CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 31 maggio 2003 n. 7840 - Pres. Riccio, Est. Saltelli - Gruppo Finanziario Lombardo s.p.a. (Avv.ti Romanelli e Siboldi) c. Ministero dell’economia e delle Finanze (Avvocatura Gen. Stato) - (accoglie il ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 362 del 27 gennaio 1998 del Presidente del Tribunale di Milano).
1. Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Ha natura di rimedio generale - Sua esperibilità per l’esecuzione di qualsiasi giudicato emesso nel confronti della P.A.
2. Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Per giudicati che condannano la P.A. al pagamento di somme di denaro - Ammissibilità - Circostanza che siano esperibili anche altre forme di tutela - Irrilevanza.
3. Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Per decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a seguito di mancata opposizione - Ammissibilità, essendo detto decreto assimilabile ad una sentenza.
4. Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Competenza a decidere il relativo ricorso - Criteri di ripartizione tra TAR e CdS - Individuazione - Fattispecie.
1. Il giudizio di ottemperanza innanzi al Giudice amministrativo è da ritenersi esperibile per l'attuazione di qualsiasi tipo di giudicato, da qualsiasi giudice, anche speciale, esso provenga (1).
2. Per le sentenze di condanna dell'Amministrazione al pagamento di somme di danaro da parte del giudice ordinario, il soggetto interessato può scegliere tra l'esecuzione forzata secondo le norme del codice di rito e l'esecuzione innanzi al giudice amministrativo ex art. 27, n.4 del R..D. 26.6.1924, n. 1054 (2); d'altra parte, l'esistenza di diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici, non rende di per sè inammissibile il ricorso per l'esecuzione del giudicato proposto innanzi al giudice amministrativo.
3. Ha valore di cosa giudicata (3), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza previsto dall’articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dall’articolo 27, n. 4, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (4), il decreto ingiuntivo non opposto e divenuto pertanto esecutivo, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c.
4. La competenza per l'esecuzione del giudicato delle sentenze del giudice ordinario è ripartita ex art. 37 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, tra i Tribunali Amministrativi Regionali ed il Consiglio di Stato con riferimento all'estensione territoriale dei poteri dell'autorità amministrativa chiamata a conformarsi; con la conseguenza che vi è competenza del Tribunale Amministrativo Regionale quando quell'autorità svolga attività infraregionale, e del Consiglio di Stato quando si tratti di attività ultraregionale (5) (alla stregua del principio nella specie il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente la propria competenza, atteso che l'autorità chiamata a conformarsi era direttamente ed esclusivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze).
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(1) Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 1993, n. 964.
(2) Cons. Stato, sez.IV, 29 giugno 1982, n. 412; sez. VI, 16 aprile 1994, n. 527.
(3) Cass., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000, n. 8026.
(4) Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2000, n. 6843, 3 febbraio 1996, n. 105, 7 luglio 1993, n. 678; sez. V, 16 febbraio 2001, n. 807, 28 marzo 1998, n. 807.
(5) Cons. Stato, ad. plen., 22 dicembre 1990, n. 11.
Sul giudizio di ottemperanza v. in generale in questa Rivista:
S. GIACCHETTI, Il giudizio d'ottemperanza nella giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa.
F A T T O
Con ricorso notificato tra il 13 ed il 16 settembre 2002 e depositato il 26 settembre 2002, il Gruppo Finanziario Lombardo S.p.A. ha chiesto al Consiglio di Stato che sia accertato e dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo n. 362 del 27 gennaio 1998 del Presidente del Tribunale di Milano, con il quale è stato ingiunto alla predetta amministrazione statale il pagamento in suo favore della somma di £. 36.000.000 (trentaseimilioni), oltre interessi legali e spese di procedura, a titolo di restituzione della tassa annuale di concessione governativa, non dovuta, per l’iscrizione nel registro delle imprese per gli anni dal 1988 al 1990.
La società ricorrente ha precisato che il predetto decreto ingiuntivo, ritualmente notificato al domicilio legale dell'Amministrazione ingiunta, non è stato opposto ed è divenuto inoppugnabile; tuttavia, nonostante la successiva diffida e messa in mora, anch’essa ritualmente notificata il 12 febbraio 2002, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non avrebbe ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, depositando fascicolo con documenti, ma senza svolgere alcuna specifica attività difensiva.
D I R I T T O
I. Il ricorso è fondato e va accolto.
I.1. Va innanzitutto precisato che il giudizio di ottemperanza è da ritenersi praticabile per l'attuazione di qualsiasi tipo di giudicato, da qualsiasi giudice, anche speciale, esso provenga, e che l'esistenza di diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici, non rende di per sè inammissibile il ricorso per l'esecuzione del giudicato proposto al giudice amministrativo (C.d.S., IV, 2.11.1993 n. 964).
Anche per le sentenze di condanna dell'Amministrazione al pagamento di somme di danaro da parte del giudice ordinario, il soggetto interessato può scegliere tra l'esecuzione forzata secondo le norme del codice di rito e l'esecuzione in sede amministrativa ex art. 27, n.4 del R..D. 26.6.1924, n. 1054 (C.d.S., IV, 29.6.82 n. 412; VI, 16.4.94 n. 527).
Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 C.P.C., ha valore di cosa giudicata (Cass., sez. III, 13 febbraio 2002, n.2083; sez. I, 13 giugno 2000, n. 8026) anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza previsti dall’articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dall’articolo 27, n. 4, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (C.d.S., IV, 20 dicembre 2000, n. 6843, 3 febbraio 1996, n. 105, 7 luglio 1993, n. 678; sez. V, 16 febbraio 2001, n. 807, 28 marzo 1998, n. 807).
I.2. Sussiste inoltre la competenza dell'adito Consiglio di Stato, in quanto, com'è noto (cfr. A.P. n. 11 del 22.12.1990) la competenza per l'esecuzione del giudicato delle sentenze del giudice ordinario è ripartita ex art. 37 della l. 6.12.1971, n. 1034, tra i Tribunali Amministrativi Regionali ed il Consiglio di Stato con riferimento all'estensione territoriale dei poteri dell'autorità amministrativa chiamata a conformarsi; con la conseguenza che vi è competenza del Tribunale Amministrativo Regionale quando quell'autorità svolga attività infraregionale, e del Consiglio di Stato quando si tratti di attività ultraregionale: nel caso di specie non può dubitarsi che l'autorità chiamata a conformarsi, come risulta inconfutabilmente dal titolo, sia direttamente ed esclusivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
II. Passando al merito della questioni, la Sezione osserva quanto segue.
II.1. Non vi è dubbio che il decreto ingiuntivo n. 362 del 27 gennaio 1998 del Presidente del Tribunale di Milano sia effettivamente passato in giudicato, in quanto non opposto dall’intimata amministrazione, come peraltro risulta dalla nota prot. 6382 del 6 marzo 1998, con cui l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, nel trasmettere all’Amministrazione il predetto decreto ingiuntivo, rappresentava l’inutilità e l’inopportunità dell’opposizione stessa.
Il predetto decreto ingiuntivo in data 19 aprile 2001 è stato altresì munito della formula esecutiva, e così nuovamente notificato al domicilio legale dell’amministrazione ingiunta, presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, il 31 maggio 2001.
II.2. Dagli atti risulta ancora che in data 12 febbraio 2002 è stato notificato al domicilio effettivo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in Roma, un atto di diffida e costituzione in mora a norma dell'art. 90 del R.D. 17.8.1907 n. 642, con invito a dare esecuzione al più volte ricordato decreto ingiuntivo n. 362 del 27 gennaio 1998 del Presidente del Tribunale di Milano.
Non risulta che, malgrado tale atto di diffida e costituzione in mora, il Ministero dell’Economia e delle Finanze abbia provveduto a dare esecuzione al titolo vantato dalla società ricorrente.
II.3. Va pertanto dichiarato il formale ed ingiustificato inadempimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine all'obbligo nascente dal giudicato di cui si discute.
III. Il comando concreto contenuto nella più volte citato decreto ingiuntivo n. 362 del 27 gennaio 1998 del Presidente del Tribunale di Milano consiste nell'obbligo di corrispondere alla società ricorrente l’importo di €. 18.592,45 (diciottomilacinquecentonovantadue e quarantacinque), corrispondenti alla originaria somma di £. 36.000.000 (tremilioni), oltre agli interessi legali, dalla domanda giudiziale al saldo, e alle spese della procedura monitoria, liquidate complessivamente in €. 658,64 (seicentocinquantotto e sessantaquattro), corrispondenti alla originaria somma di £. 1.275.300 (unmilioneduecentosettantacinquemilatrecento).
Va quindi dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di provvedere al pagamento di quanto sopra indicato, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
IV. Per il caso di ulteriore inadempienza decorso inutilmente il suindicato termine per l'esecuzione, si nomina fin d'ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze, perchè provveda ad adottare ogni provvedimento necessario all'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 362 del 27 gennaio 1998 del Presidente del Tribunale di Milano, come sopra indicata.
V. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie il ricorso proposto dal Gruppo Finanziario Lombardo S.p.A. per l’esecuzione giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 362 del 27 gennaio 1998 del Presidente del Tribunale di Milano ed ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di pagare alla predetta società, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica, se anteriore, l’importo di €. 18.592,45 (diciottomilacinquecentonovantadue e quarantacinque), corrispondenti alla originaria somma di £. 36.000.000 (tremilioni), oltre agli interessi legali, dalla domanda giudiziale al saldo, e alle spese della procedura monitoria, liquidate complessivamente in €. 658,64 (seicentocinquantotto e sessantaquattro), corrispondenti alla originaria somma di £. 1.275.300 (unmilioneduecentosettantacinquemilatrecento). .
Per il caso di ulteriore inadempienza decorso inutilmente il suindicato termine per l'esecuzione, si nomina fin d'ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze o suo delegato, perchè provveda ad adottare ogni provvedimento necessario all'esecuzione del predetto decreto ingiuntivo.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese del giudizio che liquida complessivamente in €. 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11
marzo 2003, con l'intervento dei signori:
STENIO RICCIO – Presidente
MARINELLA DEDI RULLI – Consigliere
GIUSEPPE CARINCI – Consigliere
CARLO SALTELLI – Consigliere, est.
SALVATORE CACACE - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata in Segreteria il 31 maggio 2003.