Giustamm.it

Giurisprudenza
n. 10-1999 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 1 ottobre 1999 n. 1226 - Pres. Serio, Est. Meschino - Comune di Boscotrecase (Avv.ti Romano e Rispoli) c. Izzo (Avv. Abbamonte) - (conferma T.A.R. Campania, Sez. V, 14 settembre 1993 n. 481).

Pubblico impiego - Dipendenti enti locali - Segretari ragionieri economi - Addetti a strutture minori - Primo inquadramento ex D.P.R. n. 347/1983 - VII qualifica - Spetta.

Pubblico impiego - Inquadramento - Relativi atti - Sono da considerare autoritativi - Loro annullamento in sede giurisdizionale - Conseguenze - Diritto di credito del dipendente - Insorge solo a seguito di un nuovo atto di inquadramento.

Le disposizioni dell'articolo 40, lettera h), del D.P.R. 23 giugno 1983, n. 347, prevedono la collocazione espressa e puntuale dei segretari ragionieri economi nella VII qualifica, individuando una specifica disciplina della fase di primo inquadramento con riguardo alla figura professionale in questione. Poiché non sono rilevanti le diverse strutture a cui il segretario economo sia addetto, deve ritenersi che la VII qualifica spetti anche ai segretari ragionieri economi di strutture minori interne all'ente (nella specie, asilo nido comunale).

Gli atti di inquadramento, in quanto atti con cui l'Amministrazione provvede a fini organizzatori a definire la posizione del pubblico dipendente nell'ambito della struttura burocratica dell'ente, sono atti autoritativi, anche se adottati in applicazione di disposizioni vincolanti per l'ente stesso.

Nei loro confronti si ravvisano, quindi, esclusivamente posizioni di interesse legittimo (1), con il conseguente solo annullamento dell'atto impugnato quando riconosciuto illegittimo in sede giurisdizionale. Da ciò consegue, altresì, che soltanto a seguito di ulteriore atto di inquadramento da parte dell'Amministrazione potrà insorgere diritto di credito da parte del dipendente.

--------------

(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 26 ottobre 1979 n. 25.

 

 

FATTO

l. Con ricorso n. 1397 del 1989, proposto al TAR per la Campania, Sez. V, il sig. Salvatore Izzo, diplomato in ragioneria, assunto dal Comune di Boscotrecase il 3 novembre 1980, a seguito di concorso, con la qualifica di segretario economo presso l'asilo nido comunale, ha impugnato la deliberazione della Giunta Municipale di Boscotrecase, 25 novembre 1988, n. 552, con la quale è stato inquadrato nella VI qualifica funzionale, e ha chiesto l'accertamento del suo diritto ad essere inquadrato nella VII qualifica funzionale, in base al D.P.R. n. 347 del 1983, con la condanna del Comune, di conseguenza, al pagamento delle differenze retributive con interessi e rivalutazione.

2. Il TAR, con sentenza 14 settembre 1993, n.481, ha accolto in parte il ricorso, annullando la deliberazione comunale n. 552 del 1988, e ha condannato il Comune di Boscotrecase al pagamento delle spese del giudizio. Non ha accolto le ulteriori domande presentate dal ricorrente per l'accertamento del suo diritto all'inquadramento nella VII qualifica funzionale e per la condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive.

3. Con l'appello in esame il Comune di Boscotrecase ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado. Successivamente, con atto notificato il 23 settembre 1994, ha proposto domanda di sospensione della sentenza impugnata, che è stata accolta con ordinanza 15 novembre 1994, n. 1952, del Consiglio di Stato, Sezione V.

4. L'appellato si è costituito ed ha proposto appello incidentale chiedendo la dichiarazione del diritto all'inquadramento nella VII qualifica funzionale e la condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive.

5. All'udienza del 27 aprile 1999 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Nell'appello si censura la sentenza di primo grado in quanto afferma la correttezza dell'inquadramento del ricorrente nella VII qualifica funzionale sulla base del mero richiamo all'articolo 40, lettera h), ed alla tabella A, allegata, del D.P.R. 23 giugno 1983, n. 347, recanti, il primo, la collocazione dei "segretari economici" nella VII qualifica in sede di primo inquadramento, e, la seconda, la indicazione dei "segretari ragionieri economi" fra le figure professionali tipiche della qualifica.

