CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 28 agosto 2001 n. 4528 - Pres. Quaranta, Est. Mastrandrea - Zucal (Avv.ti G. Giovannini e L. Manz) c. Comune di Romeno (Avv.ti M. Dalla Fior e P. Stella Richter) Provincia Autonoma di Trento (Avv.ti F. Lorenzoni e N. Pedrazzoli) - (annulla Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, Sede di Trento, sentenza 25 febbraio 1998, n. 70).
Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Termine per l'impugnazione - Decorrenza - Dalla data di pubblicazione dell'atto - Condizioni - Pubblicazione prevista da disposizione di legge o di regolamento - Necessità.
Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Termine per l'impugnazione - Piena conoscenza - Va adeguatamente provata da chi la eccepisce - Fattispecie.
Espropriazione per p.u. - Dichiarazione di p.u. - Parere espresso dalla C.E.C. - Motivazione che fa riferimento non alla conformità dell'opera ma ad aspetti di ordine prettamente architettonico-funzionale - Illegittimità.
Così come peraltro ormai risulta dal nuovo testo dell'art. 21, comma 1, della L. 1034/71, come modificato dalla L. 205/00, il termine per l'impugnazione dell'atto amministrativo decorre dalla scadenza del termine della pubblicazione dell'atto solo se la pubblicazione stessa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento. La pubblicazione dell'atto, in mancanza di disposizioni generali impositive dell'onere, risulterebbe altrimenti un surrogato della piena conoscenza del provvedimento potenzialmente lesivo da un lato esageratamente presuntivo, dall'altro comunque aleatorio dal punto di vista dei diretti interessati non gratificati da notifica individuale.
La eventuale piena conoscenza dell'atto amministrativo, in disparte gli atti formali di comunicazione, deve essere rigorosamente provata dalla parte che eccepisce la tardività del ricorso non attraverso semplici presunzioni ma mediante elementi di prova certi e univoci, riferiti ai caratteri essenziali del provvedimento (1).
Per la dimostrazione dell'avvenuta piena conoscenza è in particolare irrilevante la circostanza che il ricorrente abbia proposto delle osservazioni alla variante allo strumento urbanistico generale, allorché risulti che dette osservazioni siano state trasmesse ben prima che il procedimento giungesse al suo termine naturale con l'approvazione definitiva del progetto.
E' illegittimo il parere espresso dalla Commissione edilizia comunale su un progetto di opera pubblica, ha completamente omesso ogni valutazione di conformità urbanistica del progetto rispetto ai piani e alle normative tecniche vigenti, essendosi limitata a valutazioni di merito su aspetti di ordine prettamente architettonico-funzionale (disposizione architettonica delle strutture, riorganizzazione interna degli spazi, utilizzazione di materiali e colori ecc.).
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(1) V. per tutte Cons. Stato, V Sez., 27 novembre 1989 n. 779 e 26 luglio 1990, n. 610.
FATTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al T.R.G.A. di Trento, l'attuale appellante impugnava tutti gli atti della procedura diretta all'approvazione definitiva del progetto dei lavori di realizzazione di un centro scolastico nel Comune di Romeno, compresa la deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 28 dicembre 1995, di approvazione a tutti gli effetti del progetto stesso.
Il progetto generale esecutivo, come tale esaminato dai competenti organi comunali e provinciali, è suddiviso in due stralci: il primo riguarda la realizzazione dell'edificio scolastico (scuola elementare con 5 classi); il secondo, funzionalmente autonomo dal primo, la costruzione della palestra, degli spogliatoi e delle finiture esterne quali i piazzali, i parcheggi e gli spazi di servizio destinati a verde.
2. L'attuale appellante, in qualità di rappresentante del Gruppo d'intesa del Consiglio Comunale e, non da ultimo, in quanto proprietario di area coinvolta dalle opere relative al secondo stralcio, ha censurato dinanzi al TRGA di Trento gli atti concernenti il complesso dell'indicata procedura, deducendone l'illegittimità sotto tre profili: l'incompetenza del Sindaco, ai sensi di legge (art.80 l.p. 22/91), ad esprimersi, in luogo della C.E.C., sulla conformità urbanistica del citato progetto di opera pubblica; l'asserito contrasto del progetto generale esecutivo con gli indici di fabbricabilità vigenti all'epoca della sua approvazione; l'asserita indeterminatezza e contraddittorietà dei provvedimenti impugnati che farebbero riferimento ora al progetto di tutta l'opera pubblica nel suo insieme ora al solo 1° stralcio.
