CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 4 febbraio 2003 n. 570 - Pres. Trotta, Est. Troiano - Consiglio Nazionale delle Ricerche (Avv.ra Stato) c. Spinosa (Avv, Paccione) e Lopez (n.c.) - (conferma T.A.R. Puglia-Bari, 16 maggio 2002, n. 2348, con la quale era stato dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto dal C.N.R.).
1. Giustizia amministrativa - Competenza territoriale dei TT.AA.RR. - Impugnativa di concorsi indetti da enti pubblici nazionali - Nel caso di concorsi indetti su base nazionale - Competenza del T.A.R. Lazio - Nel caso di concorsi riguardanti le singole sedi regionali dell'ente - Competenza del T.A.R. locale - Fattispecie.
2. Giustizia amministrativa - Competenza territoriale dei TT.AA.RR. - Nel caso di impugnativa di atto plurimo - Nella parte in cui l'atto esplica effetti sul solo territorio di una singola regione - Competenza del T.A.R. locale.
1. La competenza territoriale del T.A.R. Lazio non sussiste sempre per ricorsi relativi a procedure concorsuali bandite da un ente pubblico nazionale o da un organo centrale dello Stato, dovendo la stessa affermarsi solo quando il concorso sia bandito "su base nazionale" (1), ossia quando gli effetti della graduatoria non siano limitati territorialmente ad una determinata circoscrizione (2).
Nel caso invece in cui il concorso, anche se bandito da un ente pubblico nazionale o da un organo centrale dello Stato, sia espressamente rivolto alla copertura di posti presso una sede regionale, sussiste la competenza territoriale del T.A.R. locale (alla stregua del principio, atteso che la controversia riguardava un concorso indetto dal C.N.R. per la copertura di un posto presso la sede di Bari, la Sez. IV ha confermato la sentenza del T.A.R. Puglia, che aveva dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso per regolamento di competenza col quale si sosteneva che la competenza sarebbe spettata al T.A.R. centrale).
2. Sussiste la competenza del Tribunale amministrativo regionale locale in relazione all'impugnativa di atto plurimo emesso da organo centrale dello Stato, anche se ricomprenda più atti destinati ad operare nel territorio di più Regioni, qualora sia proposta per gli effetti disposti in una sola Regione (3).
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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 1997, n. 322.
(2) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 1999, n. 498.
(3) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 1997, n. 249; id., 20 dicembre 1996 n. 1319; id., 10 luglio 1996 n. 851.
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia dal sig. Ludovico Spinosa contro il Consiglio Nazionale delle Ricerche era domandato l'annullamento:
- del decreto del Presidente del C.N.R. del 28 dicembre 2001 recante approvazione degli atti concorsuali e nomina del controinteressato intimato quale vincitore del concorso pubblico per titoli per n. 1 posto di dirigente di ricerca - primo livello professionale, bandito per l'Istituto di ricerca sulle acque di Roma - Sezione di Bari, codice settore BA/21/1;
- di tutti gli atti della commissione esaminatrice nominata per l'espletamento del concorso pubblico;
- del decreto del Presidente del C.N.R. n. 1837349 del 16 novembre 2001 di nomina della commissione esaminatrice;
- del bando di concorso n. 310.2.97/M nei limiti dell'interesse del ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo;
In relazione a tale ricorso era proposta istanza di regolamento di competenza dall'Amministrazione resistente, eccependosi l'incompetenza del Tribunale adito in relazione alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma, sul rilievo che "[.] quantunque il bando indicasse chiaramente che il posto messo a concorso era destinato alla Sezione di Bari dell'IRSA il concorso era bandito a livello nazionale da un ente pubblico nazionale" e quindi trattasi di impugnativa di atto a efficacia ultraregionale.
Con la decisione impugnata 16 maggio 2002, numero 2348 il Tribunale amministrativo regionale adito, nell'ambito della delibazione sommaria di cui all'art. 31 comma quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, dichiarava manifestamente infondata l'istanza di regolamento.
