Edilizia ed urbanistica - Condono edilizio - Domanda - Integrazione ex art. 35 L. n. 47/1985 - Riguarda la possibilità di completare la pratica già presentata - Sostituzione dell'oggetto della domanda - Impossibilità - Fattispecie.
La possibilità di integrare la domanda di concessione in sanatoria, prevista dall'art. 35 legge n. 47/1985, è riferita alla possibilità di completare la pratica già presentata, non certamente a quella di sostituire l'oggetto della domanda principale (alla stregua del principio la Sez. V ha ritenuto inapplicabile nella specie la norma in questione, dovendosi considerare la domanda di concessione in sanatoria presentata dall'appellante ad integrazione di quella precedente come una domanda nuova; il dante causa dell'appellante, infatti, aveva chiesto il condono per un'abitazione su due piani per la superficie complessiva di mq. 41,19, ricavata dall'ampliamento del capannone agricolo, nonché la sanatoria per la diversa destinazione d'uso della stalla in abitazione, per la superficie di mq. 36,45 e, quindi, per complessivi 77,64 mq., mentre l'appellante - ad integrazione di tale domanda - aveva poi richiesto il condono per mq. 204,12 di superficie, riferita in parte alla maggiore superficie dell'abitazione (mq. 51,55) ed in massima parte all'ampliamento del capannone per mq. 152,57 oltreché per la diversa destinazione d'uso della rimanente superficie dello stesso, da uso agricolo ad uso commerciale).