CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza
23 dicembre 2002 n. 7279 - Pres. Riccio, Est. Mollica - Comune di Napoli (Avv.ti Fico, de Tilla, Barone, Tarallo e Ricci) c. Morabito (Avv.ti Marotta e Scala), Consorzio Cooperative di abitazione - CON.C.AB. (Avv.ti Laudadio e Scotto) e Consorzio Cooperative Interventi Regionali nell'Edilizia Cooperativa (n.c.) - (annulla T.A.R. Campania, Napoli, 2 giugno 1988, n. 405).1. Espropriazione per p.u. - Occupazione di urgenza - Decreto di occupazione - Efficacia trimestrale - Ex art. 20, 1° comma, L. n. 865/1971 - Computo - Decorrenza - Dalla data del provvedimento che autorizza l'occupazione.
2. Espropriazione per p.u. - Occupazione di urgenza - Decreto di occupazione - Competenza - Potere delle Regioni di indicare l'organo competente in materia - Sussiste - Fattispecie.
3. Espropriazione per p.u. - Occupazione di urgenza - Redazione dello stato di consistenza e del verbale di presa di possesso - Delegabilità delle operazioni ad un tecnico designato dal beneficiario dell'espropriazione - Possibilità.
4. Atto amministrativo - Atto di controllo - Controlli dei CO.RE.CO. - Sugli atti degli enti locali - Riguardavano solo gli atti emessi dagli organi collegiali - Controllo sugli atti degli organi monocratici - Impossibilità.
5. Espropriazione per p.u. - Dichiarazione di p.u. - Fissazione dei termini di inizio e completamento dei lavori - Ex art. 35, lett. d), L. n. 865/71 - Omissione irrilevanza.
6. Espropriazione per p.u. - Dichiarazione di p.u. - Fissazione del termine massimo di durata dell'occupazione di urgenza - Rientra nel potere discrezionale della P.A. - Motivazione - Non occorre.
1. Il termine trimestrale entro cui, a norma dell'art. 20, primo comma, seconda parte, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si deve eseguire l'occupazione delle aree da espropriare, pena la inefficacia del decreto di occupazione medesimo, va computato dalla data di adozione dell'atto (nella specie, un decreto sindacale) che costituisce conclusiva espressione, con effetti esterni, della volontà dell'Ente di disporre l'occupazione d'urgenza delle aree occorrenti e non già dalla data di adozione di un precedente atto (nella specie adottato dalla G.M.) di indirizzo politico inteso alla realizzazione dell'opera pubblica comunale.
2. L'art. 106 del D.P.R. n. 616/1977 (richiamato dall'art. 3 L. n. 1/1978) si limita ad attribuire ai "Comuni" la competenza in materia di procedimenti di occupazione d'urgenza, senza specificare l'organo a ciò deputato: il che lascia ampio spazio al sistema normativo regionale in sede di individuazione dell'organo medesimo, atteso che l'art. 128 Cost. non vieta alle Regioni di precisare quali, tra gli organi comunali previsti dall'ordinamento statale, siano competenti a provvedere in ordine a materie delegate ai Comuni (1) (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto che spettava al Sindaco la competenza a disporre l'occupazione d'urgenza delle aree, atteso che, nell'ordinamento regionale della Campania, vigono le disposizioni di cui alle LL. regg. 19 aprile 1977, n. 23, e 31 ottobre 1978, n. 51, che hanno attribuito la competenza in materia al Sindaco).
3. Le operazioni di redazione dello stato di consistenza e di presa di possesso previste dalla legge n. 1/1978 possono essere legittimamente eseguite da un tecnico incaricato che sia stato indicato dall'Ente beneficiario dell'espropriazione (2).
4. Gli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, hanno attribuito al Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali i controlli demandati al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalla previgente legislazione, che concerneva solo le deliberazioni degli organi collegiali; gli atti emanati dal Sindaco, in quanto organo monocratico, restano di conseguenza esclusi dall'esercizio del controllo da parte dell'organo tutorio (3).
