CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 26 gennaio 1999 n. 64 - Pres. Serio, Est. Buonvino - Comune di Otranto c. Sticchi Damiani ed altri e Maggio ed altri - (conferma T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, 18 novembre 1997 n. 529).
Comune e Provincia - Dirigenti - Competenze ex art. 6, 2 comma, D.L.vo n. 127/1997 - Riguardano l'intera procedura d'appalto, ivi compresa l'approvazione degli atti di gara.
Opere pubbliche - Progettazione - Affidamento incarichi a professionisti - Per lavori di importo inferiore a 200.000 ECU - Riferimento ai soli curricula presentati dai professionisti - Sufficienza.
L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 1997, n. 127, rimette ai dirigenti "la responsabilità delle procedure d'appalto" (oltre alla presidenza delle commissioni) e la stipula dei contratti; se è rimessa ai dirigenti la responsabilità di tali procedure, ne segue che ai medesimi compete anche il correlativo potere di approvazione per quanto attiene alla verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara, a questa ricollegandosi quel perfezionamento dell'iter procedimentale al quale solo può collegarsi la responsabilità piena dei funzionario (1).
Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994, nel testo di cui alla legge 2 giugno 1995 n. 216 (di conversione del D.L. 3 aprile 1995 n. 101), l'affidamento di incarichi di progettazione va effettuato - per gli appalti di importo infra-comunitario (fino a 200.000 ECU) - facendo esclusivo riferimento ai soli curricula dei professionisti e non ad offerte di carattere economico, come è previsto, invece, per gli appalti sopra-soglia.
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(1) V. sul punto ROBERTO NAPOLETANI, Le nuove competenze dei dirigenti degli enti locali.
DIRITTO: 1. Con la sentenza qui impugnata il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dal raggruppamento Sticchi Damiani Angelo ed altri, odierno appellato, per l'annullamento della delibera della Giunta Municipale di Otranto del 23 giugno 1997 n. 305 (di approvazione dell'avviso relativo alla gara per l'affidamento della progettazione del porto turistico di Otranto), nonchè della delibera della stessa Giunta 22 luglio 1997 n. 369 (di approvazione dei verbali della commissione esaminatrice).
La sentenza è impugnata dal Comune di Otranto, che ne deduce l'erroneità nella parte in cui ha ritenuto fondato il motivo con il quale si censurava, da parte del raggruppamento di professionisti originariamente ricorrente, il fatto che anziché basare le proprie valutazioni solo su elementi curricolari, il bando avesse, in contrasto con il disposto di cui all'articolo 17, comma 12, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994, nel testo risultante dal D.L. n. 101 del 3 aprile 1995, convertito in legge n. 216 del 2 giugno 1995, ritenuto applicabile il punteggio basandosi anche sul criterio del prezzo più basso.
Ad avviso del Comune appellante la sentenza impugnata sarebbe; sul punto, erronea, in quanto, secondo quanto emerge anche dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici 7 ottobre 1996 n. 4488/UL, le amministrazioni aggiudicatrici di appalti aventi la natura di quello di specie avrebbero dovuto, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 3 della stessa legge n. 109/1994, avvalersi, nelle gare sub-comunitarie per importi tra 100.000 e 200.000 Ecu, della procedura della licitazione privata, con il criterio da attribuirsi, tra l'altro, oltrechè su elementi curricolari, anche sulla percentuale di ribasso sul presumibile costo della progettazione, spese ed accessori, da calcolarsi in base alle tariffe professionali in vigore.
Trattandosi, del resto, di opera di interesse regionale, alla stessa neppure potrebbe applicarsi direttamente la legge nazionale in materia di opere pubbliche, sicchè ben avrebbe potuto l'Amministrazione enucleare - come in concreto fatto - criteri valutativi più trasparenti e garantistici, affidandosi a quanto indicato dalla stessa autorità ministeriale, nonché rifacendosi sostanzialmente alla disciplina che, nel settore dei servizi ingegneristici, disciplina la materia nelle gare in ambito comunitario (Dpcm n. 116 del 27 febbraio 1997 - c.d. "decreto Karrer").
3. La censura non può essere condivisa.
L'art. 17 17, c. 12 della legge n. 109/1994, nel testo di cui alla legge n. 216 del 2 giugno 1995 (di conversione del D.L. 3 aprile 1995 n. 101), fa esplicito ed esclusivo riferimento ai soli curricula dei professionisti ("fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti") e non ad offerte di carattere economico, come è invece previsto, per gli appalti sopra-soglia, per le sole gare comunitarie, nel c.d. decreto Karrer. Decreto che, ad ogni buon conto, stabilisce, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 (di attuazione della direttiva 95/50/Cee in materia di appalti di servizi), i parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo 23, volti a garantire, in relazione alla natura del servizio, un corretto rapporto prezzo-qualità; con la conseguenza che il decreto stesso postula una complessa valutazione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuabile attraverso molteplici elementi quali il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo; elementi, dunque, che per la maggior parte attengono agli specifici contenuti tecnici dell'offerta e non ai meri elementi curricolari di cui al citato art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994 (elementi curricolari atti, come tali, ad evidenziare essenzialmente le doti professionali e le specifiche qualità e competenze tecniche del professionista maturate nel tempo, anche con specifico riferimento al tipo di progettazione da affidare).
Ne consegue che illegittimamente il bando di gara, impugnato in primo grado, ha assegnato rilevanza ad elementi del tutto estranei rispetto a quelli meramente curricolari e, in particolare, alla percentuale di ribasso sul presumibile costo della progettazione spese ed accessori.
