CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 31 marzo 2003 n. 1677 - Pres. Salvatore, Est. Anastasi - Sopin S.p.a. (Avv. Biasiotti Mogliazza) c. Regione Lazio (Avv. Dragone) e Ised S.p.a. (Avv.ti Manfredonia e Izzo) - (annulla T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 3 dicembre 2002, n. 11105).
1. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Presupposti - Interesse all'accesso - Va valutato in astratto - Verifica della fondatezza o dell'ammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente intende proporre - Non va operata.
2. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Casi di esclusione - Documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone - Accesso ai mandati di pagamento emessi da una Amministrazione in un determinato periodo - Non è da ritenere precluso - Ragioni.
1. L'interesse all'accesso ai documenti amministrativi va valutato in astratto, senza che possa essere operata, con riferimento al caso specifico, alcuna valutazione in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che l'interessato potrebbe eventualmente proporre; in altri termini, l'interesse all'accesso si configura indipendentemente da ogni giudizio sull'ammissibilità o fondatezza della domanda giudiziale eventualmente proponibile sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso (1).
2. Le materie ricomprese nei casi di esclusione dall'accesso ai documenti previsti dall'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241 e dall'art. 8 D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, si riferiscono ai documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari; in particolare, va escluso che abbiano attitudine ad incidere sulla riservatezza di terzi l'accesso ai mandati di pagamento emessi da una Amministrazione in un determinato periodo, trattandosi di atti di ufficio, attuativi di disposizioni legislative o di delibere pubblicate nelle forme di legge (2).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2001 n. 1621, in Foro amm. 2001, 392.
V. in proposito da ult. Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2003 n. 569, in questa Rivista n. 2-2003 (ed ivi ult. riferimenti), secondo cui "l'interesse ad agire per l'accesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, oltre a doversi caratterizzare per i noti requisiti dell'attualità e della concretezza (nel senso che l'Amministrazione impedendo l'accesso abbia realizzato un fatto lesivo in senso ampio, che senza il processo non potrebbe essere ripristinato), presuppone in ogni caso in capo al richiedente l'esistenza di una posizione giuridicamente rilevante, astrattamente idonea a rendere utile la pronuncia giurisdizionale volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione".
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24 febbraio 1996 n. 176, in Foro amm. 1996, 457 ed in Giur. it. 1996, III, 1, 257.
FATTO
La Società oggi appellante, la quale fa parte del Consorzio Cositer che gestisce su base convenzionale le procedure informatiche della Regione Lazio, assumendo che la consorziata Ised aveva direttamente acquisito dalla Amministrazione appalti nel settore de quo così violando il patto di non concorrenza stipulato fra il Cositer e le associate, domandava alla Regione di accedere agli atti relativi all'appalto di cinque servizi.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, premesso che in data posteriore alla notifica del ricorso la Regione aveva consentito l'accesso a tutti gli atti richiesti, dichiarava cessata la materia del contendere.
La sentenza è impugnata dalla Sopin, la quale ne chiede la riforma, osservando che in realtà la Regione non ha fornito gli atti relativi all'appalto del sistema informativo del personale regionale e non ha consentito l'accesso ai mandati di pagamento relativi ai servizi affidati a Ised.
Si è costituita la Regione Lazio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto unico soggetto legittimato a dedurre in giudizio la violazione del patto di concorrenza è il Consorzio e non le singole società ad esso aderenti. Sotto un diverso profilo, l'appellata evidenzia la carenza di interesse in capo a Sopin derivante dalla mancata partecipazione alle gare di aggiudicazione degli appalti in questione.
Nel merito la Regione, premesso in fatto di aver consentito l'accesso anche agli atti salienti relativi all'appalto del sistema informativo del personale, sostiene che i mandati di pagamento costituiscono documenti sottratti all'accesso.
Si è costituita la controinteressata Ised spa chiedendo la reiezione dell'appello, sul rilievo che l'Amministrazione ha esaustivamente consentito alla ricorrente l'accesso a tutti gli atti richiesti.
In via preliminare, peraltro, la controinteressata eccepisce che la richiesta di accesso in controversia era in realtà inammissibile, difettando la Sopin di interesse concreto e personale e non essendo la stessa titolare di una posizione giuridicamente tutelabile.
Nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L'appello è fondato.
In primo luogo va infatti rilevato che l'odierna appellante risulta, nel contesto della fattispecie in controversia, effettivamente titolare di un interesse personale e concreto riferibile alla sua qualità di impresa consorziata che la legittimava ad avanzare la richiesta di accesso.
Al riguardo i rilievi delle appellate - le quali in sostanza deducono che la Sopin non potrebbe agire in giudizio nei confronti della Ised, reclamando la violazione del patto di non concorrenza, in quanto la relativa legittimazione spetta al Consorzio - non colgono nel segno: l'interesse all'accesso ai documenti va infatti valutato in astratto, senza che possa essere operata, con riferimento al caso specifico, alcuna valutazione in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che l'interessato potrebbe eventualmente proporre.
In altri termini, come chiarito dalla giurisprudenza, l'interesse all'accesso si configura indipendentemente da ogni giudizio sull'ammissibilità o fondatezza della domanda giudiziale eventualmente proponibile sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso. (ad es. IV Sez. 19.3.2001 n. 1621).
Con il primo motivo Sopin deduce che - diversamente da come ritenuto dal Tribunale - la Regione non ha in realtà integralmente soddisfatto la richiesta da essa avanzata il 18.7.2002, non avendo consentito l'accesso ai documenti relativi all'appalto del sistema informativo del personale nonché ai mandati di pagamento relativi all'espletamento dei cinque servizi menzionati nella richiesta e meglio individuati nel contesto delle conclusioni del ricorso di primo grado.
Il mezzo è fondato.
Per quanto riguarda l'appalto per il Sistema informativo del personale, appare intanto evidente che i documenti esibiti dalla Regione sono solo una parte di quelli cui Sopin aveva richiesto di accedere.
Per quanto riguarda i mandati di pagamento relativi all'espletamento dei servizi in questione, trattasi con evidenza di documenti non sottratti all'accesso.
Da tempo infatti la giurisprudenza della Sezione - affermando un principio dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare - ha chiarito che le materie ricomprese nei casi di esclusione dall'accesso ai documenti previsti dall'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241 e dall'art. 8 D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 si riferiscono ai documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari; pertanto, va escluso che abbiano attitudine ad incidere sulla riservatezza di terzi l'accesso ai mandati di pagamento emessi da una Amministrazione in un determinato periodo, trattandosi di atti di ufficio, attuativi di disposizioni legislative o di delibere pubblicate nelle forme di legge. ( IV Sez. 24.2.1996 n. 176).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque accolto ed in riforma della sentenza impugnata va pertanto ordinato all'Amministrazione di consentire a Sopin spa l'accesso a tutti gli atti riguardanti l'affidamento della gestione del sistema informativo del personale nonché ai mandati di pagamento relativi all'espletamento dei cinque servizi indicati sub 1-5 nelle conclusioni del ricorso di primo grado.
Le spese del grado possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata ordina alla Regione Lazio di consentire alla appellante l'accesso ai documenti specificati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Paolo SALVATORE Presidente
Livia BARBERIO CORSETTI Consigliere
Antonino ANASTASI estensore Consigliere
Anna LEONI Consigliere
Bruno MOLLICA Consigliere
Il Presidente L'Estensore
Depositata in segreteria in data 31 marzo 2003.