CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 15 aprile 2003 n. 1541 - Pres. Trotta, Est. Mollica - Radesi (Avv. Rienzi) c. Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (Avv. Stato Criscuoli) e Riggio (n.c.) - (accoglie la domanda di sospensione e, per l'effetto, annulla TAR Lazio, Sez. I, ord. n. 7181/2002).
Pubblico impiego - Magistrati - Magistrati T.A.R. - Affidamento funzioni di Presidente - Provvedimento adottato da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa - In mancanza di predeterminazione dei criteri valutativi - Appare illegittimo.
Appare illegittimo un provvedimento con il quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha affidato le funzioni di Presidente di sezione ad un Consigliere T.A.R., ove risulti che detto provvedimento sia stato adottato
sulla base di criteri di valutazione non predeterminati (1).-----------------------
(1) Con l'ordinanza in rassegna la Sez. IV, dopo avere dato atto che il provvedimento di conferimento delle funzioni appariva illegittimo per la "mancata predeterminazione dei criteri valutativi in concreto applicati", tenuto conto che sussisteva un "prevalente interesse pubblico alla continuità dell'esercizio delle funzioni presidenziali assegnate con la procedura contestata fino alla pronuncia definitiva di merito", ha annullato l'ordinanza del T.A.R. del Lazio, "considerato altresì che i contrapposti interessi in gioco possono essere contemperati solo con una rapida decisione sul merito del ricorso, fatti salvi eventuali provvedimenti che il Consiglio di presidenza riterrà di adottare in conseguenza della presente ordinanza".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanze:/ 1514/2003
Registro Generale:1588/2003
Sezione Quarta
composto dai Signori: Pres. Gaetano Trotta Cons. Costantino Salvatore
Cons. Vito Poli Cons. Bruno Mollica Est. Cons. Carlo Saltelli
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 15 Aprile 2003 .
Visto l'art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla
legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
RADESI ANGELA rappresentato e difeso da: Avv. CARLO RIENZI con domicilio eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE 9 presso CARLO RIENZI
contro
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI non costituitosi;
RIGGIO ITALO non costituitosi;
per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione I n. 7181/2002 , resa tra le parti, concernente NEGATA ASSEGNAZIONE DELLA PRESIDENZA DI SEZIONE TAR ;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo
grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Udito il relatore Cons. Bruno Mollica e uditi , altresì, per le parti gli avvocati Carlo Rienzi e l'Avvocato dello Stato Criscuoli;
Considerato che, allo stato degli atti e nella presente fase di delibazione cautelare, sembrano configurabili profili di illegittimità di natura procedimentale nell'operato del Consiglio di presidenza in ragione della mancata predeterminazione dei criteri valutativi in concreto applicati;
Considerato il prevalente interesse pubblico alla continuità dell'esercizio delle funzioni presidenziali assegnate con la procedura contestata fino alla pronuncia definitiva di merito;
Considerato altresì che i contrapposti interessi in gioco possono essere contemperati solo con una rapida decisione sul merito del ricorso, fatti salvi eventuali provvedimenti che il Consiglio di presidenza riterrà di adottare in conseguenza della presente ordinanza;
P.Q.M.
Accoglie la domanda cautelare (Ricorso numero: 1588/2003) nei sensi di cui in motivazione, fatti salvi ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione:
Dispone la trasmissione della presente ordinanza al giudice di primo grado in ragione della rilevata esigenza di urgente trattazione della causa.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 15 Aprile 2003