CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 13 gennaio 1999 n. 25 - Pres. Ruoppolo, Est. de Francisco - Comune di Scorzè (Avv.ti I. Cacciavillani e L. Manzi) c. Savio, Tosatto e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia (n.c.) - (annulla in parte T.A.R. Veneto, Sez. I, 30 aprile 1991 n. 333).
Professioni - Geometri - Progettazione edifici civile abitazione - Competenze - Limiti quantitativi e qualitativi - Individuazione.
Professioni - Geometri - Progettazione edifici civile abitazione - Competenze - Costruzioni di modesta entità - Nozione.
Professioni - Geometri - Progettazione edifici civile abitazione - Competenze - Limiti - Volumetria non eccedente i 5.000 mc. - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 16 del R.D. 11.2.1929, n. 274, dell'art. 1 del R.D. 16.11.1939, n. 2229, degli art. 1 e 2 della legge 5.11.1971, n. 1086 e dell'art. 57 della legge 2.3.1949, n. 144, la competenza dei geometri è limitata, per gli edifici destinati a civile abitazione, alle costruzioni di modeste dimensioni, e comunque sono precluse alla progettazione dei geometri le opere per cui vi sia impiego di cemento armato che possa comportare, in relazione alla destinazione dell'opera, pericolo per l'incolumità delle persone (1).
Ai fini della "modesta entità" della costruzione, vengono in primo luogo in rilievo la volumetria dell'opera (in linea di massima, non superiore ai 5.000 mc.), quindi la sua altezza ed il numero di piani (si veda, in proposito, anche il limite di due piani indicato dall'art. 57 della legge 2.3.1949, n. 144); tra quelli qualitativi, rileva in primo luogo la circostanza che nel progetto venga o meno previsto l'impiego del cemento armato (2).
Non tutte le opere con impiego di cemento armato sono precluse alla progettazione dei geometri, ma solo quelle in cui, in relazione alla loro destinazione, il predetto impiego può comportare pericolo per la incolumità delle persone": il che tendenzialmente avviene per le costruzioni destinate a civile abitazione, progettate su più piani.
Mentre dunque anche un'opera di poco eccedente la volumetria di 5.000 mc., la cui costruzione non preveda però l'uso del cemento armato o che non sia destinata a civile abitazione, può essere progettata da un geometra, al contrario invece la progettazione di una costruzione prossima a tale soglia, ma articolata su più piani, e dunque con struttura portante in cemento armato, comunque destinata all'abitazione delle persone, deve ritenersi riservata ai tecnici laureati (ingegneri ed architetti) (3).
Nei casi dubbi vige comunque un favor per la competenza esclusiva dei tecnici laureati (giustificato da evidenti ragioni di tutela della pubblica incolumità), dovendo in tali casi l'Amministrazione concedente specificare nella concessione edilizia i motivi per cui ritiene sufficiente la redazione dei progetti da parte di un geometra, ed altresì congruamente esplicitare le predette ragioni, almeno nei casi in cui le caratteristiche del progetto siano oggettivamente tali da far sorgere dubbi sui limiti delle competenze professionali del progettista (4).
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(1) Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 1985, n. 390, secondo cui risulta precluso ai geometri, la progettazione di costruzioni di civile abitazione che eccedano le "modeste dimensioni", o che abbiano comunque un'ossatura in cemento armato o in ferro potenzialmente pericolosa, in caso di difetto strutturale, per l'incolumità delle persone.
(2) Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 1985, n. 390, cit.
(3) Alla stregua del principio, nella specie la Sez. V ha ritenuto che il progetto non rientrava nella competenza dei geometri, tattandosi di una costruzione di 5.138,80 mc., su tre piani, destinata anche a civile abitazione e quindi ben al di là dei limiti della competenza progettuale dei geometri sia sotto il profilo "quantitativo" sia sotto quello "qualitativo dell'entità e consistenza dell'opera.
(4) Cons. Stato, Sez.V, 390/85, cit.
DIRITTO: 1.- Il giudice di primo grado ha ritenuto contrario al principio di buona amministrazione l'essere il Comune ritornato sul proprio operato, provvedendo due volte sullo stesso oggetto senza previamente ritirare il primo provvedimento; con questa motivazione il T.A.R. ha superato l'eccezione di improcedibilità del primo dei ricorsi riuniti, nonostante la sopravvenienza del secondo diniego.
Nel merito, il primo dei ricorsi originari è stato accolto per difetto di motivazione, non essendo specificato nel provvedimento negativo sotto quali profili "l'intervento non si uniformava con la tipologia esistente". Il giudice di prime cure ha altresì ritenuto fondata la censura di incompetenza dell'assessore delegato, in difetto di espressa menzione della delega sindacale.
