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n. 4-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 17 aprile 2003 n. 2023 - Pres. Trotta, Est. Scola - Mohamed Saad Amed (Avv. Zampa) c. Ministero dell'Interno (Avv. Stato Elefante) - (annulla T.A.R. Lazio, Sez. I-ter, n. 54/1994).

Stranieri - Espulsione dal territorio nazionale - Nel caso in cui lo straniero sia genitore di figli da ritenere cittadini italiani - Non avendo questi ultimi acquisito la cittadinanza paterna o materna - Illegittimità.

Non può legittimamente adottarsi un provvedimento di espulsione dal territorio italiano nei confronti di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell'art. 1, primo comma, punto n. 3, legge 13 giugno 1912 n. 555 e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso in cui risulti che lo straniero sia genitore di alcuni figli, da ritenersi cittadini italiani a tutti gli effetti, non avendo questi ultimi acquisito nè la cittadinanza paterna (nella specie: egiziana) né quella materna (nella specie: filippina).

 

 

F A T T O

Con provvedimento del 5 gennaio 1984 del Prefetto di Roma il Mohamed veniva espulso dal territorio italiano, per cui lo stesso proponeva ricorso al Tribunale amministrativo romano (impugnando tale atto per violazione di legge ed eccesso di potere), nella quale sede si costituiva il Ministero intimato, che resisteva al gravame, poi respinto dai primi giudici con sentenza qui appellata dall'originario ricorrente, che deduce carente motivazione, omessa istruttoria (invece completata nell'analogo caso della sua coniuge, Antonio Flordeliza, cui gli stessi giudici di primo grado di Roma avrebbero invece accolto analogo ricorso: v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, sent. n. 1145/1989) e violazione dei principi umanitari di diritto internazionale, per la presenza di quattro figli nati in Italia, privi della cittadinanza sia paterna (egiziana) che materna (filippina) e quindi italiani a tutti gli effetti, che soffrirebbero per lo smembramento familiare.

Ancora una volta si costituiva in giudizio il Ministero appellato, che resisteva al gravame, ritenuto inammissibile per genericità dei motivi ed infondato per l'ininfluenza della sopravvenuta legge n. 39/1990 quanto alla fattispecie in esame, all'epoca disciplinata unicamente dagli art. 142 e 150, T.U.L.P.S., e concernente solo la legittimità del provvedimento impugnato dal Mohamed, che depositava anche una memoria illustrativa.

All'esito della pubblica udienza di discussione la controversia passava in decisione.

D I R I T T O

L'appello è fondato e va accolto, dovendosene condividere la censura di difetto istruttorio e motivazionale, di carattere assorbente rispetto ad ogni altra, per le ragioni che seguono.

Infatti, più accurate indagini avrebbero permesso di chiarire che il Mohamed ha ripetutamente chiesto di ottenere il permesso di soggiorno, mentre la coniuge, Antonio Flordeliza, ha presentato analogo gravame che lo stesso Tribunale amministrativo ha invece accolto con sentenza n. 1145/1989.

In particolare, sarebbe stato anche possibile appurare che dal citato matrimonio sono nati a Roma quattro figli (ancora non tutti maggiorenni), da ritenersi cittadini italiani a tutti gli effetti, non avendo gli stessi acquisito la cittadinanza paterna (egiziana) né materna (filippina), ai sensi dell'art. 1, primo comma, punto n. 3, legge 13 giugno 1912 n. 555 e successive modificazioni ed integrazioni, il che esclude che l'attuale appellante possa essere espulso dal territorio italiano, per espresso dettato legislativo.

Assorbendosi le rimanenti doglianze (palesemente interdipendenti rispetto a quelle qui esaminate e condivise), l'appello va conclusivamente accolto, annullandosi l'impugnata sentenza, accogliendosi il ricorso di primo grado ed annullandosi i provvedimenti con questo gravati, fatti salvi quelli ulteriori della pubblica amministrazione, che li emanerà nel pieno rispetto dei principi di diritto qui enunciati, mentre le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,

- accoglie l'appello;

- annulla l'impugnata sentenza;

- accoglie il ricorso di primo grado;

- annulla gli atti con questo impugnati;

- condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, liquidate in complessivi euro millecinquecento (di cui mille per onorari) in favore di Mohamed Saad Amed.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 28 gennaio 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

Gaetano TROTTA Presidente

Giuseppe BARBAGALLO Consigliere

Filippo PATRONI GRIFFI Consigliere

Aldo SCOLA Consigliere, est.

Paolo TROIANO Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata in segreteria in data 17 aprile 2003.

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