CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 25 marzo 2003 n. 1551 - Pres. Trotta, Est Troiano - Textulan s.a. (Avv.ti Vaiano e Tanzarella) c. Radici Tessuti s.p.a. (Avv. Messi, Franchina e Stella Richter) e Ministero della Difesa (Avv. Stato Cosentino) - (conferma T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, 23 aprile 2002, n. 787).
1. Contratti della P.A. - Gara - Certificato ISO 9000 - Rilasciato da organismo certificatore abilitato operante Stato aderente EA/IAF - Previsto dal bando - Produzione insua vece di un certificato di qualità rilasciato da un organismo pubblico della Romania - Esclusione dalla gara - Legittimità.
2. Contratti della P.A. - Gara - Scrupolosa osservanza del bando o della lettera d'invito - Necessità - Sussiste - Potere della stazione appaltante di disattendere le calusole previste dal bando o dalla lettera d'invito - Non sussiste.
3. Contratti della P.A. - Bando - Interpretazione - Principio della massima partecipazione - Applicabilità solo nel caso di clausole equivoche - Inapplicabilità negli altri casi.
1. Nel caso in cui il bando di gara prescriva il possesso da parte delle ditte concorrenti di una "certificazione ISO 9000 rilasciata organismo certificatore abilitato operante Stato aderente EA/IAF che abbia siglato il MRA", legittimamente viene esclusa una ditta che abbia prodotto un certificato di qualità rilasciato da un organismo pubblico della Romania, a nulla rilevando che si tratti di uno Stato che, avendo presentato domanda di adesione alla Comunità europea, deve ritenersi "Stato aderente EA/IAF"; nè comunque, a fronte di una chiara disposizione del bando, in ogni caso può ammettersi la produzione di certificati equipollenti (1).
2. In una gara d'appalto pubblico, al fine di garantire la par condicio tra i concorrenti, la presentazione delle offerte va effettuata in scrupolosa osservanza del bando e della lettera d'invito, indipendentemente dal numero delle offerte presentate e la stazione appaltante non può legittimamente disattendere le predette prescrizioni, non avendo alcuna discrezionalità al riguardo (2).
3. Il principio della massima partecipazione alle pubbliche procedure concorsuali può essere utilmente richiamato solo in presenza di clausole del bando di incerta interpretazione (3), e non, invece, nell'ipotesi di violazione di specifiche ed univoche previsioni del regolamento di gara.
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(1) Ha rilevato in particolare la Sez. IV che nessun soggetto o ufficio pubblico dello Stato della Romania risulta aderente al sistema EA/IAF né tale adesione consegue automaticamente all'appartenenza dello Stato alla Comunità europea o - come nel caso della Romania - alla presentazione di una domanda di adesione alla Comunità.
(2) Cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 30 giugno 1997, n. 763; Sez. IV, 5 luglio 1994, n. 550; Sez. VI, 15 luglio 1987, n. 422.
(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 1996, n. 1536.
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia la Radici Tessuti s.p.a., in proprio e quale capogruppo del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla medesima e da Lovers s.r.l. e Lovers Romania s.a., impugnava il provvedimento 30 ottobre 2001, n.2/2/2202, con il quale il Ministero della Difesa ha dichiarato il R.T.I. Textulan aggiudicataria della gara per la fornitura di impermeabili e combinazioni di tessuto indetta dall'Amministrazione della Difesa, con ogni conseguente statuizione in ordine all'aggiudicazione al concorrente secondo qualificato o, in subordine, al risarcimento dei danni da quest'ultimo patiti.
Esponeva la parte ricorrente che il Ministero della Difesa ha indetto una gara a licitazione privata per la fornitura di impermeabili e combinazioni di tessuto, con procedura ristretta, al prezzo base di £. 8.100.000.000, secondo i criteri indicati dalla direttiva CE 93/36 e dall'articolo 19 del D.lgs. n. 358 del 1992, così come modificato dall'articolo 16 del D.lgs. n. 402 del 1998.
Presentavano richiesta di partecipazione alla gara e venivano invitati alla stessa, fra gli altri, il Raggruppamento temporaneo costituito da Radici Tessuti S.p.A., Lovers S.r.l. e SC Lovers Romania SA, di cui è capogruppo Radici Tessuti S.p.A, odierna appellata, ed il Raggruppamento temporaneo costituito da Textulan SA, SC Resiconf SA, Picena Manifatture S.r.l., Manifatture le Cotoniere Lombarde S.p.A e Tessitura Fibre Artificiali A.Lazzati & C. S.p.A, con capogruppo Textulan SA, odierne appellanti.
Il bando di gara indicava al punto 9 le condizioni minime per la partecipazione alla gara: fra queste, alla lettera b), "dichiarare in domanda, allegandone copia, possesso Certificazione ISO 9000 rilasciata organismo certificatore abilitato operante Stato aderente EA/IAF che abbia siglato il MRA".
Il possesso della certificazione di qualità ISO 9000 veniva ribadito nella lettera di invito, trasmessa alle ditte ammesse a partecipare alla gara, la quale al punto 5, dopo aver precisato che le tutte le fasi di lavorazione sarebbero avvenute in regime di qualità secondo i piani di qualità che le imprese avrebbero dovuto elaborare in aderenza alla normativa UNI ENI ISO 9000, richiedeva, a pena di nullità, la dichiarazione della conservazione dei requisiti, di cui alla documentazione già presentata in sede di domanda di partecipazione alla gara, al momento di svolgimento della stessa.
In esito alle operazioni di gara, la graduatoria finale vedeva collocata al primo posto, quale miglior offerente, l'associazione temporanea di imprese avente come capogruppo la società Textulan SA (da ora R.T.I. Textulan), mentre l'associazione temporanea ricorrente, avente come capogruppo la società Radici S.p.A. (da ora R.T.I. Radici) si collocava al secondo posto.
L'aggiudicazione a favore del R.T.I. appellante veniva, tuttavia, momentaneamente sospesa in ragione della necessità di verificare la validità del certificato ISO 9000 prodotto dalla ditta Resiconf, facente parte del suddetto raggruppamento.
Pur essendo stato accertato che il certificato ISO 9000 presentato dalla Resiconf era scaduto di validità, la gara veniva portata a termine, con la formulazione della graduatoria definitiva, la quale vedeva confermata al primo posto il R.T.I. Textulan, in composizione, tuttavia, diversa da quella indicata nella domanda di partecipazione, risultando esclusa dal raggruppamento la società Resiconf, avendo la capogruppo assicurato l'assunzione diretta a proprio carico della quota di fornitura originariamente affidata a quest'ultima.
A tale proposito il Ministero dava atto, a seguito degli accertamenti effettuati, della capacità della società Textulan di assorbire e farsi carico della parte di fornitura inizialmente affidata alla Resiconf.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto al R.T.I. Textulan ed agli atti ad esso connessi, il R.T.I. Radici proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, lamentandone l'illegittimità per i seguenti motivi:
- disapplicazione delle prescrizioni di gara e degli articoli 10 e 14 del D.lgs. n. 358 del 1992; difetto di istruttoria;
- difetto di motivazione; violazione dei principi di buona ed imparziale amministrazione; disapplicazione delle prescrizioni di gara e dell'articolo 10 del D. lgs. n. 352 del 1992 e successive modificazioni; eccesso di potere per sviamento di potere.
Con decisione 23 aprile 2002, numero 787, il T.a.r. adito , giudicando fondato il primo motivo di impugnazione ed assorbendo le restanti censure.
Avverso tale pronuncia interponeva appello il R.T.I. Textulan, impugnando sia il dispositivo, con atto notificato il 28 febbraio 2002 e depositato in data 8 marzo 2002, sia la sentenza, con atto notificato il 3 maggio 2002 e depositato in data 6 maggio 2002, deducendo, con riferimento ai capi non assorbiti, le seguenti doglianze:
1) Difetto di motivazione ed erroneità della decisione in relazione al disposto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) della Direttiva 93/36/CE ed all'articolo 14, comma 1 del D.Lgs. n. 358 del 1992.
La certificazione di qualità prodotta dalla Resiconf non precludeva l'ammissione alla gara della stessa e del R.T.I. Textulan, di cui era componente, in quanto si trattava di un certificato:
- conforme alla previsione di cui al punto 9, lettera b), del bando di gara, perché rilasciato dal un organismo pubblico della Romania, ossia di uno Stato che, avendo presentato domanda di adesione alla Comunità europea, deve ritenersi "Stato aderente EA/IAF";
- comunque, equipollente rispetto a quello richiesto dal bando perché rilasciato da un "Servizio ufficiale" dello Stato rumeno incaricato del controllo di qualità, ossia da un organismo che, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera e) della Direttiva 93/36/CE, può validamente rilasciare certificazioni di qualità anche senza la necessità di adesione ai sistemi EA e IAF (requisito richiesto, secondo l'appellante, per i soli "Istituti" di certificazione).
Resisteva all'appello il R.T.I., e con memoria depositata il 25 maggio 2002 rassegnava le conclusioni .
Si costituiva nel grado di appello anche il Ministero della Difesa, e con memoria depositata l'8 maggio 2002 rassegnava le conclusioni chiedendo l'accoglimento del gravame proposto dal R.T.I. Textulan.
Con ordinanza collegiale 14 maggio 2002, n. 1907, veniva accolto nei limiti di cui in dispositivo la domanda di sospensione della esecuzione della impugnata sentenza.
DIRITTO
1.1 L'appello è infondato.
Con il gravame in esame il R.T.I. facente capo alla società Textulan chiede la riforma della sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale, in accoglimento del ricorso proposto dal R.T.I. facente capo alla società Radici, ha annullato l'aggiudicazione della fornitura di materiale per il Ministero della Difesa disposta a favore del medesimo R.T.I. Textulan, comprendente la ditta Resiconf, per non aver comprovato per tutte le componenti il possesso della certificazione ISO 9000, così come richiesto dal bando di gara, e cioè della "Certificazione ISO 9000 rilasciata organismo certificatore abilitato operante Stato aderente EA/IAF che abbia siglato il MRA".
In relazione a tale capo della decisione l'appellante deduce, in primo luogo, con il ricorso avverso il solo dispositivo notificato il 28 febbraio 2002 e depositato in data 8 marzo 2002, che la certificazione prodotta dalla società Resiconf è conforme alla previsione di cui al punto 9, lettera b), del bando di gara, perché rilasciata da un organismo pubblico della Romania, ossia di uno Stato che, avendo presentato domanda di adesione alla Comunità europea, deve ritenersi "Stato aderente EA/IAF".
Tale censura si appalesa infondata ove si consideri che, in base ad una corretta esegesi della clausola del bando, l'adesione all'EA o all'IAF e la sottoscrizione degli accordi di mutuo riconoscimento (MRA) sono richieste all'"organismo certificatore" che rilascia il certificato ISO 9000, mentre l'inciso "operante Stato" vale solo a precisare che deve trattarsi di organismo certificatore che opera nel medesimo Stato ove ha sede la società.
Va, tuttavia, evidenziato che la censura sarebbe priva di pregio anche ove si accedesse alla diversa interpretazione della clausola prospettata dall'appellante, in quanto nessun soggetto o ufficio pubblico dello Stato della Romania risulta aderente al sistema EA/IAF né tale adesione consegue automaticamente all'appartenenza dello Stato alla Comunità europea o - come nel caso della Romania - alla presentazione di una domanda di adesione alla Comunità.
In proposito si evidenzia che l'EA, European Accreditation of Certification, è un'associazione che riunisce gli Enti di Accreditamento riconosciuti a livello nazionale degli Stati appartenenti alla Comunità Europea , o candidati a farne parte, e dell'EFTA, che operino in conformità alla Norma EN 45003 (per l'accreditamento dei laboratori) o alla Norma EN 45010 (per l'accreditamento degli organismi di certificazione), mentre l'IAF persegue le stesse finalità dell'EA a livello internazionale. Con riguardo alla Romania, Stato di appartenenza della Resiconf, l'unico Ente di Accreditamento aderente all'EA è la RENAR (che non aderisce, invece, allo IAF), mentre in Italia l'Ente di Accreditamento è il SINCERT, Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione, mentre.