Tale richiamo testuale, si deduce nell'appello, risulta puramente nominalistico in quanto prescinde dall'evidente riferimento della normativa ai profili dei coordinatori, e perciò alla figura del segretario economo dell'ente di cui trattasi e non a quella di tutti i segretari economi di strutture minori interne all'ente qual è, nel caso in esame, l'asilo nido comunale.

Lo stesso D.P.R. citato rinvia, peraltro, alle mansioni effettivamente svolte dal dipendente e non alla denominazione formale assunta, né rileva che il ricorrente, come pure richiamato nella sentenza, fosse stato inquadrato nel livello VIII ai sensi del precedente D.P.R. n. 810 del 1980, poiché l'art. 40 del D.P.R. n. 347 del 1983 dispone che gli inquadramenti siano eseguiti indipendentemente da quelli deliberati in precedenza.

2. L'appello è infondato.

Le disposizioni del D.P.R. n. 347 del 1983 sopra citate prevedono la collocazione espressa e puntuale dei segretari ragionieri economi nella VII qualifica e la dispongono in sede di primo inquadramento.

La normativa ha evidentemente voluto individuare una specifica disciplina della fase di primo inquadramento con riguardo alla figura professionale in questione e conferirle, in quest'ambito, una particolare collocazione; né si è ritenuto di specificare le diverse strutture a cui il segretario economo sia addetto graduando analiticamente il corrispondente inquadramento.

L'interpretazione di una normativa in tal modo esplicita e precisa non può essere, perciò, che quella statuita nella sentenza di primo grado.

Né essa appare nominalistica se si considera che, nella stessa tabella A, già citata, allegata al D.P.R. n. 347 del 1983, da un lato, i ragionieri non segretari economi sono inclusi fra le figure professionali della VI qualifica e, dall'altro, per i dipendenti della VII qualifica si indica l'ipotesi del coordinamento di gruppi informali di lavoro o l'organizzazione di unità operative semplici, ciò ché può ben avvenire nell'ambito delle responsabilità del segretario economo connesse alla gestione di strutture intermedie.

3. Nell'appello incidentale si censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui non accoglie le domande del ricorrente volte, rispettivamente, all'accertamento del suo diritto ad essere inquadrato nella VII qualifica e alla condanna del Comune al pagamento delle relative differenze retributive.

Si afferma infatti nella sentenza, per la prima domanda, che la posizione soggettiva correlata alla potestà della P.A. di inquadramento dei propri dipendenti non ha natura di diritto soggettivo ma di interesse legittimo, non tutelabile perciò con azione meramente dichiarativa, e, per la seconda, che il diritto di credito in questione potrà sorgere soltanto a seguito dell'avvenuto inquadramento.

Si deduce nell'appello incidentale che, ferma restando la violazione dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2041 del codice civile, l'argomentazione relativa alla prima domanda è comunque scorretta quando sia stata proposta l'azione di annullamento dell'atto di inquadramento, poiché la relativa pronuncia impone anche quella dichiarativa dell'inquadramento, cosi come tale pronuncia, con riguardo alla seconda domanda, fa luogo dell'inquadramento e dà diritto al pagamento, con sentenza di condanna, delle differenze retributive maturate.

L'appello incidentale è infondato.

Come chiarito da questo Consiglio, gli atti di inquadramento, in quanto atti con cui l'Amministrazione provvede a fini organizzatori a definire la posizione del pubblico dipendente nell'ambito della struttura burocratica dell'ente, sono atti autoritativi, anche se adottati in applicazione di disposizioni vincolanti per l'ente stesso. Nei loro confronti si ravvisano perciò esclusivamente posizioni di interesse legittimo (Ad. Plen. 26 ottobre 1979, n. 25), con il conseguente solo annullamento dell'atto impugnato quando riconosciuto illegittimo in sede giurisdizionale. Ne risulta, altresì, che soltanto a seguito di ulteriore atto di inquadramento da parte dell'Amministrazione potrà insorgere diritto di credito da parte del dipendente, come statuito correttamente nella sentenza di primo grado.

4. Per le ragioni che precedono l'appello principale e quello incidentale sono infondati e vanno respinti.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'appello n. 9171 del 1993 e l'appello incidentale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Copertina