5. L'omessa indicazione dei termini di inizio e completamento dei lavori ex art. 35, lett. d), L. n. 865/71 non vizia, per ciò solo, il provvedimento di occupazione d'urgenza, atteso che la posizione dell'espropriando trova tutela nella fissazione del limite di durata massima dell'occupazione, ai sensi dell'art. 20, secondo comma, L. n. 865/71
6. La fissazione nel termine massimo di durata (di cinque anni) del periodo di occupazione d'urgenza costituisce scelta latamente discrezionale dell'Amministrazione e non necessita di motivazione alcuna sul punto (4).
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(1) Cfr. Corte cost. 20 ottobre 1983, n. 319.
(2) Cfr., in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 1999, n. 1595, 10 ottobre 1994, n. 783, e 16 marzo 1986, n. 175; C.G.A., 29 dicembre 1989, n. 484.
(3) Cfr., in termini, da ultimo, C.G.A., 28 gennaio 1998, n. 35.
(4) Cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2000, n. 4215, e 10 giugno 1999, n. 982.
F A T T O
Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Morabito Giuseppe impugnava il decreto 26 febbraio 1986, n. 200, con cui il Sindaco di Napoli aveva autorizzato i Consorzi CON.C.AB. e I.R.E.C., concessionari dell'opera consistente nella realizzazione di un asse viario di collegamento fra Via Argine e Via B. Longo, ad occupare in via temporanea e d'urgenza talune aree, tra cui una di proprietà del ricorrente sulla quale insiste una villa "Vesuviana", nonché altri provvedimenti relativi al procedimento di occupazione.
Il T.A.R. adito definiva il giudizio con sentenza n. 405, depositata in data 2 giugno 1988, accogliendo il gravame in ragione della ritenuta tardività del decreto sindacale rispetto alla deliberazione di autorizzazione all'occupazione d'urgenza, individuabile nell'atto deliberatorio di G.M. 23 ottobre 1985, n. 158.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Napoli; il relativo giudizio è stato interrotto con decisione n. 1414/2001 a seguito del decesso dell'appellato e successivamente riassunto dal Comune medesimo con atto notificato in data 1° giugno 2001.
L'Amministrazione appellante sostiene che il T.A.R. ha errato nel ritenere che il termine di tre mesi previsto dall'art. 20 L. 865/71 decorra dalla deliberazione di G.M. n. 158/85, essendo la competenza in materia demandata al Sindaco per effetto dell'art. 2 L. reg. 19 aprile 1977, n. 23, e che, conseguentemente, solo dal momento dell'emanazione del decreto sindacale poteva farsi decorrere il detto termine.
Resiste l'appellato Morabito con controricorso e memoria difensiva, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnativa e controdeducendo diffusamente in ordine alla prospettazione del Comune; in via subordinata, propone appello incidentale condizionato ai fini dell'esame e accoglimento dei motivi dichiarati assorbiti dal T.A.R., siccome di seguito indicati:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 106 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Incompetenza. Il Sindaco era privo del potere di emanare il decreto di occupazione d'urgenza, rientrando esso nelle attribuzioni del Consiglio comunale.
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. reg. n. 23 del 1977, nonché dell'art. 7 L. n. 2359 del 1865, dell'art. 3 L. n. 1/1978 e dell'art. 8 L. n. 247 del 27 giugno 1974. Vizio del procedimento: Eccesso di potere. Incompetenza. Ciò in quanto non è stato mai emanato il decreto di autorizzazione all'accesso al fondo per le operazioni planimetriche ed i lavori preparatori né tali operazioni risultano eseguite; in ogni caso, il detto decreto, ove emanato, non è stato notificato ai sensi dell'art. 7 L. 2359/65; né risulta emanato e notificato il decreto di nomina dei tecnici per la formazione dello stato di consistenza.
3) Violazione dell'art. 97 Cost. ed eccesso di potere, in ragione dell'affidamento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza e di presa di possesso a dipendenti dei beneficiari del decreto di occupazione.
4) Violazione dell'art. 3 L. 3 gennaio 1988, n. 1, in relazione all'art. 106 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Incompetenza. Illegittimità derivata. In ogni caso, le operazioni di cui agli artt. 7 e 16 L. 2359/1865 non erano di competenza del Sindaco ma del Consiglio comunale; né era nella specie applicabile la L. reg. 19 aprile 1977, n. 23, in quanto emanata anteriormente al D.P.R. n. 616/77 e di minor forza giuridica rispetto ad una norma statale.
