Giustamm.it

Giurisprudenza
n. 11-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 7 novembre 2002 n. 6051 - Pres. Paleologo, Est. Borioni - Busan (Avv.ti Massano e Cornelio) c. Ministero difesa e Ministero dell'economia e delle finanze (Avv.ra Stato) - (dichiara inammissibile il ricorso per esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale del Veneto, 13 marzo 2001, n. 628).

Giustizia amministrativa - Esecuzione del giudicato - Per le sentenze della Corte dei Conti - A seguito dell'art. 10 L. n. 205/2000 - E' esperibile innanzia alla Corte dei Conti non solo nell'ipotesi (espressamente prevista) in cui l'esecuzione della sentenza non sia stata sospesa, ma anche nel caso di sentenze passate in giudicato - Ragioni.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10 della legge 26 luglio 2000, n. 205, il quale, modificando l'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ha espressamente previsto l'esperibilità del ricorso per ottemperanza "nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per l'esecuzione delle sentenze non sospese.", deve ritenersi che il giudizio di ottemperanza riguardante sentenze emesse dalla Corte dei Conti vada proposto innanzi alla medesima Corte dei Conti non solo nell'ipotesi (espressamente prevista) in cui l'esecuzione della sentenza non sia stata sospesa, ma anche nel caso di sentenze passate in giudicato; e ciò sia perché il requisito della non sospensione si addice anche a queste ultime sentenze, sia per ragioni di intrinseca coerenza, giacché una volta che i poteri di ottemperanza sono entrati nell'ambito giurisdizionale della Corte dei Conti, non avrebbe senso limitarne la portata alle sentenze non definitive (1).

----------------------

(1) Ha aggiunto la Sez. IV che l'attribuzione alle sezioni giurisdizionali di appello della Corte dei conti dei giudizi di esecuzione delle sue sentenze, avvenuta con il citato art. 10 della L. n. 205/2000, indica che il legislatore ha voluto introdurre nella Corte dei conti un istituto simmetrico a quello previsto per il complesso T.A.R. - Consiglio di Stato.

Alla stregua del principio è stato dichiarato inammissibile un ricorso per ottemperanza proposto in relazione ad una sentenza emessa dalla Corte dei Conti ed ormai passata in autorità di cosa giudicata.

 

 

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente chiede l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla decisione della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale del Veneto, 13 marzo 2001, n.628, con la quale è stato accertato il suo diritto ad ottenere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui ratei pensionistici arretrati.

L'amministrazione della difesa ha fatto pervenire le proprie osservazioni, nelle quali rileva, fra l'altro, che la legittimazione passiva compete all'I.N.P.D.A.P..

La controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

L'art.33 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall'art.10 della legge 26 luglio 2000, n.205, dopo aver previsto che "per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza.", stabilisce che "la disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti; per l'esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti".

Prima dell'entrata in vigore della citata legge n.205/2000 la giurisprudenza era ferma nel ritenere che il ricorso di ottemperanza di cui all'art.27, n.4, del R.D. 26 giugno 1924, n.1054 fosse esperibile anche per le sentenze della Corte dei conti, benché la norma facesse riferimento soltanto ai giudicati dei "tribunali" (Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 1991, n.93). Questo indirizzo trovava fondamento nella necessità che i privati disponessero di un rimedio idoneo ad assicurare l'adempimento da parte della pubblica amministrazione degli obblighi nascenti da qualsiasi giudicato e nella considerazione che mancava, per l'esecuzione delle sentenze della Corte dei conti, una disciplina legislativa preclusiva "dell'estensione analogica del predetto art.27, n.4 a tutela della parte vittoriosa in quel giudizio, la quale in quella norma trova il solo rimedio offertole dall'ordinamento giuridico" (Cons. Stato, Ad. Plen. 4 novembre 1980, n.43).

La situazione si è modificata con l'entrata in vigore del citato art.10 della legge n.205/2000.

Nella riconosciuta esperibilità del ricorso "nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per l'esecuzione delle sentenze non sospese." è implicita la previsione dell'applicabilità dello stesso rimedio per le sentenze passate in giudicato. E ciò sia perché il requisito della non sospensione si addice anche a queste, sia per ragioni di intrinseca coerenza, giacché una volta entrati nell'ambito giurisdizionale della Corte dei Conti i poteri di ottemperanza non avrebbe senso limitarne la portata alle sentenze non definitive. L'attribuzione alle sezioni giurisdizionali di appello della Corte dei conti dei giudizi di esecuzione delle sue sentenze indica che il legislatore ha voluto introdurre nella Corte dei conti un istituto simmetrico a quello previsto per il complesso T.A.R. - Consiglio di Stato.

Per conseguenza, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso.

Sussistono ragioni per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso in epigrafe.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nelle camere di consiglio del 23 aprile e del 24 giugno 2002, con l'intervento dei sigg.ri

Giovanni Paleologo presidente,

Costantino Salvatore consigliere,

Marcello Borioni consigliere est.,

Antonino Anastasi consigliere,

Fabio Cintioli consigliere.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata in Segreteria il 7 novembre 2002.

Copertina Stampa il documento Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico