CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 10 marzo 1999 n. 250 - Pres. Serio, Est. de Francisco - Nocciolini e c.ti (Avv. Morbidelli) c. Fusco (Avv. Lamberti e Comune di Viareggio (n.c.) (accoglie il ricorso per regolamento di competenza e, per l'effetto, dichiara la competenza del T.A.R. Toscana).
Giurisdizione e competenza - Regolamento di competenza - Proposizione - Adesione del ricorrente - Può essere effettuata solo fino alla data di trasmissione del fascicolo al C.d.S. - Dichiarazione di adesione intervenuta successivamente - E' da ritenere inefficace.
Giurisdizione e competenza - Regolamento di competenza - Pronuncia sulle spese del giudizio innanzi al C.d.S. - Necessità - Sussiste anche nel caso di accoglimento del regolamento di competenza - Ragioni.
Ai sensi dell'art. 31, 4° comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la dichiarazione di accordo sulla remissione del ricorso ad altro T.A.R. produce l'effetto di provocare la trasmissione d'ufficio degli atti a tale Tribunale solo ove sopravvenga prima che il Presidente del T.A.R. adito trasmetta gli atti al Consiglio di Stato, ai sensi del successivo 5° comma. Tale dichiarazione, viceversa, deve ritenersi inefficace nel caso in cui intervenga dopo la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato.
La disposizione contenuta nell'articolo 31, decimo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, secondo cui "quando l'istanza di regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza", presuppone che il giudice della competenza sia comunque tenuto ad adottare le necessarie statuizioni in merito alla ripartizione delle spese di lite relative a quella fase, anche in caso di accoglimento del ricorso, senza poter compiere alcun rinvio all'esito del giudizio eventualmente proseguito davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (1). Invero, l'immediata condanna alle spese della parte soccombente nella fase di regolamento ad opera del Consiglio di Stato, sanzionando l'erronea individuazione del giudice "naturale" da parte del ricorrente, può in molti casi concretare un'azione moralizzatrice rispetto a condotte strumentali delle parti, cui sempre più frequentemente si assiste.
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(1) Cons. Stato, Sez. V, 19 gennaio 1998, n. 78. Alla stregua del principio la Sez. V, rilevato che il ricorso era stato proposto innanzi a T.A.R. palesemente incompetente (tale doveva ritenersi infatti il T.A.R. Campania per un ricorso avverso una concessione edilizia rilasciata dal Comune di Viareggio), nell'affermare la competenza del T.A.R. Toscana, ha condannato il soccombente alle spese di giudizio, liquidate in lire 2 milioni.
FATTO e DIRITTO: 1. - È stato proposto regolamento di competenza da parte del controinteressato nel giudizio di merito, che contesta la cognizione della lite in primo grado da parte del T.A.R. della Campania adito da controparte, indicando quale giudice competente il T.A.R. della Toscana.
Il ricorso per regolamento di competenza è ammissibile e fondato.
Si premette che, in rito, la decisione del presente regolamento non trova ostacolo alcuno nella circostanza che, in data 9 novembre 1998, il Fusco abbia depositato nella Segreteria della Sezione una dichiarazione di adesione alla designazione del T.A.R. Toscana quale giudice competente.
Infatti, ai sensi dell'art. 31, IV comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, la dichiarazione di accordo sulla remissione del ricorso ad altro T.A.R. produce l'effetto di provocare la trasmissione d'ufficio degli atti a tale Tribunale solo ove sopravvenga prima che il Presidente del T.A.R. adito trasmetta gli atti al Consiglio di Stato, ai sensi del successivo V comma.
Dopo che sia avvenuta la trasmissione del fascicolo al Consiglio di Stato, invece, deve ritenersi priva di effetto la dichiarazione di adesione che sia depositata nella Segreteria del Giudice regolatore: la contraria esegesi del sistema - oltre a contraddire la lettera delle disposizioni normative da ultimo citate - potrebbe invero aprire la strada ad abusi dilatori della parte originariamente ricorrente, in danno delle parti intimate.
2. - Per quanto attiene all'individuazione del T.A.R. concretamente competente a conoscere in primo grado della presente controversia, si rileva che, con il ricorso originario, il Fusco ha richiesto l'annullamento di una concessione edilizia rilasciata ai Nocciolini dal Comune di Viareggio, nonché ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente.
Per la competenza territoriale rileva dunque il criterio di cui all'art. 2, lettera B, n. 3, della legge 6.12.1971, n. 1034, a tenore del quale "il tribunale amministrativo regionale decide ... sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi ... dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale".
È notorio che il Comune di Viareggio è un ente pubblico territoriale compreso nella circoscrizione del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in quanto trovasi in provincia di Lucca.
Deve perciò designarsi come competente il T.A.R. della Toscana.
3. - Per quanto attiene alle spese processuali della presente fase processuale, osserva la Sezione che - conformemente a quanto affermato da V, 19.1.1998, n. 78 - deve provvedersi in proposito in questa sede di decisione del regolamento di competenza.
Già con la citata decisione, questa Sezione aveva osservato che "la disposizione contenuta nell'articolo 31, decimo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, secondo cui "quando l'istanza di regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza", presuppone che il giudice della competenza sia comunque tenuto ad adottare le necessarie statuizioni in merito alla ripartizione delle spese di lite relative a quella fase, anche in caso di accoglimento del ricorso, senza poter compiere alcun rinvio all'esito del giudizio eventualmente proseguito davanti al Tribunale Amministrativo Regionale".
"Lo scopo della norma è quello di stabilire che, in caso di rigetto del ricorso, non può essere disposta la compensazione delle spese di lite, e non già quello di autorizzare il giudice ad omettere la pronuncia di un capo della sentenza sempre necessario".
