CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 9 novembre 1999 n. 1858 - Pres. Paleologo, Est. Di Napoli - Gugliotti (Avv. Scoca) c. CO.RE.CO. Regione Lazio (Avv. Stato Clemente) (conferma TAR Lazio, Sez. I bis, sentenza 11 novembre 1992 n. 1454).
Nel valutare la legittimità dei provvedimenti negativi del Co.Re.Co., vincolati nel controllo di legittimità al riscontro di conformità a legge degli atti esaminati, rileva soltanto (a parte i vizi attinenti alla competenza, alla composizione dell'organo od al procedimento) che sia indicata - o possa comunque desumersi - la norma in concreto violata e la sussistenza o meno del vizio riscontrato dall'organo di controllo, sicché divengono inconfigurabili vizi di eccesso di potere.
Il potere di annullamento dell'organo di controllo non resta circoscritto agli aspetti cui si riferisce la richiesta di chiarimenti, ma riguarda l'intero atto sottoposto a controllo, che ben può essere annullato anche per un motivo non connesso alla richiesta suddetta.
Per l'inquadramento dei dipendenti delle Unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 1 della legge n. 207/1985, lo svolgimento di mansioni superiori può essere preso in considerazione solo se conferito con atto formale dell'organo specificamente competente a provvedere al riguardo, vale a dire dal Comitato di gestione, mentre sono irrilevanti a tale effetto gli incarichi conferiti dal presidente o da dirigenti delle U.S.L. nell'esercizio di poteri organizzatori informali (1).
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(1) Cfr., fra le tante: CdS, V Sez., 26 maggio 1994 n. 541; idem, 25 gennaio 1995 n. 131; C.G.A., 27 maggio 1997 n. 164; idem, 18 marzo 1998 n. 173.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello (n. 554/94) proposto dalla signora Giuliana Gugliotti, rappresentata e difesa dal prof avv. Franco Gaetano Scoca e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Paisiello n. 55;
contro
il Comitato di controllo sugli atti degli enti locali della Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
e nei confronti
dell'Unità sanitaria locale RM/8 (ex RM 13), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Puca, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima bis, 11 novembre 1992 n. 1454, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto dì costituzione in giudizio dell'U.S.L. RM/8, e quello del CO.RE.CO. - Regione Lazio;
Vista la memoria prodotta dall'appellante a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza dei 1° giugno 1999 (relatore il cons. Anselmo Di Napoli), gli avv.ti Paolo Boni, su delega dell'avv. F. Gaetano Scoca e l'avvocato dello Stato Francesco Clemente che hanno chiesto il passaggio della causa in decisione;
Ritenuto in fatto e considerato mi diritto quanto segue:
FATTO
Il Comitato di Gestione della U.S.L. RNV13, con deliberazione 24 ottobre 1986 n. 574, accoglieva l'istanza della signora Giuliana Gugliotti, collaboratore amministrativo, di inquadramento nella superiore posizione funzionale di collaboratore coordinatore al sensi dell'art. 1 della legge n. 207/1985.
La suddetta deliberazione veniva però sospesa dal Co.Re.Co., che, nella seduta del 18 novembre 1986 (verbale n. 1083), chiedeva alla U.S.L. di chiarire "quale significato abbia l'espressione contenuta nel verbale. della, seduta del 24. 10. 1986 - pag. 2, primi 5 righi, nella parte in cui il "Comitato di Gestione" prende atto delle dimissioni del Presidente,- chiarisca, altresì perché non si sia proceduto a deliberazione formale in proposito".
Con nota prot. 27101 del 22 novembre 1986, la U.S.L. provvedeva a fornire al CoRe,Co. i chiarimenti richiesti.
Il Co.Re.Co., nella seduta del, 5.12.1986 (verbale n. 1097), annullava la citata deliberazione n. 574/1986, con la seguente motivazione: "Vista la richiesta di chiarimenti di questo comitato ed esaminate le deduzioni fornite al riguardo dall'Ente; Rilevato che l'ente non ha risposto esaurientemente al richiesti chiarimenti in quanto gli stessi non forniscono elementi di giudizio relativi alle attestazioni emesse in data precedente al periodo di applicazione previsto dalla legge 207/85, non potendo considerarsi valide le attestazioni emesse ora per allora".