5) Violazione degli artt. 97 e 148 T.U.L.C.P., non risultando il provvedimento sindacale trasmesso agli organi tutori.
6) Violazione e falsa applicazione della L. 1° febbraio 1953, n. 62. Eccesso di potere. Ciò in quanto il decreto sindacale non risulta approvato dal Co.Re.Co.
7) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 L. 22 ottobre 1971, n. 865. Eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione della L. 27 giugno 1974, n. 247. Eccesso di potere. Sviamento. Illegittimità derivata. Il decreto di occupazione è stato emanato in assenza di p.p.a.; in ogni caso, ove tale programma sia stato approvato dal Consiglio comunale, il decreto di occupazione è comunque illegittimo sia perché ha esaurito la sua efficacia in quanto scaduto, sia perché la pubblicazione della delibera di p.p.a. non è stata notificata ai proprietari delle aree da espropriare.
8) Eccesso di potere per omessa istruttoria. Vizio del procedimento. Travisamento dei fatti. Illegittimità derivata. Violazione dell'art. 35 L. n. 865/71. Non risultano fissati i termini di inizio e completamento dei lavori; ove i termini siano stati inseriti nella convenzione, essi sono scaduti e non prorogati, ovvero è stata autorizzata un'occupazione per una durata superiore e carente di adeguata motivazione.
9) Violazione dell'art. 20 L. n. 865/71. Eccesso di potere: Omessa motivazione. Ciò in relazione alla omessa valutazione della possibilità di concedere un termine più breve rispetto ai 5 anni previsti dall'art. 20, comma 2, della L. n. 865/71.
10) Eccesso di potere per omessa motivazione. Non sono indicati i motivi per cui i precedenti decreti di occupazione delle aree, emessi in favore dei Consorzi CON.C.AB. e I.R.E.C., non furono eseguiti né sono enunciate le ragioni alla base della reiterazione del provvedimento.
11) Violazione e falsa applicazione dei princìpi generali in materia di diritto amministrativo. Eccesso di potere per perplessità. Ciò in quanto non è possibile, oggettivamente, identificare quale dei due Consorzi è il beneficiario dell'occupazione.
12) Violazione dell'art. 13 L. 25 giugno 1865, n. 2359. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. La durata del decreto di occupazione è stata prefissata oltre i termini di validità della dichiarazione di p.u.
13) Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 L. reg. 31 ottobre 1978, n. 51. Vizio del procedimento. Non risulta acquisito il parere formale del Comitato tecnico regionale.
14) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 L. 22 ottobre 1971, n. 865. Eccesso di potere. Sviamento di potere. Vizio del procedimento. Ciò in quanto le operazioni procedimentali ex art 10 cit. vanno poste in essere prima dell'inizio del procedimento espropriativo, soprattutto per consentire ai proprietari interessati di presentare osservazioni scritte; nella specie, l'avviso non è stato notificato.
15) Violazione dell'art. 13 L. n. 2359 del 1865. Eccesso di potere. La dichiarazione di p.u. è carente dei termini di cui all'art. 13, con conseguente illegittimità del decreto di occupazione d'urgenza.
16) Eccesso di potere per sviamento. Il decreto impugnato, pur tendendo ad autorizzare una nuova occupazione, maschera la precedente occupazione, sia pure mediante una nuova procedura.
17) Violazione dell'art. 2 L. 19.11.68, n. 1187. Eccesso di potere. Il decreto di occupazione è fondato su un vincolo di p.r.g. decaduto.
18) Eccesso di potere per omessa o incongrua motivazione, non fornendo il decreto motivazione adeguata sulle ragioni dell'inutile decorso della precedente occupazione.
19) Eccesso di potere. Violazione dell'art. 3 L. n. 1/78. L'avviso di convocazione per le operazioni di consistenza non è stato pubblicato all'albo comunale per venti giorni.