Né in contrario può invocarsi utilmente il fatto che, con circolare ministeriale 7 ottobre 1996 n. 4488/UL, il Ministero dei lavori pubblici abbia, all'articolo 11, legittimato le scelte qui contestate; tale circolare - della cui correttezza qui non si fa questione e che, comunque, ha un mero carattere interpretativo - è rivolta, infatti, alle amministrazioni dello Stato e non ha, tra i propri destinatari, le regioni o altri enti territoriali; che, pertanto, nel discostarsene, non sono neppure censurabili per la mancata osservanza di disposizioni interpretative e interne.
Da ultimo occorre rilevare che la disciplina di cui alla legge-quadro n. 109/94 si applica anche agli enti e amministrazioni locali (articolo 2, comma 2; lettera a) e che rappresenta, per le Regioni (art. 1, comma 2), disciplina fondamentale di riforma economico-sociale e di principio; si tratta, quindi, di una disciplina immediatamente e direttamente operativa per gli enti territoriali, anche qualora si verta, come nella specie, in ordine alla realizzazione, da parte degli stessi, di opere pubbliche di interesse della regione e dalla stessa finanziate.
Consegue, da quanto sopra, che illegittimamente il bando ha previsto l'assegnazione di punteggio specifico in relazione alla voce anzidetta; pertanto vanno detratti dai punteggi assegnati ai concorrenti quelli che si basano su tale specifico criterio valutativo.
4. Il T.A.R. riteneva, poi, fondato il profilo d) del quarto motivo di ricorso.
In particolare i primi giudici osservavano che, nella specie, non era dato comprendere che cosa in concreto la commissione avesse valutato in relazione ai curricula inviati dagli interessati, né come si fosse materialmente pervenuti all'attribuzione dei punteggi in relazione ai criteri dalla stessa commissione prestabiliti; dall'accoglimento di tale doglianza il T.A.R. faceva, poi, discendere l'assorbimento degli altri motivi attinenti alla comparazione del valore delle opere progettate dai componenti dell'uno e dell'altro raggruppamento.
Tale capo di sentenza è qui contestato dal Comune di Otranto che ne deduce l'erroneità in quanto non sarebbero assolutamente arbitrarie le valutazioni in concreto operate da detta commissione in ordine al valore tecnico elle opere progettate; in ogni caso, la relativa censura svolta in primo grado sarebbe stata inammissibile in quanto involgente il puro merito amministrativo; i verbali della commissione, ad ogni buon conto, darebbero puntualmente ragione della scrupolosità, dell'attenzione e della completezza dell'esame analitico e anche comparativo di ciascuna delle offerte pervenute; anche l'assegnazione dei relativi punteggi sarebbe stata operata, poi, nel pieno rispetto dei principi tracciati dalla giurisprudenza.
Anche questo motivo è infondato, in quanto, se è vero che normalmente i punteggi non vanno motivati, è anche vero che qui il criterio valutativo formulato dalla P.A. e precisato dalla commissione implicava l'esigenza di individuare prioritariamente e particolarmente i progetti presi in concreta considerazione, sia perché era necessario verificare se presentassero o meno effettive analogie con il contesto urbano e con l'area portuale di Otranto (con riferimento anche a molteplici rapporti relativi a viabilità, paesaggio, centro storico, nonché alla coesistenza delle attività portuali esistenti, come trasporto passeggeri, merci, pesca, servitù militari, incidenti sulla realtà economica-sociale locale), sia in quanto l'entità del punteggio era direttamente ricollegabile tanto alla dimostrazione dell'avvenuta progettazione (architettonica, strutturale e impiantistica) che al carattere dei progetti utilmente considerati (se esecutivi, definitivi e non).
Ebbene, nel caso in esame non emerge assolutamente, dalla tenuta dei verbali, in relazione a quale o a quali progetti prodotti dai concorrenti si astato dato effettivo rilievo, né tanto meno viene precisato in relazione a quali specifiche caratteristiche progettuali si sia ritenuto di attribuire specifica valenza ai fini della quantificazione del punteggio e perché.
Ora, in mancanza di tali puntuali precisazioni, è di fatto inibito sia ai concorrenti che al giudice verificare la bontà e coerenza dell'operato della commissione valutatrice, non essendo dato comprendere se e quali progetti, caratterizzati da quali specifiche caratteristiche siano stati presi in concreta considerazione, né di verificare in qualche modo la logicità e ragionevolezza degli apprezzamenti esperiti e la congruità dei punteggi assegnati.
Né in questo modo il giudice è chiamato ad operare un apprezzamento di puro merito amministrativo, ma, più semplicemente, gli viene offerta la possibilità di verificare, sulla base di obiettivi i dati di fatto e riscontri documentali, la coerenza logica e la ragionevolezza delle valutazioni effettuate dall'Amministrazione.
5. Secondo l'appellante, infine, la decisione dei primi giudici sarebbe assolutamente da disattendere anche laddove ha ritenuto l'incompetenza della G.M. ad approvare gli atti di gara.
Anche tale censura è infondata.
L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 127 del 15 maggio 1997 rimette, infatti, ai dirigenti "la responsabilità delle procedure d'appalto" (oltre alla presidenza delle commissioni) e la stipula dei contratti; ebbene, se è rimessa ai dirigenti la responsabilità di tali procedure, ne segue che ai medesimi compete anche il correlativo potere di approvazione per quanto attiene alla verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara, a questa ricollegandosi quel perfezionamento dell'iter procedimentale al quale solo può ricollegarsi la responsabilità piena dei funzionario.
10. Per i motivi che precedono devono essere respinti sia l'appello principale che quello incidentale qui in esame.
Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge gli appelli, principale ed incidentale in esame.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.