Avverso il provvedimento negativo di controllo la signora Gugliotti ha proposto ricorso al T.A.R. Lazio, che però, con sentenza della Sezione Prima bis, 11 novembre 1992 n. 1454, lo ha respinto.
Con ricorso depositato il 24 gennaio 1994, la signora Giuliana Gugliotti ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza, deducendo i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione della legge n. 207/85 - Eccesso di potere per falsità assoluta dei presupposti, illogicità manifesta e travisamento dei fatti.
Il Co.Re.Co. non aveva affatto richiesto chiarimenti sulle "attestazioni" emesse nei confronti dell'attuale appellante. Aveva sospeso la delibera n. 574/1986 chiedendo chiarimenti solo sulle successive delibere dell'ente n. 609 e 610 del 7.11.1986 (con cui il Comitato di Gestione accettava le dimissioni del suo Presidente e del Vice-Presidente), e dunque subordinando l'efficacia della prima deliberazione alla verifica di legittimità delle seconde.
In realtà, il Co.Re.Co. dimostra di non aver nemmeno letto la deliberazione n. 574, che ricostruisce puntualmente le circostanze per le quali l'Amministrazione si determinava a deliberare l'inquadramento dell'appellante nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo.
In essa il Comitato dì Gestione fa espresso riferimento sia agli atti formali che alla esistenza dei presupposti per l'applicazione della legge n. 207/1985.
Quanto ai primi, si legge: "Rilevato che il Collaboratore Amministrativo Gugliotti Giuliana è responsabile dell'Ufficio di Segreteria del Presidente di questa U.S.L. a decorrere dal 22.10.1980 senza soluzione di continuità, al quale è stata preposta con fonogramma n. 1470 pari data, facente parte integrante del presente provvedimento;".
Circa i requisiti prescritti dalla legge n. 207/1985, la delibera n. 574 nei successivi punti ne attesta il possesso da parte dell'appellante.
Il principio giurisprudenziale secondo cui l'organo di controllo può annullare i provvedimenti ad esso sottoposti per motivi diversi da quelli per cui ha richiesto chiarimenti non può essere invocato nel caso di specie. Il Co.Re.Co. fonda la propria decisione sulla mancata risposta a chiarimenti, addirittura rilevando che tale risposta non è stata "esauriente", e sulla mancata indicazione di ".elementi di giudizio relativi alle attestazioni . . . ".
Il) In subordine: Eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità manifesta e travisamento dei fatti sotto ulteriore profilo. In via ulteriormente subordinata: Eccesso di potere per difetto di motivazione. .
L'organo di controllo non ha considerato valide 1e eventuali attestazioni rilasciate ora per allora". Tale inciso risulta assolutamente incomprensibile, atteso che la deliberazione n. 574 del 1986 non è basata su attestazioni rilasciate ora per allora.
Il Co.Re.Co. avrebbe dovuto precisare quali requisiti erano ritenuti mancanti per l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 207/1985. Non essendo sufficiente il richiamo alla norma che renderebbe illegittima la deliberazione, l'atto impugnato è altresì illegittimo per difetto assoluto di motivazione.
In via ulteriormente subordinata, l'appellante chiede il riconoscimento del diritto a percepire gli emolumenti corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte a partire dal 1980.
La U.S.L. RM/8 si è costituita in giudizio, ma non ha presentato memoria né depositato documenti.
DIRITTO
Con il primo motivo l'appellante deduce che il Co.Re.Co. non aveva richiesto chiarimenti sulle "attestazioni" emesse nei confronti dell'attuale appellante. La deliberazione n. 574 ricostruisce puntualmente le circostanze per le quali l'Amministrazione si determinava a deliberare l'inquadramento dell'appellante nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo. In essa il Comitato di Gestione fa espresso riferimento sia agli atti formali che alla esistenza dei presupposti per l'applicazione della legge n. 207/1985. Il principio giurisprudenziale secondo cui l'organo di controllo può annullare i provvedimenti ad esso sottoposti per motivi diversi da quelli per cui ha richiesto chiarimenti non può essere invocato nel caso di specie, in quanto il Co.Re.Co. fonda la propria decisione sulla mancata risposta a chiarimenti, addirittura rilevando che tale risposta non è stata "esauriente", e sulla mancata indicazione di "elementi di giudizio relativi alle attestazioni . . .
