CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 9 novembre 1999 n. 1689
- Pres. Iannotta, Est. Pinto - Marchioro (Avv.ti Andrea Pavanini e Ugo Ferrari) c. l'U.S.L. n. 17 dei Veneto (n.c.) - (conferma TAR Veneto, Sez. I, sentenza n. 616/1992).E' possibile l'accertamento di un pregresso rapporto di pubblico impiego, anche indipendentemente dalla tempestiva impugnazione degli atti che qualificavano il rapporto quale prestazione libero-professionale, rilevando non il nomen juris dell'atto originario dei rapporto, quanto la sua concreta attuazione (1).
La presenza di alcuni tratti caratteristici del lavoro subordinato in un rapporto convenzionale non implica il riconoscimento del rapporto di pubblico impiego, ma, esclusivamente, di una delle ipotesi di parasubordinazione di cui all'art. 429 n. 3 c.p.c. (2). In sostanza, in un regime di convenzionamento tra U.S.L. e sanitari privati, la presenza di alcuni tratti del lavoro subordinato non è sufficiente a trasformare il rapporto contrattuale in rapporto di pubblico impiego (3).
Nelle ipotesi di parasubordinazione è implicita la presenza di alcuni degli elementi che caratterizzano il rapporto dì lavoro subordinato, come l'inserimento nella organizzazione dell'ente, l'osservanza di vincoli di orario ed il pagamento periodico. Quando, poi, il rapporto dì collaborazione coordinata e continuativa si protrae per anni, è normale che i tratti distintivi rispetto al lavoro subordinato si attenuino; ma ciò, di per sé, non è sufficiente a negare ai rapporti in esame la qualità di rapporti di natura non subordinata. In particolare, ove non vengano in evidenza elementi certi a sostegno dell'obbligo di esclusività del rapporto e della sussistenza di un rapporto gerarchico tra il professionista convenzionato e l'amministrazione, deve negarsi l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego.
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(1) Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 1998, 824; 21 dicembre 1994, n. 1549.
(2) Cons. Stato, Sez. V, 29 ottobre 1992, n. 1087.
(3) Cons. Stato, Sez. V, 16 settembre 1994, n. 452.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 4778/93 proposto dal sig. Giovanni Marchioro, rappresentato e difeso dall'avv.ti Andrea Pavanini e Ugo Ferrari, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Micheli n.78
contro
- l'U.L.S.S. n. 17 dei Veneto, in persona dell'Amministratore straordinario p.t., non costituitasi;
- la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale, non costituitasi;
per l'annullamento
della sentenza del TAR Veneto, sez. Prima, n. 616/92
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblicai udienza del 4 maggio 1999 il consigliere Marco Pinto e udito l'avvocato Ugo Ferrari;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il dott. Giovanni Marchioro veniva immesso nei ruoli della U.L.S.S. n. 17 del Veneto, ai sensi della legge n. 207 del 1985, in qualità di psicologo collaboratore.
Con ricorso al TAR per il Veneto chiedeva, per un verso, che venisse accertato che il rapporto convenzionale intercorso in precedenza aveva natura di pubblico impiego; per altro verso, il riconoscimento dei trattamento giuridico ed economico equiparato a quello dei medici.
La U.L.S.S. chiedeva il rigetto del ricorso.
L'adito TAR, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.
Osservava il TAR che gli indici rivelatori della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego non sono utilizzabili quando, come nel caso in esame, è chiara la volontà della pubblica amministrazione dì instaurare un rapporto di tipo libero professionale; che un rapporto convenzionale non può convertirsi in un rapporto dì pubblico impiego se non in forza di una norma di legge; che la presenza di alcuni degli elementi caratterizzanti il rapporto dì pubblico impiego si possono riscontrare anche nel rapporto convenzionale; che nella specie mancavano comunque alcuni degli elementi caratterizzanti il lavoro subordinato; che mancavano, inoltre, i presupposti 'per il riconoscimento del trattamento giuridico ed economico dei psicologi psichiatrici.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'originario ricorrente, deducendo che egli non aveva richiesto alcuna "conversione" del rapporto, ma che venisse accertata la reale natura dello stesso; che irrilevante sarebbe la qualificazione del rapporto da parte dell'amministrazione; che la valutazione della documentazione prodotta, unitamente a quella concernente gli atti ottenibili grazie alla richiesta istruttoria disattesa dal TAR, avrebbe condotto alla conclusione che il rapporto in questione solo nominalmente era qualificato come di consulenza professionale.