20) Violazione dell'art. 20 L. 22 ottobre 1971, n. 865. Eccesso di potere. La delibera di Giunta comunale che determina l'occupazione fa decorrere il termine iniziale dell'occupazione medesima dalla data di emanazione del decreto sindacale.
21) Violazione dell'art. 35 L. reg. 31 ottobre 1978, n. 51. Eccesso di potere. La pubblica utilità delle opere deve intendersi decaduta per decorso triennio (ai fini dell'inizio dei lavori) dalla data di approvazione del progetto.
22) Violazione dell'art. 1, comma 5, L. n. 1 del 1978. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. La delibera consiliare 17 dicembre 1978, n. 3 - ove alla stessa si attribuisca valore dichiarativo della pubblica utilità - è illegittima perché non approvata ai sensi dell'art. 1, quinto comma, L. n. 1 del 1978.
Si è costituito altresì il Consorzio Cooperative di Abitazione CON.C.AB. ed insiste, in memoria, per il rigetto del ricorso in appello proposto dal Comune di Napoli e per la conferma della sentenza impugnata.
L'intimato Consorzio I.R.E.C. non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2002 la causa è stata ritenuta in decisione.
D I R I T T O
1. - Come enunciato in narrativa, il Comune di Napoli propone appello avverso la sentenza del T.A.R. per la Campania indicata in epigrafe, con cui è stato accolto il ricorso del signor Giuseppe Morabito avverso il decreto del Sindaco di Napoli in data 26 febbraio 1986, n. 200, di autorizzazione - in favore dei Consorzi CON.C.AB. e I.R.E.C., concessionari dell'opera consistente nella realizzazione di un asse viario di collegamento - all'occupazione d'urgenza di talune aree, fra cui quella di proprietà del Morabito stesso, sulla quale insiste una villa "Vesuviana" (nonché avverso altri atti della relativa procedura).
La decisione del primo giudice era basata sulla ritenuta tardività del decreto sindacale rispetto alla deliberazione di autorizzazione all'occupazione d'urgenza, individuabile nell'atto deliberativo di G.M. 23 ottobre 1985, n. 158.
L'Amministrazione appellante sostiene invece che il T.A.R. ha errato nel ritenere che il termine di tre mesi previsto dall'art. 20 L. 865/71 decorra dalla deliberazione di G.M. n. 158/85, essendo la competenza in materia demandata al Sindaco per effetto dell'art. 2 L. reg. 19 aprile 1977, n. 23, e che, conseguentemente, solo dal momento dell'emanazione del decreto sindacale poteva farsi decorrere il termine per l'occupazione d'urgenza delle aree da espropriare.
2. - Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnativa, sollevata dal resistente Morabito.
La censura dell'appellante Comune, sopra richiamata, è invero inequivoca, in quanto chiaramente intesa a demolire il nucleo essenziale della pronuncia del primo giudice, che non appare autonomamente supportata dalle ulteriori considerazioni enunciate.
3. - Il ricorso si palesa altresì fondato. Ed invero, all'occupazione d'urgenza per cui è causa, connessa al territorio della Regione Campania e relativa ad un'opera pubblica di competenza comunale, era applicabile la L. reg. della Campania 31 ottobre 1978, n. 51, il cui art. 37 (commi 1 e 2) rinvia, per la competenza in materia di provvedimenti di occupazione d'urgenza, alla legge regionale 19 aprile 1977, n. 23. L'art. 2 di quest'ultima legge, recante "provvedimenti espropriativi di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - designazione dell'organo regionale cui compete l'esercizio delle funzioni di carattere amministrativo", dispone che i provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi previsti dalla legge medesima sono adottati dai sindaci dei Comuni. La competenza a provvedere all'occupazione d'urgenza, pertanto, spettava al Sindaco, e non alla Giunta municipale, come già ripetutamente avvertito dalla Sezione (cfr., fra le tante, 28 ottobre 1993, n. 948; 23 aprile 1992, n. 445; 26 gennaio 1987, n. 50), le cui acquisizioni devono essere ribadite in questa sede.
Né può dubitarsi della legittimità costituzionale delle norme suddette, in quanto la relativa questione, già sollevata da questa Sezione medesima (cfr. ord.za 28 ottobre 1980, n. 1017), è stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 43 del 1984.