3. Ritenute destituite di giuridico fondamento le doglianze avanzate, il Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato il ricorso proposto dall'attuale appellante.
4. L'ing. Zucal ha così interposto l'appello in trattazione, riproponendo le censure dedotte in primo grado, insieme al vizio di ultra petizione della sentenza impugnata nella parte in cui si è dilungata, non sollecitata dal ricorrente, sul profilo della competenza della Commissione aree per l'edilizia scolastica in ordine alla valutazione degli indici urbanistici.
5. L'Amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio per resistere all'appello, controdeducendo nel merito e riproponendo le eccezioni di irricevibilità del gravame di primo grado per tardività e di inammissibilità del medesimo per difetto di interesse e legittimazione a ricorrere, già sollevate dinanzi al Giudice di prime cure, e dalle quali quest'ultimo ha ritenuto di poter prescindere attesa l'asserita infondatezza del gravame.
Anche la Provincia Autonoma di Trento si è costituita in giudizio, e parimenti ha chiesto il rigetto dell'appello.
Le parti hanno depositato memoria.
Alla pubblica udienza del 5 giugno 2001 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1. Il gravame merita accoglimento.
Preliminarmente, però, il Collegio deve darsi carico dell'esame delle eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso di primo grado, rispettivamente per tardività e difetto di legittimazione a ricorrere, riproposte in questa sede di giudizio dal Comune di Romeno.
2. L'eccezione di irricevibilità, per tardività, del gravame di prima istanza deve essere disattesa.
L'attuale appellante ha impugnato in primo grado tutti gli atti della procedura sfociata nell'approvazione definitiva del progetto dei lavori di realizzazione del centro scolastico comunale, approvazione intervenuta, a tutti gli effetti, con deliberazione di Giunta n. 196 del 28 dicembre 1995.
L'indicata deliberazione è stata pubblicata nell'Albo comunale per dieci giorni consecutivi, a partire dal 18 gennaio 1996.
Il ricorso è stato notificato alle controparti, invece, solo a partire dal 17 settembre 1996.
Ma, non risultando una notifica individuale della delibera nei confronti dell'interessato, proprietario di particella compresa nell'ambito del progetto di opera pubblica e quindi soggetto ad effetti evidentemente lesivi derivanti dall'approvazione medesima, non può farsi riferimento, ai fini del decorso del termine per ricorrere, alla mera pubblicazione del provvedimento.
Il termine per l'impugnazione dell'atto decorre dalla scadenza del termine della pubblicazione dell'atto solo se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento, e di questo ha preso atto anche il legislatore, il quale, recependo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente, ha opportunamente modificato, con la l.205/00, l'art.21, comma 1, della l.1034/71.
La pubblicazione dell'atto, senza l'egida di disposizioni generali impositive di tale onere, risulterebbe altrimenti un surrogato della piena conoscenza del provvedimento potenzialmente lesivo da un lato esageratamente presuntivo, dall'altro comunque aleatorio dal punto di vista dei diretti interessati non gratificati da notifica individuale.
La Sezione è inoltre, già da tempo, ferma nel pretendere che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la eventuale piena conoscenza dell'atto amministrativo, in disparte gli atti formali di comunicazione, debba essere rigorosamente provata dalla parte che eccepisce la tardività del ricorso non attraverso semplici presunzioni ma mediante elementi di prova certi e univoci, riferiti ai caratteri essenziali del provvedimento (v. già Cons. Stato, V Sez., 27 novembre 1989 n. 779 e 26 luglio 1990, n.610).
Orbene, le osservazioni mosse dall'odierno appellante, in data 8 agosto 1995, alla variante allo strumento urbanistico generale non possono considerarsi all'uopo utili, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune appellato, in quanto, a tacer d'altro, esse sono state trasmesse ben prima che il procedimento giungesse al suo termine naturale con l'approvazione definitiva del progetto, a cui vanno necessariamente ricondotti i connotati di lesività del progetto contestato e della relativa procedura seguita.
