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Giurisprudenza
n. 5-1999 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 21 maggio 1999 n. 580 - Pres. Paleologo Est. Musio - Comune di Aosta c. Fabbro ed altri - (annulla T.A.R. Valle d'Aosta, sent. 25 settembre 1989, n. 70).

Il rifacimento integrale di solai impostati a quota diversa rispetto alla situazione preesistente, dal quale derivano unità abitative con altezze e volumi differenti rispetto a quelle originarie, ha natura di vera e propria ristrutturazione edilizia, anziché di manutenzione straordinaria, comportando l'alterazione dei volumi e delle superfici (1).

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(1) Cons. Stato, Sez. V, 30 marzo 1988, n. 175 e 7 luglio 1987, n. 455.

 

 

DIRITTO: Il collegio considera pacifico in causa che i lavori effettuati senza alcun titolo corrispondano a quelli di cui al progetto di asserita manutenzione straordinaria, non approvato sotto tale denominazione dal Sindaco del Comune. Si deve, quindi, rilevare che nel verbale in data 18.05.1998 del sopralluogo effettuato dall'ufficio tecnico comunale di Aosta si dà atto dell'avvenuta esecuzione di lavori di rifacimento di due solai e della costruzione di un terzo, delimitante il sottotetto.

Inoltre dalla denuncia in data 15.10.1990 presentata dal Comune di Aosta al Procuratore della Repubblica di quella città, e dalle allegate piantine, si evince che gli stessi lavori sono consistiti in:

a) rifacimento integrale di solai impostati a quota diversa rispetto alla situazione preesistente, dal che derivano unità abitative con altezze e volumi differenti rispetto a quelle originarie;

b) esecuzione completa delle opere di finitura, pavimenti, intonaci, posa di impianti e serramenti. Da quanto sopra si desume che gli interventi avevano natura di vera e propria ristrutturazione, anziché di manutenzione straordinaria e richiedevano, pertanto il piano di convenzionamento, trattandosi di fabbricato compreso in piano di recupero (articolo 27 della legge 457/78).

Infatti, l'alterazione dei volumi e delle superfici dell'unità immobiliare in questione e la consistenza dei lavori eseguiti induce a classificare le opere alla stregua degli interventi di ristrutturazione edilizia, secondo le connotazioni tipiche riconosciute dalla giurisprudenza formatasi in materia (Consiglio di Stato sez. V, 30.03.1988 n. 175 e 07.07.1987 n. 455); né può essere sottaciuto che la creazione di un ulteriore abbaino nella zona sud ha concretizzato a sua volta un quid novi rispetto alla precedente struttura esterna dell'edificio.

Pertanto va disattesa la ricostruzione effettuata dalla sentenza appellata e dichiarata la legittimità del provvedimento amministrativo, con conseguente riforma della sentenza del TAR specificata in epigrafe, e reiezione del ricorso originario.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.

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