Ed è in tale quadro normativo che si colloca il procedimento che ne occupa, laddove la deliberazione di Giunta 23 ottobre 1985, n. 158, assume i contenuti di un evidente atto di indirizzo politico inteso alla realizzazione dell'opera pubblica comunale, mentre il controverso decreto sindacale n. 200/86 costituisce conclusiva espressione, con effetti esterni, della volontà dell'Ente di disporre l'occupazione d'urgenza delle aree occorrenti, peraltro in linea con le stesse indicazioni di Giunta.
Ed è allora dalla data di adozione di tale ultimo provvedimento che va computato il termine trimestrale entro cui, a norma dell'art. 20, primo comma, seconda parte, della legge 22 ottobre 1971, n.. 865, deve seguire l'occupazione delle aree da espropriare, pena la inefficacia del decreto di occupazione medesimo, e non già dalla data del precedente atto giuntale.
La prospettazione dell'Amministrazione appellante deve essere pertanto integralmente condivisa.
Il che trae seco l'ammissibilità dell'appello incidentale condizionato, con cui il Morabito sottopone all'esame della Sezione i motivi già dichiarati assorbiti in primo grado.
4. - I motivi in questa sede riproposti si palesano peraltro privi di pregio.
4.1. - Sulla asserita carenza, in capo al Sindaco, della competenza a disporre l'occupazione d'urgenza delle aree, atteso il disposto dell'art. 106 D.P.R. n. 616/77, che attribuisce ai "Comuni" (e quindi al Consiglio) tale funzione, e sulla portata della delibera di G.M. 23 ottobre 1985, n. 158 (motivo n. 1), basti rinviare alle considerazioni esposte al punto 3) della presente decisione in ordine alla vigenza, nell'ordinamento regionale della Campania, delle disposizioni di cui alle LL. regg. 19 aprile 1977, n. 23, e 31 ottobre 1978, n. 51, attributive della competenza in materia al Sindaco.
Parimenti, alla stregua di quanto esposto, va disatteso il motivo n. 4, laddove si insiste sulla detta carenza di competenza anche in relazione alle operazioni di cui agli artt. 7 e 16 L. n. 2359/1865.
Sulla anteriorità della L. reg. n. 23/77 rispetto al D.P.R. n. 616/77, basti ricordare che - a tacere della circostanza che è la successiva L. reg. n. 51/78 a rinviare, per la competenza in materia di procedimenti di occupazione d'urgenza, alla L. reg. n. 23/77 - l'art. 106 di tale D.P.R. (richiamato dall'art. 3 L. n. 1/78) si limita ad attribuire ai "Comuni" la detta competenza, senza specificare l'organo a ciò deputato: il che lascia ampio spazio al sistema normativo regionale in sede di individuazione dell'organo medesimo. Ed invero, il giudice delle leggi ha chiarito che l'art. 128 Cost. non vieta alle Regioni di precisare quali, tra gli organi comunali previsti dall'ordinamento statale, siano competenti a provvedere in ordine a materie delegate ai Comuni (cfr. Corte cost. 20.10.83, n. 319).
4.2. - Non risponde al vero quanto affermato nel secondo mezzo: il controverso decreto sindacale n. 200/86 reca l'autorizzazione all'accesso al fondo per le operazioni preliminari; è stato nominato il tecnico per la formazione dello stato di consistenza; è stato emanato l'avviso di immissione in possesso.
Gli atti relativi sono stati ritualmente notificati agli interessati in data 5 maggio 1986.
E' lo stesso odierno appellato ad affermare, poi, nel giudizio di primo grado, che l'occupazione del fondo è stata effettuata (quantomeno con riferimento alla zona non interessata dalla sospensione disposta dal T.A.R.).
Ne' la circostanza che il tecnico incaricato sia stato indicato dai Consorzi beneficiari è idonea ex se a viziare le operazioni di redazione dello stato di consistenza e di presa di possesso (3° motivo), attese le formalità garantistiche previste dalla legge n. 1/1978 per l'effettuazione di tali adempimenti, di cui peraltro non si lamenta specificatamente la violazione, al di là di quanto esposto e già disatteso dal Collegio (cfr., in tal senso, fra le tante, IV Sez., 22 ottobre 1999, n. 1595, 10 ottobre 1994, n. 783, e 16 marzo 1986, n. 175; C.G.A.R.S., 29 dicembre 1989, n. 484).
