Giustamm.it

Giurisprudenza
n. 10-1999 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 1 ottobre 1999 n. 1207 - Pres. Iannotta, Est.  Giaccardi - Forte ed altri (Avv.ti Cerana e Lorenzoni) c. Comune di Milano (Avv.ti Garbin, Savasta, Pirocchi e Tempesta) - (conferma T.A.R. Lombardia, Sez. I, 16 febbraio 1993 n. 182).

 

 

FATTO

Con ricorsi nn. 175/91 e 1478/91, notificati rispettivamente in data 11 gennaio e 11 maggio 1991, la signora Letizia Forte e venticinque litisconsorti impugnavano dinanzi al TAR della Lombardia la deliberazione della Giunta Municipale n. 6628 del 23 ottobre 1990, avente ad oggetto il riconoscimento del trattamento economico di VIII qualifica funzionale ai docenti laureati non di ruolo delle civiche scuole del Comune di Milano con rapporto a tempo indeterminato, nella parte in cui essa non riconosceva il medesimo trattamento ai docenti laureati non di ruolo con rapporto a tempo determinato; chiedevano inoltre l'accertamento del diritto al trattamento economico rivendicato, a far tempo dalle rispettive date di assunzione in servizio, e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria.

Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale adito dichiarava improcedibili per sopravvenuto difetto d'interesse la domanda di annullamento e quella di accertamento relativa al trattamento economico, e dichiarava inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive arretrate.

Avverso tale sentenza si gravano in appello undici degli originari ricorrenti, deducendo l'erroneità di ambedue i capi di decisione e chiedendo, in riforma, l'accertamento del diritto al trattamento economico corrispondente all'VIII qualifica funzionale ex DPR n. 268/1987 a far tempo dalle rispettive date di assunzione in servizio ovvero, in subordine, dalla data di adozione della deliberazione n. 682/90 (30.1.1990), ovvero, in estremo subordine, dalla data di esecutività della deliberazione n. 3559/90, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, dalle scadenze suindicate fino al saldo effettivo.

Resiste all'appello il Comune di Milano, chiedendone il rigetto, con integrale conferma della decisione appellata.

Alla pubblica udienza dell'11 maggio 1999 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1. Gli odierni appellanti sono dipendenti non di ruolo del Comune di Milano e prestano servizio in qualità di docenti laureati presso civiche scuole secondarie, diurne e serali, in virtù di incarichi di supplenza annuali continuativamente rinnovati.

Con deliberazione n. 682 in data 30.1.1990 la Giunta Municipale ha inquadrato nella VIII qualifica Funzionale di cui al DPR n. 268/1987, profilo di "insegnante laureato civiche scuole", il personale in servizio di ruolo con profilo di "docente laureato", già inquadrato nella VII qualifica funzionale. In attuazione della delibera suindicata, con successiva deliberazione n. 3559 del 28.2.1990 è stato disposto l'inquadramento nella VIII qualifica, a decorrere dal 28.2.1990, di 299 dipendenti di ruolo, preannunziandosi contestualmente che con separato provvedimento si sarebbe proceduto a riconoscere il relativo trattamento economico anche al personale docente laureato fuori ruolo con rapporto a tempo indeterminato. In tal senso la Giunta Municipale ha quindi provveduto con deliberazione n. 6628 del 23.10.1990, determinando la decorrenza del relativo trattamento economico dalla data di esecutività della stessa deliberazione (20.11.1990).

2. Con i ricorsi proposti in primo grado gli interessati hanno formulato tre diverse domande:

a) di annullamento della succitata deliberazione n. 6628, nella parte in cui limita l'attribuzione del trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore ai soli docenti laureati non di ruolo con rapporto a tempo indeterminato, escludendo i docenti con rapporto a tempo determinato;

b) di accertamento del relativo diritto a decorrere dalle rispettive date di assunzione in servizio;

c) di condanna dell'Amministrazione al pagamento delle inerenti differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria sugli emolumenti arretrati.

3. Con un primo capo di decisione, censurato dagli odierni appellanti, il Tribunale amministrativo ha dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuto difetto d'interesse delle domande sub a-b). Ciò in quanto con deliberazione n. 4869 del 17.9.1991, intervenuta nelle more del giudizio di primo grado, l'Amministrazione comunale ha riconosciuto ai ricorrenti il trattamento economico rivendicato, con la stessa decorrenza (20.11.1990) prevista dall'impugnata delibera n. 6628/1990 per i docenti non di ruolo con rapporto a tempo indeterminato.