Avverso detta pronuncia
interponeva appello il Consiglio Nazionale delle Ricerche con atto notificato il
19 settembre
Resisteva all'appello il sig. Spinosa, e con atto notificato l'8 ottobre 2002 depositato il 15 ottobre 2002 rassegnava le conclusioni insistendo per il rigetto dell'appello e comunque per la declaratoria di irricevibilità del ricorso per regolamento di competenza in quanto tardivamente notificato.
DIRITTO
1. L'appello è infondato.
Deduce l'Amministrazione appellante che il ricorso avverso il decreto del Presidente del C.N.R. del 28 dicembre 2001, recante approvazione degli atti concorsuali e nomina del controinteressato intimato quale vincitore del concorso pubblico per titoli per n. 1 posto di dirigente di ricerca - primo livello professionale, bandito per l'Istituto di ricerca sulle acque di Roma - Sezione di Bari, codice settore BA/21/1, deve essere proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con sede in Roma e non innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, in quanto i concorsi pubblici banditi dal C.N.R., per il solo fatto di essere banditi da un ente pubblico a carattere nazionale, quantunque riferiti a posti già assegnati anche ad una sola struttura periferica operante a livello di una singola regione, non cessano di avere una sfera di efficacia territoriale nazionale, in quanto tale è l'ambito nel quale il C.N.R. prevalentemente opera.
Tale censura va, tuttavia, disattesa.
Nel caso di specie, va, infatti, riconosciuta la competenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia in applicazione del criterio di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per cui "per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del Tribunale amministrativo regionale [.] la competenza è del Tribunale amministrativo regionale medesimo".
In base a tale canone il fatto che un concorso pubblico sia bandito da un ente pubblico nazionale o da un organo centrale dello Stato non comporta necessariamente la competenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con sede in Roma, dovendo la stessa affermarsi solo quando il predetto concorso sia bandito "su base nazionale" (Sez. IV, 2 aprile 1997, n. 322), ossia quando gli effetti della graduatoria non siano limitati territorialmente ad una determinata circoscrizione (Sez. VI, 21 aprile 1999, n. 498).
Nella fattispecie in esame, come esattamente rilevato dal Giudice di prime cure, il concorso, anche se indetto unitamente ad altri concorsi con unico bando, è espressamente rivolto alla copertura di posto di funzione dirigenziale presso sezione locale, avente sede in Bari, dell'Istituto superiore di ricerca sulle acque del C.N.R., in relazione al quale è stata nominata apposita commissione. La relativa graduatoria potrà essere utilizzata esclusivamente ai fini della copertura del posto bandito presso la sede di Bari, senza possibilità di scorrimento fra le varie sedi di assegnazione dislocate nelle diverse regioni.
Non si è, quindi, in presenza di un'unica procedura concorsuale attivata su base nazionale, bensì di un atto plurimo con cui sono banditi distinti concorsi locali (nel senso della competenza del Tribunale amministrativo regionale locale in relazione all'impugnativa di atto plurimo emesso da organo centrale dello Stato, anche se ricomprenda più atti destinati ad operare nel territorio di più Regioni, qualora sia proposta per gli effetti disposti in una sola Regione cfr. Sez. IV, 11 marzo 1997, n. 249; id., 20 dicembre 1996 n. 1319; id., 10 luglio 1996 n. 851).
2. La reiezione dell'appello principale comporta la declaratoria dell'improcedibilità dell'appello incidentale proposto dal sig. Spinosa.
Per le suesposte considerazioni, l'appello principale va respinto e, per l'effetto, va confermata l'impugnata decisione, mentre va dichiarato improcedibile l'appello incidentale.
Sussistono fondate ragioni per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in Sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato: - respinge l'appello principale;
- dichiara improcedibile l'appello incidentale.
Per l'effetto conferma la decisione appellata.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2002, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Gaetano Trotta
Presidente
Costantino Salvatore
Consigliere
Giuseppe Carinci
Consigliere
Bruno Mollica
Consigliere
Paolo Troiano Consigliere estensore
Depositata in segreteria in data 4 febbraio 2003.