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Giurisprudenza
n. 3-1999 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 10 marzo 1999 n. 229 - Pres. Serio, Est. Di Napoli - Comune di Napoli c. COAL a r. l. (annulla T.A.R. Campania-Napoli, Sez. I, 21 dicembre 1990 n. 622).

Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Annullamento in via di autotutela - Motivazione sull'interesse pubblico - Nel caso di alterazione da parte del privato della rappresentazione dello stato di fatto preesistente al rilascio della concessione - Non occorre.

 Costituisce principio generale quello secondo il quale il provvedimento di annullamento della concessione edilizia deve essere adeguatamente motivato con riferimento non solo ai profili di illegittimità dell'atto, ma, altresì, all'esistenza di valide ragioni di interesse pubblico che richiedano il sacrificio di interessi privati in raffronto a quelli pubblici; tuttavia, nell'ipotesi di alterazione da parte del privato della rappresentazione dello stato di fatto preesistente al rilascio della concessione, dolosa e decisiva ai fini del rilascio della medesima, tale circostanza è idonea da sola a giustificare l'annullamento dell'atto. Invero, in tale evenienza l'interesse pubblico, che è in re ipsa, non deve essere comparato con il sacrificio imposto al privato, giacché questo, trovando origine in un comportamento illecito dallo stesso consapevolmente posto in essere, è ab origine cedevole nei confronti del pubblico interesse.

 

 

FATTO

Con ordinanza n. 0243 del 9 dicembre 1988 l'Assessore all'edilizia abitativa pubblica del Comune di Napoli disponeva d'ufficio l'annullamento delle concessioni edilizie n. 4 del 12 gennaio 1985 e n. 8 dell'11 gennaio 1988, concernenti, la prima, l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, consolidamento statico e ridistribuzione vani di un preesistente immobile sito in Napoli via Monte di Dio n. 74, da destinare in parte ad uffici ed in parte a civile abitazione, la seconda, la realizzazione di opere di variante al precedente titolo ed il ripristino di vani esterni.

A giustificazione del provvedimento di ritiro veniva richiamata l'errata cognizione dei presupposti che avevano indotto al rilascio delle concessioni oggetto di annullamento, segnatamente per ciò che attiene la preesistenza di alcuni solai intermedi, riconosciuti abusivi con sentenza del Pretore di Napoli n. 9534 del 3 giugno 1987.

Con ricorso notificato il 17 febbraio 1989, la Società COAL a r.l. impugnava l'anzidetto provvedimento assumendone, con quattro motivi, l'illegittimità per violazione degli artt. 31, lett. B), della legge n. 457/1978, 4 della legge n. 10/1977 e 25 del piano regolatore generale del Comune di Napoli, nonché per eccesso di potere sotto diversi profili.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Sezione Prima, con sentenza 21 dicembre 1990 n. 622, ha accolto il ricorso, avendo ritenuto che il provvedimento impugnato è privo dell'indicazione delle ragioni di pubblico interesse che ne postulassero l'emanazione. Non è stata indicata, infatti, alcuna specifica esigenza di pubblico interesse compromessa dalla realizzazione della costruzione assentita, tale da giustificare il sacrificio imposto al privato, il quale, trattandosi di concessione edilizia rilasciata il 12 gennaio 1985 e di successiva variante, aveva assunto tutte le iniziative che il provvedimento gli consentiva, ponendo in essere la relativa attività edificatoria.

Con ricorso depositato il 15 febbraio 1992, il Comune di Napoli ha proposto ricorso avverso l'anzidetta sentenza, denunciandone l'erroneità in quanto le ragioni di interesse pubblico giustificative del provvedimento di ritiro sono state esternate nel provvedimento impugnato.

DIRITTO

Con l'unico motivo di appello, il Comune di Napoli deduce che la sentenza appellata è erronea, perché le ragioni di interesse pubblico giustificative del provvedimento di ritiro sono state esternate nel provvedimento impugnato.

Il motivo è fondato.

Nel provvedimento impugnato si dà atto che le concessioni edilizie annullate sono state rilasciate sulla base di erronei presupposti, essendosi a suo tempo la Commissione edilizia espressa favorevolmente sulla base di una perizia giurata, prodotta dalla parte, che considerava preesistenti alcuni solai intermedi, di seguito ritenuti abusivi dalla sentenza del Pretore di Napoli n. 9534 del 3 giugno 1987. 

E' noto che l'indirizzo della giurisprudenza amministrativa, cui si è adeguato il primo giudice, è pacifico nel ritenere che il provvedimento di annullamento della concessione edilizia deve essere adeguatamente motivato con riferimento non solo ai profili di illegittimità dell'atto, ma, altresì, all'esistenza di valide ragioni di interesse pubblico che richiedano il sacrificio di interessi privati in raffronto a quelli pubblici.

Tuttavia, nell'ipotesi di alterazione da parte del privato della rappresentazione dello stato di fatto preesistente al rilascio della concessione, dolosa e decisiva ai fini del rilascio della medesima, tale circostanza è idonea da sola a giustificare l'annullamento dell'atto.

Invero, in siffatta evenienza l'interesse pubblico, che è in re ipsa, non deve essere comparato con il sacrificio imposto al privato, giacché questo, trovando origine in un comportamento illecito dallo stesso consapevolmente posto in essere, è ab origine cedevole nei confronti del pubblico interesse.

Per le considerazioni che precedono l'appello va accolto e, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso di primo grado proposto dalla società COAL. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie il ricorso in appello proposto, come in epigrafe, dal Comune di Napoli e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado proposto dalla società COAL.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

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