1.2 Infondato risulta anche il motivo di gravame con cui l'appellante deduce che il certificato prodotto dalla Resiconf - rilasciato dal Ministero della Difesa Nazionale rumeno, NG OMCAS - sarebbe, comunque, equipollente rispetto a quello richiesto dal bando perché rilasciato da un "Servizio ufficiale" dello Stato rumeno incaricato del controllo di qualità, ossia da un organismo che, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera e) della Direttiva 93/36/CE, può validamente rilasciare certificazioni di qualità (secondo l'appellante anche senza la necessità di adesione ai sistemi EA e IAF, requisito che sarebbe richiesto, per i soli "Istituti" di certificazione).
In proposito va richiamato il consolidato principio per cui, al fine di garantire la par condicio tra i concorrenti, in una gara d'appalto pubblico la presentazione delle offerte va effettuata in scrupolosa osservanza del bando e della lettera d'invito, indipendentemente dal numero delle offerte presentate, e la stazione appaltante non può legittimamente disattendere le predette prescrizioni, non avendo alcuna discrezionalità al riguardo (ex multis Sez. V, 30 giugno 1997, n. 763; Sez. IV, 5 luglio 1994, n. 550; Sez. VI, 15 luglio 1987, n. 422).
Inoltre, il principio, richiamato dalla ricorrente, del favore per la più ampia partecipazione alle pubbliche procedure concorsuali può essere utilmente richiamato solo in presenza di clausole del bando di incerta interpretazione (Sez. V, 13 dicembre 1996, n. 1536), e non, invece, nell'ipotesi di violazione di specifiche ed univoche previsioni del regolamento di gara.
Nel caso di specie la clausola di cui al punto 9, lettera b) del bando di gara richiede espressamente, a pena di non ammissione, la dimostrazione del possesso di una Certificazione ISO 9000 rilasciata da un soggetto aderente al sistema EA/IAF che abbia siglato il MRA, sicché - in presenza di una univoca previsione in tal senso - non può ritenersi consentita la produzione di certificati equipollenti rilasciati da altri soggetti.
Poiché il bando indica puntualmente le caratteristiche del certificato da produrre, la censura di violazione dell'articolo 23, comma 1, lettera e) della Direttiva 93/36/CE e dell'articolo 14, comma 1 del D.Lgs. n. 358 del 1992 avrebbe dovuto essere proposta avverso la stessa clausola del bando, che, per contro, non è stata tempestivamente e specificamente impugnata.
Per effetto delle prescrizioni contenute nel bando e nella lettera di invito il raggruppamento facente capo alla Textulan non avrebbe dovuto essere invitato alla gara, o, quanto meno, una volta accertata la non corrispondenza della documentazione esibita rispetto a quella richiesta a pena di nullità, avrebbe dovuto essere escluso.
Da ciò discende, assorbita ogni altra censura, l'illegittimità del provvedimento 30 ottobre 2001, n.2/2/2202, con il quale il Ministero della Difesa ha dichiarato il R.T.I. Textulan aggiudicataria della gara per la fornitura di impermeabili e combinazioni di tessuto indetta dall'Amministrazione della Difesa, in quanto emanato in favore di un Raggruppamento temporaneo di imprese che non poteva legittimamente partecipare alla licitazione.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, mentre sono compensate nei confronti del Ministero della Difesa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in Sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore del R.T.I. facente capo alla società Radici, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 5.000,00 (euro cinquemila), mentre compensa le spese tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2002, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Gaetano Trotta Presidente
Costantino Salvatore Consigliere
Giuseppe Carinci Consigliere
Bruno Mollica Consigliere
Paolo Troiano Consigliere estensore.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata in segreteria in data 25 marzo 2003.