"Al riguardo, si deve sottolineare che, in forza del principio generale espresso dall'articolo 91 del codice di procedura civile, "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza".
"La norma risulta perfettamente compatibile con la struttura del processo amministrativo: pertanto, in mancanza di apposita disciplina, trova applicazione anche nel giudizio conseguente alla proposizione del regolamento di competenza".
"Al di là del dato testuale della norma, occorre poi sottolineare che la decisione con cui si regola la competenza determina non solo la "chiusura" del processo a tal fine instaurato, ma definisce in modo incontestabile un autonomo aspetto della lite. Pertanto, non vi è alcuna ragione di opportunità per rinviare la statuizione sulle spese all'esito del giudizio davanti al Tribunale".
A tali considerazioni, pienamente condivise dal Collegio, si devono aggiungere i seguenti ed ulteriori argomenti logico sistematici.
A) Ove la parte che abbia proposto un regolamento di competenza che sia stato ritenuto fondato, è sia stato perciò accolto dal Consiglio di Stato, risulti successivamente soccombente nel merito davano al T.A.R. indicato come competente, non potrebbe in alcun modo ottenere la rifusione delle spese relative alla fase processuale di regolamento della competenza (sebbene in essa la decisione di rito sia stata favorevole alla parte intimata che ebbe a richiedere il regolamento), in quanto la soccombenza dell'intimato nel merito osterebbe alla condanna della parte ricorrente vincitrice alla rifusione le spese del giudizio di regolamento; né tali spese potrebbero essere poste a carico di quest'ultima parte ai sensi dell'art. 92, I comma, del codice di procedura civile, atteso che la condona alle spese per singoli atti indipendentemente dalla soccombenza può essere pronunciata, alla stregua della norma ora in esame, solo "per trasgressione al dovere di cui all'art. 88" di lealtà e probità, e cioè subordinatamente all'esito di un indagine di natura soggettiva che non è invece in alcun modo richiesta ai fini - qui in rilievo - della condanna alle spese della fase di regolamento di competenza.
Quanto appena osservato dà ragione dell'inquadramento sistematico della citata proposizione normativa contenuta ad finem nel primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile (per cui "eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza"), e della sua sicura applicabilità anche al giudizio amministrativo.
B) Il principio della non rilevabilità d'ufficio - al di fuori di pochissime ipotesi particolari - dell'incompetenza territoriale del giudice amministrativo di primo grado, se da un lato consente un più agevole accesso del ricorrente alla tutela giurisdizionale, dall'altro può costituire un oggettivo ostacolo all'esercizio del dirigo di difesa non solo per l'Amministrazione intimata, ma anche per le eventuali parti private che siano state evocante in giudizio quali controinteressate all'accoglimento del ricorso originario.
Tale inconveniente - che in alcuni casi può anche risolversi nella violazione del principio del giudice naturale, dal momento che il ricorrente potrebbe scegliere, oltre ai tempi dell'azione, anche il giudice cui rivolgere la propria domanda - risulta poi amplificato in tutti i casi in cui il Tribunale incompetentemente adito ritenga di provvedere egualmente, pur in presenza di una tempestiva proposizione dell'istanza di regolamento, sulla domanda cautelare avanzata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
In tali casi, si manifesta nella sua interezza l'inadeguatezza del rimedi che l'ordinamento appresta alle parti intimate per reagire alla scelta erronea - eventualmente anche per ragioni di comodo - del giudice di primo grado.
L'immediata condanna alle spese della parte soccombente nella fase di regolamento ad opera del Consiglio di Stato, sanzionando tale erronea individuazione del giudice "naturale" da parte del ricorrente, può in molti casi concretare un'azione moralizzatrice rispetto a condotte strumentali delle parti, cui sempre più frequentemente si assiste.
Ciò è tanto più evidente, ove si consideri che alla parte ricorrente, che abbia semplicemente errato nell'individuazione del giudice, la legge attribuisce la possibilità di evitare che l'istanza per regolamento di competenza sia trasmessa al Consiglio di Stato per la decisione, aderendo alla remissione del ricorso originario ad altro T.A.R., ai sensi del IV comma dell'articolo 33 della citata legge 1034/71, purché tale adesione venga manifestata prima che l'istanza di regolamento sia stata trasmessa al Consiglio di Stato per la decisione, ai sensi del successivo comma V.
C) L'esegesi qui accolta, oltre che l'unica corretta ai sensi della normativa vigente sistematicamente interpretata, si dimostra anche quella più idonea a contrastare la condotta processuale, scarsamente corretta, di quelle parti che - resesi conto di aver adito un T.A.R. incompetente - omettano di aderire tempestivamente al regolamento richiesto dalle controparti, venendo in tal modo a gravare il Consiglio di Stato di un'ulteriore attività decisoria che potrebbe invece essere evitata, così agevolando la decisione in tempi più rapidi degli altri appelli pendenti.
4. - Alla stregua delle argomentazioni che precedono, l'onere delle spese processuali relative alla presente fase va posto a carico della parte soccombente (il ricorrente davanti al Tribunale incompetente), e viene liquidato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione V - accoglie il ricorso per regolamento di competenza proposto e, per l'effetto, dichiara la competenza del T.A.R. Toscana.
Condanna Fusco Salvatore a rifondere a Nocciolini Marino e Nocciolini Marco le spese della presente fase processuale, che liquida in complessive lire 2.000.000.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 10 novembre 1998, dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Guglielmo Serio - Presidente
Anselmo Di Napoli - Consigliere
Paolo Buonvino - Consigliere
Marco Lipari - Consigliere
Ermanno de Francisco - Consigliere estensore.
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1999.