Osserva il Collegio che la statuizione del giudice di primo grado è senz'altro corretta con riguardo al petitum impugnatorio, atteso che il provvedimento sopravvenuto ha ripristinato, anche sul piano della decorrenza temporale, la parità di trattamento all'interno della categoria dei docenti laureati non di ruolo che la delibera impugnata aveva invece vulnerato. Deve invece convenirsi con la difesa appellante sul fatto che il provvedimento sopravvenuto non ha determinato la totale improcedibilità della domanda di accertamento del diritto al trattamento economico rivendicato, posto che la richiesta degli originari ricorrenti implicava una decorrenza retroattiva (dalla data delle rispettive assunzioni in servizio) che l'Amministrazione non ha inteso invece riconoscere.

4. Nei limiti in cui risulta tuttora procedibile, la suddetta azione di accertamento - così come quella, meramente consequenziale, di condanna al pagamento degli emolumenti arretrati - è tuttavia infondata nel merito: il che esime il Collegio dall'esaminare ex professo le doglianze dedotte in appello avverso la declaratoria di parziale inammissibilità del ricorso di primo grado, resa dal TAR con riferimento al solo capo di domanda concernente la condanna al pagamento degli arretrati.

4.1. Certamente infondata è la richiesta - formulata in via esclusiva nel ricorso di primo grado ed in linea principale nel presente grado d'appello - volta ad ottenere la decorrenza del trattamento economico rivendicato dalla data di assunzione in servizio; così come infondata è la richiesta, formulata in appello in linea di primo subordine, di decorrenza del beneficio dal 30.1.1990 (data di adozione della delibera n. 682 che ha riconosciuto il superiore inquadramento ai docenti laureati di ruolo).

Ed invero, posto che nella stessa prospettazione di parte ricorrente il titolo giuridico su cui si fonda la pretesa patrimoniale fatta valere in giudizio si identificherebbe nelle norme del Regolamento generale del personale del Comune di Milano (art. 36, 37, 38 e 57) che contemplano la parificazione del servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione in posizione di fuori ruolo al servizio di ruolo, ne discende che in nessun caso il trattamento economico rivendicato potrebbe avere decorrenza anteriore rispetto alla data del 28.2.1990, a partire dalla quale il personale docente laureato di ruolo ha fruito dell'inquadramento nella VIII qualifica funzionale, in virtù delle sopra ricordate deliberazioni nn. 682 e 3559 del 1990.

4.2. Ma è del pari infondata la domanda - proposta in linea di estremo subordine in appello - intesa al riconoscimento della retrodatazione degli effetti economici scaturenti dalla deliberazione n. 4869/1991, dal 20.11.1990 al 28.2.1990. Contrariamente all'assunto di parte appellante, né le richiamate norme del Regolamento comunale, né tanto meno le disposizioni legislative (art. 5 L. 230/1962) e costituzionali (art. 36 e 97) invocate in ricorso, implicano infatti l'attribuzione al personale non di ruolo di un diritto soggettivo a fruire dell'identico trattamento economico e normativo spettante al corrispondente personale di ruolo, dovendosi l'enunciato principio di parificazione intendere piuttosto come una linea di tendenza alla quale l'Amministrazione è tenuta ad adeguare la propria attività, sia regolamentare che procedimentale, nel quadro dei principi generali di imparzialità, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa: un'attività, come tale, necessariamente caratterizzata da ampli margini di discrezionalità, soprattutto nel quomodo e, per quanto qui specificamente rileva, nel quando delle singole scelte a carattere organizzativo di volta in volta operate.

Ne deriva che il diritto dei ricorrenti al trattamento economico rivendicato trae origine esclusivamente dal riconoscimento che l'Amministrazione ne ha fatto con la deliberazione n. 4869/1991, né può quindi avere decorrenza diversa da quella che l'Amministrazione ha inteso discrezionalmente attribuirgli con lo stesso - peraltro neppure impugnato - atto deliberativo.

Ciò non senza ribadire che la decorrenza del 20.11.1990 coincide con quella già riconosciuta dall'Amministrazione, con l'impugnata deliberazione n. 6628/1990, ai docenti non di ruolo a tempo indeterminato, con la conseguenza che la richiesta retrodatazione del beneficio a favore dei soli docenti con rapporto a termine sarebbe a sua volta foriera di irrazionale disparità di trattamento all'interno di un'unica categoria di personale complessivamente considerata, per giunta a vantaggio dei soli dipendenti con rapporto a titolo precario che, in quanto tali, dovrebbero fruire di uno status giuridico meno garantito rispetto a quello dei colleghi assunti con rapporto a tempo indeterminato.

5. Per le svolte considerazioni, l'appello deve pertanto essere respinto, con compensazione tra le parti delle spese relative al secondo grado di giudizio, ricorrendone giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il ricorso in appello di cui in epigrafe. Dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

Copertina