Anche la reiterazione del diniego è stata annullata, in accoglimento del secondo ricorso proposto: tale successivo provvedimento si basa sulle stesse ragioni del primo, nonché sull'ulteriore motivo che il progetto allegato alla richiesta di concessione edilizia non avrebbe potuto essere redatto da un geometra, non rientrando nella competenza di tale professionista la progettazione del realizzando complesso "date le dimensioni volumetriche e tecniche" di esso.
Per il primo giudice, anche con tale integrazione motivazionale il diniego resta illegittimo, in quanto "nel caso di specie, si è all'incirca ai limiti di quel discrimine quantitativo - che ha fissato la giurisprudenza - fra competenza del geometra e del tecnico laureato" (la motivazione della sentenza appellata cita, in proposito, la decisione 12.11.1985, n. 390, di questa Sezione).
2.- Con il primo motivo di appello, viene riproposta la tesi - su cui si fonda il secondo diniego, ma disattesa dal T.A.R. - dell'incompetenza del geometra in relazione all'entità dell'opera della cui assentibilità si tratta.
Con il secondo motivo di appello si sostiene la non necessità della menzione della delega sindacale, che comunque vi era e che viene prodotta; e che in ogni caso il punto è assorbito dalla circostanza che il secondo diniego è stato invece regolarmente sottoscritto dal Sindaco.
Con il terzo motivo di appello, viene riproposta la tesi dell'inammissibilità del primo ricorso, una volta che - all'esito di una nuova istruttoria con rinvio degli atti alla commissione edilizia - sia stato adottato un nuovo provvedimento di diniego sull'istanza originaria del privato (nel caso di specie il riesame della pratica era conseguito ad un'espressa istanza in tal senso del privato richiedente, e dunque non poteva ritenersi contrario a buona fede).
3.- E' logicamente prioritario l'esame del terzo motivo, che attiene alla procedibilità del ricorso avverso il primo diniego, dopo l'emanazione del secondo.
Tale motivo è fondato, in quanto, una volta che l'Autorità comunale aveva emanato, dopo rinnovata valutazione, il secondo provvedimento di diniego (tra l'altro su istanza del richiedente, e, comunque, emendando l'atto dal vizio di incompetenza che - in tesi - lo inficiava, nonché considerevolmente integrandolo - cfr. quanto si dirà in sede di esame del primo motivo di appello - nella motivazione), era per ciò stesso venuto meno ogni interesse all'annullamento del primo diniego, pur in difetto di un formale atto di ritiro di esso.
Tale atto, in effetti, è stato concretamente superato dal secondo, che ne riproduce ed integra la motivazione - con un'ulteriore ragione di diniego, relativa ai limiti della competenza dei geometri - e proviene direttamente dal Sindaco.
L'eventuale annullamento del primo provvedimento, a questo punto, sarebbe privo di ogni utilità per il ricorrente ove disgiunto dall'annullamento del secondo; laddove invece l'accoglimento del secondo ricorso soddisferebbe integralmente l'interesse della parte privata.
Né può ritenersi che ad una decisione giurisdizionale in tale ultimo senso possa sopravvivere il primo diniego, questo essendo ormai coperto in ogni suo aspetto dal provvedimento sopravvenuto; cui deve riconoscersi sul piano sostanziale carattere assorbente, trattandosi di un atto di conferma (e non già di un atto meramente confermativo, dati i profili integrativi di cui si è detto) del primo provvedimento.
In accoglimento dell'esaminato motivo di appello, il ricorso rubricato in primo grado col numero 1427/89 deve dichiararsi improcedibile.
4.- Per l'effetto, risulta assorbito il secondo motivo di appello, rivolto avverso la sentenza di accoglimento di detto ricorso.
5.- Venendo quindi all'esame del primo motivo di appello, la Sezione rileva che nel caso di specie è stato presentato un progetto redatto da un geometra, anziché da un ingegnere o da un architetto, a corredo di una domanda di concessione edilizia per la realizzazione di un edificio avente volumetria pari a 5138,80 mc., sviluppato su tre piani.
In ordine ad esso, non può condividersi l'avviso espresso dal primo giudice, secondo cui la progettazione di tale opera rientra nella competenza professionale del geometra.
Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (C.d.S., V, 12.11.1985, n. 390), la competenza dei geometri è limitata, per gli edifici destinati a civile abitazione, alle costruzioni di modeste dimensioni, e comunque sono precluse alla progettazione dei geometri le opere per cui vi sia impiego di cemento armato che possa comportare, in relazione alla destinazione dell'opera, pericolo per l'incolumità delle persone.
Tale conclusione si fonda sulla base dell'art. 16 del R.D. 11.2.1929, n. 274 (che determina "l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra (tra l'altro) come segue: ....L) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone, .... M) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili"); dell'art. 1 del R.D. 16.11.1939, n. 2229 (a norma del quale "ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni"); degli art. 1 e 2 della legge 5.11.1971, n. 1086 (per cui la costruzione delle "opere in conglomerato cementizio armato normale, ....(delle) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, .... (delle) opere a struttura metallica", "deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze"), dell'art. 57 della legge 2.3.1949, n. 144 (che, nel dettare le tariffe per le prestazioni dei geometri, ricomprende nelle loro competenze le "modeste costruzioni civili" e le "case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro").