3. Quanto alla eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse e legittimazione a ricorrere, essa non merita miglior sorte.
Basta, al riguardo, evidenziare che l'incontestato (è sufficiente al riguardo leggere il parere reso in data 24 luglio 1996 dalla Commissione aree per l'edilizia scolastica della Provincia Autonoma di Trento) status di soggetto proprietario di area, seppur di ridotta entità (mq 195), in particella fondiaria (trattasi della p.f.96/11 - originata da frazionamento, per l'area di mq 195, dalla p.f. 96/10) interessata dalle opere relative al secondo stralcio del progetto di cui si verte (in particolare la palestra), pone al riparo l'appellante dal suddetto mezzo difensivo, senza che debbano esaminarsi le conseguenze, ai fini della legittimazione a ricorrere, della sua posizione di rappresentante del Gruppo d'intesa del Consiglio Comunale, comunque non coinvolto nell'adozione delle delibere contestate.
4. Nel merito, giuridicamente consistente, e quindi meritevole di adesione, risulta la prima doglianza formulata dinanzi al primo Giudice, riproposta in sede di appello in termini sostanzialmente corrispondenti e comunque, come dovuto, incompatibili con le argomentazioni esposte dai Giudici di prime cure (la censura nei suoi connotati sostanziali non può essere tacciata di "novità", potendo ricondursi gli apporti innovativi agli adeguamenti resi necessari dalla contestazione delle motivazioni della sentenza impugnata, e quindi risulta pienamente ammissibile).
La violazione dell'art.80 della legge provinciale 5 settembre 1991, n.22, risulta quanto mai all'evidenza.
La richiamata disposizione testualmente dispone:
"1. Le opere pubbliche dei comuni e dei loro consorzi sono deliberate dagli organi competenti in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione e alle altre norme in vigore.
2. Per le finalità di cui al comma 1, prima della deliberazione di approvazione del progetto, deve essere sentito il parere della commissione edilizia comunale competente per territorio ..."
Tanto premesso, nel caso di specie risulta per tabulas che la Commissione edilizia comunale, nell'esprimere in data 30 giugno 1995 il proprio definitivo parere di competenza, successivamente peraltro a una del tutto generica dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici vigenti intervenuta a cura del Sindaco in data 29 novembre 1994, ha completamente omesso ogni valutazione di conformità urbanistica del progetto rispetto ai piani e alle normative tecniche vigenti, essendosi limitata a valutazioni di merito su aspetti di ordine prettamente architettonico-funzionale (disposizione architettonica delle strutture, riorganizzazione interna degli spazi, utilizzazione di materiali e colori ecc.).
E' pertanto evidente la fondatezza di tale profilo di lagnanza, senza che possa sottilizzarsi di molto sull'impostazione formale della censura (in primo grado maggiormente concentrata sull'incompetenza del Sindaco a rendere una valutazione di conformità urbanistica spettante, ai sensi di legge, alla sola Commissione edilizia, in secondo grado, alla luce anche delle argomentazioni del TRGA, rivolta più da vicino ad evidenziare la assoluta inconferenza del parere comunque reso da parte del competente organo collegiale comunale), trattandosi di due facce dello stesso vizio di legittimità: la mancata espressione del parere di conformità urbanistica da parte dell'organo deputato a renderlo ai sensi di legge.
5. Alla stregua delle considerazioni sopra riportate, appalesatasi la fondatezza dell'esaminato profilo di doglianza, l'appello in epigrafe merita accoglimento, con esonero dalla trattazione delle restanti censure, trattandosi di profilo procedurale di portata evidentemente assorbente.
Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere accolto nei suddetti sensi.
Sussistono, ad avviso del Collegio, i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese compensate, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Alfonso Quaranta Presidente
Andrea Camera Consigliere
Pier Giorgio Trovato Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Gerardo Mastrandrea Consigliere est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Gerardo Mastrandrea f.to Alfonso Quaranta
Depositata in segreteria il 28 agosto 2001.