4.3. - In ordine alle censure di cui al quinto e sesto mezzo, va osservato che gli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, hanno attribuito al Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali i controlli demandati al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalla previgente legislazione, che concerneva solo le deliberazioni degli organi collegiali; gli atti emanati dal Sindaco, in quanto organo monocratico, restano di conseguenza esclusi dall'esercizio del controllo da parte dell'organo tutorio (cfr., in termini, da ultimo, C.G.A.R.S., 28 gennaio 1998, n. 35).
4.4. - In termini dubitativi (il che orienterebbe per la inammissibilità della prospettazione) sono proposti il settimo e ottavo motivo.
Dirimente appare peraltro la considerazione che l'art. 30 della legge n. 865/71 consente che l'intervento costruttivo sia realizzato pur in assenza del programma pluriennale di attuazione, col solo limite della utilizzazione delle aree esclusivamente in regime di superficie; e la convenzione con i Consorzi CON.C.AB. e I.R.E.C. in data 10 aprile 1978 prevede la concessione del solo diritto di superficie (cfr. delibera G.M. n. 158/85) sui lotti interessati dalla realizzazione dell'intervento medesimo.
E ciò a tacere del fatto che la detta normativa non contempla comunque alcun adempimento di notifica della delibera di p.p.a.
Nè l'omessa indicazione dei termini di inizio e completamento dei lavori ex art. 35, lett. d), L. n. 865/71 cit. vizia, per ciò solo, il provvedimento di occupazione d'urgenza. Tale indicazione si riferisce invero alla convenzione tra Consorzio e Comune e rileva esclusivamente nel quadro dei rapporti fra l'ente concedente e il concessionario; la posizione dell'espropriando trova invece tutela nella fissazione del limite di durata dell'occupazione, ai sensi dell'art. 20, secondo comma, L. n. 865/71: peraltro, la fissazione nel termine massimo di durata (di cinque anni) costituisce scelta latamente discrezionale dell'Amministrazione e non necessita di motivazione alcuna sul punto (cfr., fra le tante, Cons. Stato, IV Sez., 31 luglio 2000, n. 4215, e 10 giugno 1999, n. 982). Il che consente di disattendere, anche, la censura proposta col nono motivo.
4.5. - Circa la (asserita) mancata indicazione delle ragioni alla base della "reiterazione" della procedura di occupazione d'urgenza (motivo n. 10), ancora una volta la prospettazione difensiva appare fuori centro: risulta dall'atto giuntale n. 158/85 che, in ragione della intersecazione del precedente intervento con i sopravvenuti programmi, ex L. 219/81, del Commissario di Governo, si è reso necessario un progetto di variante tecnica e suppletiva, approvato con delibera commissariale 27 gennaio 1984, n. 85 che ha determinato l'esigenza di occupare le aree indicate nel piano e stato particellare facente parte del progetto medesimo.
4.6. - Sulla omessa individuazione del soggetto beneficiario dell'occupazione (motivo n. 11), è di tutta evidenza, dalla lettura degli atti di causa, che la concessione del diritto di superficie sulle aree interessate dalla variante tecnica suppletiva (e dal progetto originario) è stata disposta "in solido" in favore dei Consorzi CON.C.AB. e I.R.E.C.
Anche la relativa doglianza deve essere quindi disattesa.
4.7. - Circa la durata del decreto di occupazione d'urgenza (motivo n. 12), l'appellante incidentale erroneamente non considera, ai fini del computo, le varianti intervenute al p.e.e.p.; né la procedura (di deposito-notifica) ex art 10 L. n. 865/71 (motivo n. 14) è riferibile ai procedimenti di occupazione d'urgenza, bensì esclusivamente all'autonomo procedimento di espropriazione.
