CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 25 marzo 2003 n. 1559 - Pres. Riccio, Est. Salvatore - Ministero della Giustizia (Avv. Stato Ferrante) c. Giordano (n.c.) - (conferma T.A.R. Lazio, Sez. I, 19 maggio 1989, n. 629).
Pubblico impiego - Provvedimento disciplinare - Per allontanamento dalla sede di servizio - Nel caso in cui l'allontanamento sia avvenuto in un giorno di ferie e comunque nelle ore in cui il dipendente sia libero da impegni di ufficio - Illegittimità - Fattispecie.
E' illegittima una sanzione disciplinare irrogata ad un dipendente pubblico per indebito allontanamento dalla sede di servizio, cui è conseguita l'irreperibilità alla visita di controllo, ove risulti che il dipendente stesso si sia allontanato dalla sede di servizio in un giorno di ferie per recarsi in altra città e sia in tale città rimasto affetto da una malattia, atteso che nel vigente ordinamento non si rinvengono dati testuali o logici dai quali possa desumersi che al dipendente sia preclusa la facoltà di allontanarsi senza preavviso dalla sede di servizio nei giorni festivi o nelle ore in cui sia libero da impegni di ufficio (1).
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(1) Come risulta dal testo della sentenza, nella specie il dipendente si era allontanato dalla sede di servizio (Roma), in data 24 dicembre 1982, per recarsi a Foggia, dove il successivo 26 dicembre era stato colpito da sindrome influenzale.
La Sez. IV, confermando la sentenza di primo grado del T.A.R. Lazio, ha affermato che nel vigente ordinamento non si rinvengono dati testuali o logici dai quali possa desumersi che al dipendente sia preclusa la facoltà di allontanarsi senza preavviso dalla sede di servizio nei giorni festivi o nelle ore in cui sia libero da impegni di ufficio.
D'altra parte, ha aggiunto la Sez. IV, l'obbligo di non lasciare l'abitazione e di preavvisare l'ufficio di appartenenza degli eventuali spostamenti resisi indispensabili, previsto dalla circolare 5 maggio 1982, n. 1409/C/6200, riguarda i dipendenti già assenti per motivi di salute, condizione questa che non ricorreva nella specie.
F A T T O
Umberto Giordano, direttore di cancelleria in servizio presso la Corte Suprema di Cassazione, con ricorso al TAR del Lazio, impugnava il provvedimento 21 ottobre 1983, con il quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della riduzione di un settimo dello stipendio per la durata di un mese per assenza ingiustificata dal servizio.
Il Ministero intimato si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle censure dedotte, ma il giudice adito accoglieva il ricorso non ravvisando nel comportamento tenuto dal ricorrente gli estremi dell'illecito disciplinare.
Contro la sentenza il Ministero ha proposto il presente appello, chiedendone l'integrale riforma.
L'appellato non si è costituito in questo grado del giudizio e con decisione 3 febbraio 1992, n. 154, venivano disposti incombenti istruttori, in esito ai quali l'appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 14 gennaio 2003.
D I R I T T O
L'Amministrazione assume che, nel contestare al funzionario l'addebito, ha inteso punire la sua assenza dal servizio protrattasi dal 27 al 31 dicembre 1982, senza avere dato alcuna notizia all'ufficio del suo stato morboso fino al 4 gennaio 1983, data in cui risulta pervenuta l'istanza di congedo straordinario per malattia (peraltro spedita solo dopo tre giorni dall'asserito manifestarsi della stessa), così impedendo l'effettuazione della visita medico-fiscale, nel frattempo disposta presso il domicilio del ricorrente in Roma.
Pertanto, il Giordano, con il suo comportamento, avrebbe eluso l'obbligo di porre l'Amministrazione in condizione di verificare la legittimità della propria assenza, il che sarebbe avvenuto se avesse tempestivamente informato l'ufficio con mezzi più rapidi (telefono o telegrafo) sia dell'impossibilità di recarsi al lavoro che del temporaneo recapito, tanto più che detto obbligo è sancito espressamente dalla circolare 5 maggio 1982, n. 1409/C/6200.
L'Amministrazione aggiunge che siffatta infrazione sarebbe di particolare gravità ove si consideri che è stata commessa da un funzionario investito di notevole responsabilità quale direttore della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
La tesi dell'amministrazione non può essere condivisa.
Non è contestato in punto di fatto che il Giordano si è allontanato da Roma, sua sede di servizio, in data 24 dicembre 1982, per recarsi a Foggia, dove il successivo 26 dicembre è stato colpito da sindrome influenzale, come risulta dal certificato medico rilasciato il 27 dicembre.
Posto che l'addebito formalmente contestato, sulla cui base è stata irrogata la sanzione disciplinare, si incentra, nella sua formulazione testuale, nell'allontanamento dalla sede di servizio, cui sarebbe conseguita l'irreperibilità alla visita di controllo disposta per il 29 dicembre presso il domicilio del Giordano in Roma, correttamente il TAR ha concluso per l'illegittimità del provvedimento impugnato, sia nel caso in cui l'amministrazione ha inteso censurare l'allontanamento da Roma il 27 dicembre, sia nell'ipotesi in cui ha voluto contestare e punire l'allontanamento dalla sede di servizio il giorno 24 dicembre.
Nel primo caso, perché è errato il presupposto di fatto; nel secondo caso, perché nell'ordinamento non si rinvengono dati testuali o logici dai quali possa desumersi che al dipendente sia preclusa la facoltà di allontanarsi senza preavviso dalla sede di servizio nei giorni festivi o nelle ore in cui sia libero da impegni di ufficio.
Quanto al richiamo al contenuto della circolare 5 maggio 1982, n. 1409/C/6200, giustamente il giudice di primo grado ne ha escluso la pertinenza al caso in esame, in base all'esatta osservazione che l'obbligo in detta circolare previsto di non lasciare l'abitazione e di preavvisare l'ufficio di appartenenza degli eventuali spostamenti resisi indispensabili, riguarda i dipendenti già assenti per motivi di salute, condizione questa che non ricorre nella specie.
Né vale sostenere che l'amministrazione non ha inteso punire l'allontanamento del dipendente dall'ufficio il giorno 24 o 27 dicembre, bensì la sua assenza dal servizio protrattasi dal 27 al 31 dicembre senza avere data alcuna notizia all'ufficio del suo stato morboso fino al 4 gennaio 1983, data in cui risulta pervenuta l'istanza di congedo straordinario per malattia, così impedendo l'effettuazione della visita medica di controllo disposta per il 29 dicembre presso il domicilio del Giordano in Roma.
Si tratta, difatti, di mera tesi difensiva, la quale non considera che in realtà ciò che è stato contestato al Giordano, e poi punito con la sanzione inflitta, è proprio il suo allontanamento dall'ufficio nei giorni in cui nessun obbligo di comunicazione incombeva all'interessato.
L'appello va, pertanto, respinto.
La mancata costituzione dell'appellato in questo grado del giudizio dispensa il Collegio da ogni statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 14 gennaio 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
Stenio RICCIO Presidente
Costantino SALVATORE Consigliere, est.
Dedi RULLI Consigliere
Giuseppe CARINCI Consigliere
Vito Poli Consigliere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata in segreteria in data 25 marzo 2003.