La U.L.S.S. non si costituiva.
DIRITTO
L'appello è infondato.
Osserva in primo luogo la Sezione che è possibile l'accertamento di un pregresso rapporto di pubblico impiego, anche indipendentemente dalla tempestiva impugnazione degli atti che qualificavano il rapporto quale prestazione libero-professionale, rilevando non il nomen juris dell'atto originario dei rapporto, quanto la sua concreta attuazione (Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 1998, 824; 21 dicembre 1994, n. 1549). Resta, tuttavia, escluso che l'inquadramento straordinario ai sensi dell'art. 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, possa retroagire (Cons. Stato, sez. V, 22 aprile 1996, n. 468; n. 824 del 1998 citata).
Deve essere nel contempo ribadito che la presenza di alcuni tratti caratteristici del lavoro subordinato in un rapporto convenzionale non implica il riconoscimento del rapporto di pubblico impiego, ma, esclusivamente, di una delle ipotesi di parasubordinazione di cui all'art. 429 n. 3 c.p.c. (Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 1992, n. 1087).
In sostanza, in un regime di convenzionarnento tra U.S.L. e sanitari privati, la presenza di alcuni tratti del lavoro subordinato non è sufficiente a trasformare il rapporto contrattuale in rapporto di pubblico impiego (Cons. Stato, sez. V, 16 settembre 1994 n. 452).
Nelle ipotesi di parasubordinazione è implicita la presenza di alcuni degli elementi che caratterizzano il rapporto dì lavoro subordinato, come l'inserimento nella organizzazione dell'ente, l'osservanza di vincoli di orario ed il pagamento periodico. Quando, poi, il rapporto dì collaborazione coordinata e continuativa si protrae per anni, è normale che i tratti distintivi rispetto al lavoro subordinato si attenuino.
Ma ciò, di per sé, non è sufficiente a negare ai rapporti in esame la qualità di rapporti di natura non subordinata. In particolare, ove non vengano in evidenza elementi certi a sostegno dell'obbligo di esclusività del rapporto e della sussistenza dì un rapporto gerarchico tra il professionista convenzionato e l'amministrazione, deve negarsi l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego.
Nel caso in esame, avuto riguardo ai suesposti principi, la Sezione è dell'avviso che gli elementi dedotti dall'appellante a sostegno della sua pretesa non sono sufficienti a far ritenere che il rapporto intercorso con la U.S.L. fosse un rapporto di lavoro subordinato. Deve, in particolare, ritenersi assente sia l'obbligo di esclusività della prestazione, sia il vincolo di subordinazione, inteso come vincolo personale che assoggetta il lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro. Il rapporto di parasubordinazione, con il correlato inserimento nella organizzazione del servizio sanitario, costituisce sufficiente spiegazione delle modalità concrete del rapporto intercorso con l'ente, senza che lo stesso possa essere qualificato come rapporto di natura subordinata.
Ne consegue che l'appello va respinto.
Non si deve provvedere in ordine alle spese dei secondo grado del giudizio poiché la U.L.S.S. non si è costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, rigetta l'appello.
Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 1999. con l'intervento dei signori
Raffaele Iannotta - Presidente
Anselmo Di Napoli - Consigliere
Marcello Borioni - Consigliere
Paolo Buonvino - Consigliere
Marco Pinto - Consigliere estensore
In originale firmato:
Raffaele Iannotta
Marco Pinto