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Giurisprudenza
n. 2-1999 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 24 febbraio 1999 n. 192 - Pres. Ruoppolo, Est. Ferraro - Comune di Caorle (Avv.ti Pancino e Viola) c. Lorenzon (Avv.ti Pagotto e Mesiano)- (annulla T.A.R. Veneto, Sez. II, 15 maggio 1990, n. 578).

Edilizia ed urbanistica - Condono edilizio - Completamento edifici abusivi - Ex art. 43 L. n. 47/1985 - Per edifici che non sono stati ultimati per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali - Riconoscibilità del disegno progettuale e della destinazione - Necessità - Mancanza - Impossibilità di eseguire il completamento - Fattispecie.

L'art. 43 L. 28 febbraio 1985 n. 47, il quale estende la possibilità di sanatoria delle opere edilizie non ultimate entro il 1 ottobre 1983, per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, limitatamente alle strutture realizzate ai lavori che siano strettamente necessari per la loro funzionalità, può essere applicato agli edifici che, anche se non ultimati, abbiano acquistato una fisionomia che ne renda riconoscibile il disegno progettuale e la destinazione e debbano solo essere completati ai fini della loro funzionalità; pertanto, la sanatoria anzidetta non può essere concessa nel caso in cui i lavori di costruzione si siano arrestati alla prima fase e non siano riconoscibili oggettivamente nè la funzione nè la configurazione generale del costruendo edificio (1).

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(1) Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 1995, n. 1440; id., Sez. II, 14 marzo 1990 n. 669. Ha aggiunto la Sezione V che "l'art. 43 L. 28 febbraio 1985 n. 47 prevede sì il completamento di opere edili soggette a condono edilizio e non ancora del tutto ultimate entro il 1 ottobre 1983 per effetto di provvedimenti sospensivi, purché si tratti di semplici lavori strutturalmente necessari alla funzionalità di quanto già edificato e non anche d'integrare dette opere con interventi edilizi che danno luogo di per sè a nuove strutture". Alla stregua del principio, pertanto, il C.d.S. ha ritenuto inapplicabile la norma in questione, tenuto conto del fatto che nella specie risultavano eseguiti solo le fondazioni ed alcuni muri perimetrali e pertanto l'opera non era completa nè completabile ai sensi del richiamato art. 43.

 

 

DIRITTO: L'appello è fondato.

Il ricorrente aveva ottenuto nel 1969 licenza edilizia per la costruzione di un fabbricato destinato a negozi e civile abitazione.

Con ordinanza 31 marzo 1980 n. 19, il Sindaco di Caorle dichiarava la decadenza della richiamata licenza, non essendo stato realizzato il manufatto per la costruzione del quale la stessa era stata rilasciata.

L'ordinanza non veniva impugnata.

Successivamente, il signor Lorenzon effettuava ulteriori opere consistenti nell'innalzamento degli angolari del muro perimetrale, senza richiedere nuova concessione.

Con le ordinanze 21.1.1983 n. 3 e 5.3.1983 n. 11, il Sindaco di Caorle, ordinava, rispettivamente, la sospensione dei lavori e la demolizione della sopraelevazione degli angolari. Entrambi i provvedimenti venivano impugnati.

In data 1 aprile 1986 il signor Lorenzon presentava domanda di condono edilizio a norma della 1. n. 47/1985, chiedendo di potere completare uno "stralcio funzionale" del manufatto consistente nella realizzazione di tutto il piano terreno.

Assumeva l'originario ricorrente che il mancato completamento era derivato dal provvedimento amministrativo 31.3.1980 con il quale il Sindaco di Caorle aveva dichiarato la decadenza della licenza edilizia, ordinando la cessazione di ulteriori attività edificatorie.

Il primo giudice, preso atto della rinunzia al primo ricorso da parte del ricorrente, accoglieva il secondo, annullando il diniego di concessione in sanatoria sul rilievo che a norma dell'art. 43 1. 47/1985 possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali.

Osserva la Sezione che la giurisprudenza costante ha chiarito che l'art. 43 L. 28 febbraio 1985 n. 47, il quale estende la possibilità di sanatoria delle opere edilizie non ultimate entro il 1 ottobre 1983, per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, limitatamente alle strutture realizzate ai lavori che siano strettamente necessari per la loro funzionalità, può essere applicato agli edifici che, anche se non ultimati, abbiano acquistato una fisionomia che ne renda riconoscibile il disegno progettuale e la destinazione e debba solo essere completati ai fini della loro funzionalità; pertanto, la sanatoria anzidetta non può essere concessa nel caso in cui i lavori di costruzione si siano arrestati alla prima fase e non siano riconoscibili oggettivamente nè la funzione nè la configurazione generale del costruendo edificio (C.d.S., Sez. V, 17 ottobre 1995, n. 1440; C.d.S. Sez. II, 14 marzo 1990 n. 669).

Pertanto, l'art. 43 L. 28 febbraio 1985 n. 47 prevede sì il completamento di opere edili soggette a condono edilizio e non ancora del tutto ultimate entro il 1 ottobre 1983 per effetto di provvedimenti sospensivi, purché si tratti di semplici lavori strutturalmente necessari alla funzionalità di quanto già edificato e non anche d'integrare dette opere con interventi edilizi che danno luogo di per sè a nuove strutture.

Risulta dagli atti di causa che in forza della licenza edilizia rilasciata il 4.9.1969 i lavori hanno avuto inizio li 10.8.1970 con la realizzazione delle fondazioni e di alcuni muri perimetrali, come risulta anche dall'istanza dell'originario ricorrente trasmessa al Comune in data 28.1.1982.

Ne deriva che l'opera (costituita da un muro perimetrale alto circa 50 cm. e da quattro perimetrali che raggiungono i 2,50 mt. circa) non è completa nè completabile ai sensi del richiamato art. 43.

La concessione in sanatoria, pertanto, non può essere rilasciata in quanto l'abuso posto in essere considerato volume ex legge n. 47/1985 e della circolare ministeriale 30.7.1985 n. 335/25, ma, sostanzialmente, una costruzione ex novo e, quindi, come correttamente affermato dall'appellante, non suscettibile di "completamento".

L'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso originario n. 2250/1989. Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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