L'acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale ai sensi dell'art. 18 L. reg. n. 51 del 1978 (motivo n. 13) rileva poi ai soli fini del finanziamento regionale, e non costituisce presupposto necessario del diverso procedimento di occupazione delle aree occorrenti per la realizzazione dell'opera.
4.8. - In termini ancora dubitativi è prospettata la censura n. 22, laddove si deduce l'illegittimità della delibera consiliare n. 3 del 17 dicembre 1979 per il caso che ad essa debba attribuirsi valore dichiarativo della pubblica utilità; correlativamente, con la censura n. 15 si afferma l'illegittimità del decreto di occupazione perché fondato su una dichiarazione di pubblica utilità priva dei termini di cui all'art. 13 L. n. 2359 del 1865, evidentemente facendo riferimento allo stesso atto; ed ancora, col motivo n. 21, si prospetta la decadenza della pubblica utilità, sempre con riguardo alla delibera n. 3/79.
In realtà, la "nuova" occupazione oggetto di causa inerisce ai cespiti interessati dal progetto di variante approvato con deliberazione comunale 27 gennaio 1984, n. 595, ed è all'approvazione di tale progetto che deve farsi quindi riferimento ai fini della individuazione dell'atto avente valore dichiarativo della pubblica utilità delle ulteriori opere.
Il che priva di consistenza la prospettazione proposta.
4.9. - L'appellante incidentale insiste ulteriormente, con i motivi nn. 16 e 18, su profili già trattati, e disattesi, rispettivamente, ai punti 4.5 e 4.4 della presente decisione: alle considerazioni ivi esposte si fa conseguentemente rinvio.
4.10. - Il decreto di occupazione sarebbe inoltre illegittimo in quanto fondato su un vincolo di p.r.g. decaduto, atteso che lo strumento urbanistico "è stato approvato nel 1972 o quanto meno nel 1983" (motivo n. 17).
In disparte la limitata chiarezza del riferimento temporale, il richiamo alla legge n. 1187/68 appare inconferente, atteso che essa commina la decadenza per i vincoli di p.r.g. non seguiti nel quinquennio da piano particolareggiato, mentre nel caso all'esame del Collegio si verte in tema di occupazione preordinata alla realizzazione di una singola opera pubblica, regolarmente approvata, e compresa in un piano di zona.
4.11. - Sulla omessa pubblicazione all'albo comunale dell'avviso di convocazione per le operazioni di consistenza (motivo n. 19), va osservato che l'avviso medesimo, per l'immissione in possesso in data 26 maggio 1986, è stato comunque ritualmente (e tempestivamente) notificato in data 5 maggio 1986 al Morabito: ne discende l'inconfigurabilità di un interesse, in capo allo stesso, a proporre la riferita doglianza.
E' ben vero, poi, che la delibera di G.M. n. 158/85 ed il provvedimento sindacale che dispone l'occupazione d'urgenza fanno decorrere il termine iniziale dell'occupazione dalla data di emanazione del decreto sindacale medesimo (motivo n. 20) anziché dalla immissione in possesso: ma ciò abbrevia la durata effettiva dell'assoggettamento ad occupazione (il decreto sindacale è stato adottato in data 26 febbraio 1986, mentre la data di immissione in possesso è stata fissata per il 26 maggio 1986); sì che non si vede di cosa possa utilmente dolersi l'istante e, quindi, quale sia l'interesse alla proposizione della censura.
5. - In conclusione, l'esame delle censure proposte dal Morabito con l'appello incidentale condizionato trova un non utile esito e ne comporta il rigetto.
L'appello principale proposto dal Comune di Napoli deve essere pertanto accolto.
Le spese di giudizio vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunziando sul ricorso meglio in epigrafe indicato, accoglie l'appello principale. Respinge l'appello incidentale.
Condanna le parti costituite al pagamento, in pari misura, delle spese di giudizio in favore del Comune di Napoli, che si liquidano in complessivi euro 3000/00 (tremila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2002 con l'intervento dei signori:
Stenio RICCIO Presidente
Domenico LA MEDICA Consigliere
Antonino ANASTASI Consigliere
Bruno MOLLICA Consigliere, est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata in segreteria in data 23 dicembre 2002.