Alla stregua di tali canoni normativi, e sulla base dell'orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio sopra ricordato, risulta dunque la preclusione, per i geometri, della progettazione di costruzioni di civile abitazione che accedano le "modeste dimensioni", o che abbiano comunque un'ossatura in cemento armato o in ferro potenzialmente pericolosa, in caso di difetto strutturale, per l'incolumità delle persone.
Queste previsioni normative generiche sono state specificate, dalla giurisprudenza, in relazione ad elementi quanti - qualitativi (e con rilievo prevalente degli indici del primo tipo ai fini dell'individuazione limite della "modesta entità" della costruzione).
Tra gli elementi quantitativi vengono in primo luogo in rilievo la volumetria dell'opera, quindi la sua altezza ed il numero di piani (si veda, in proposito, anche il limite di due indicato nel citato art. 57); tra quelli qualitativi, rileva in primo luogo "la circostanza che nel progetto venga o meno previsto l'impiego del cemento armato" (C.d.S., V, 390/85, cit).
Dall'esegesi sistematica del R.D. 2229/39 cit. e della legge 1086/71 cit., la citata giurisprudenza ha tratto la conclusione che "non tutte le opere con impiego di cemento armato sono precluse alla progettazione dei geometri, ma solo quelle in cui, in relazione alla loro destinazione, il predetto impiego può comportare pericolo per la incolumità delle persone": il che tendenzialmente avviene per le costruzioni destinate a civile abitazione, progettate su più piani.
Per quanto invece attiene alla specificazione del limite quantitativo della "modesta entità" dell'opera - che comunque deve essere rispettato anche a prescindere da quanto si è sopra osservato a proposito della pericolosità della struttura portante in cemento armato - la citata giurisprudenza si è attestata sulla soglia discriminatoria dei 5.000 mc.
Trattasi, evidentemente, di un limite pratico che non ha carattere assoluto, ma che si combina con la valutazione dei menzionati elementi qualitativi dell'opera.
Mentre dunque anche un'opera di poco eccedente tale volumetria, la cui costruzione non preveda però l'uso del cemento armato o che non sia destinata a civile abitazione, può essere progettata da un geometra, al contrario invece la progettazione di una costruzione prossima a tale soglia, ma articolata su più piani, e dunque con struttura portante in cemento armato, comunque destinata all'abitazione delle persone, deve ritenersi riservata ai tecnici laureati (ingegneri ed architetti).
Nel caso di specie, si tratta di un progetto per la realizzazione di una costruzione di 5.138,80 mc., su tre piani, destinata anche a civile abitazione. Appare dunque evidente che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, si è ben al di là dei limiti della competenza progettuale dei geometri, per quali enucleati dalla giurisprudenza e sopra riassunti: e ciò sia sotto il profilo "quantitativo" sia sotto quello "qualitativo dell'entità e consistenza dell'opera.
Si aggiunga infine ad abundantiam, che - sempre alla stregua del citato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi - nei casi dubbi (tra cui quello in esame, alla stregua dei rilievi svolti, neppure potrebbe rientrare) vige un favor per la competenza esclusiva dei tecnici laureati (giustificato da evidenti ragioni di tutela della pubblica incolumità), dovendo in tali casi l'Amministrazione concedente "specificare nella concessione edilizia i motivi per cui (ritiene) sufficiente la redazione dei .... progetti da parte di un geometra", ed altresì "congruamente esplicitare le predette ragioni, almeno nei casi in cui le caratteristiche del progetto siano oggettivamente tali da far sorgere dubbi sui limiti delle competenze professionali del progettista" (così C.d.S., V, 390/85, cit).
Nessun dubbio dunque può residuare circa il fatto che la progettazione dell'opera del cui assentimento si tratta trascenda la competenza professionale di un geometra, con l'effetto che il diniego di concessione edilizia fondato su tale motivo - ed impugnato in primo grado con il ricorso n. 1811/89 - era legittimo.
6. - In conclusione, in accoglimento del primo e del terzo motivo di appello, in riforma della sentenza gravata deve dichiararsi improcedibile il ricorso proposto in primo grado con il n. 1427/89, ed infondato quello iscritto al n. 1811/89; ogni altro profilo rimane assorbito, una nuova ed adeguata motivazione potendo e dovendo essere fornita dall'Amministrazione solo ove la parte reiteri l'istanza di concessione edilizia corredata da un progetto redatto da un tecnico abilitato. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione V - accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara improcedibile il ricorso proposto in primo grado con il n. 1427/89, e rigetta quello iscritto al n. 1811/89.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.