Il motivo è infondato.
Nel valutare la legittimità dei provvedimenti negativi del Co.Re.Co., vincolati nel controllo di legittimità al riscontro di conformità a legge degli atti esaminati, rileva soltanto (a parte i vizi attinenti alla competenza, alla composizione dell'organo od al procedimento) che sia indicata (o possa comunque desumersi) la norma in concreto violata e la sussistenza o meno del vizio riscontrato dall'organo di controllo, sicché divengono inconfigurabili vizi di eccesso di potere.
E' pacifico poi in giurisprudenza che il potere di annullamento dell'organo di controllo non resta circoscritto agli aspetti cui si riferiva la richiesta di chiarimenti, ma riguarda l'intero atto sottoposto a controllo, che ben può essere annullato anche per un motivo non connesso alla richiesta suddetta.
Ciò premesso, il Collegio osserva che nella fattispecie, il Co.Re.Co., pur nella non del tutto perspicua formulazione, ha in sostanza correttamente rilevato che l'inquadramento della ricorrente nella superiore posizione funzionale di collaboratore coordinatore, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 1985 n. 207, era illegittimo per mancanza di un formale atto di incarico.
Tale infatti non può considerarsi il fonogramma a firma del Coordinatore Amministrativo dell'U.S.L. RM/133 prot. n. 1470 del 22 ottobre 1980, con il quale la ricorrente veniva trasferita all'Ufficio di Direzione "per svolgervi funzioni di segreteria particolare della presidenza".
Al riguardo, la giurisprudenza ha reiteratamente affermato che, per l'inquadramento dei dipendenti delle Unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 1 della legge n. 207/1985, lo svolgimento di mansioni superiori può essere preso in considerazione solo se conferito con atto formale dell'organo specificamente competente a provvedere al riguardo, vale a dire dal Comitato di gestione, mentre sono irrilevanti a tale effetto gli incarichi conferiti dal presidente o da dirigenti delle U.S.L. nell'esercizio di poteri organizzatori informali (cfr., fra le tante: V Sez., 26 maggio 1994 n. 541; Idem, 25 gennaio 1995 n. 131; C.G.A.R.S., 27 maggio 1997 n. 164; Idem, 18 marzo 1998 n. 173).
Con il secondo motivo la ricorrente rileva che l'organo di controllo non ha considerato valide le eventuali attestazioni rilasciate ora per allora". Tale inciso risulta assolutamente incomprensibile, atteso che la deliberazione n. 574 del 1986 non è basata su attestazioni rilasciate ora per allora. Assume, in subordine, che il Co.Re.Co. avrebbe dovuto precisare quali requisiti erano ritenuti mancanti per l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 207/1985. Non essendo sufficiente il richiamo alla nonna che renderebbe illegittima la deliberazione, l'atto impugnato è altresì illegittimo per difetto assoluto di motivazione.
Il motivo è infondato.
L'inciso relativo alle "eventuali attestazioni rilasciate ora per allora" è superfluo e non pertinente al caso di specie; la sua presenza tuttavia, per la rilevata natura del provvedimento di controllo, non vizia l'atto impugnato.
Quanto alla motivazione, la formulazione del provvedimento impugnato, certo non esemplare, consente tuttavia di desumere quale sia il requisito mancante per l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 207/1985.
In via ulteriormente subordinata, l'appellante chiede il riconoscimento del diritto a percepire gli emolumenti corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte a partire dal 1980.
La domanda, formulata per la prima volta in grado di appello, è infondata.
E' sufficiente al riguardo osservare che le mansioni svolte dalla ricorrente, quali risultano dagli atti acquisiti al giudizio, non sono di livello superiore a quelle proprie della qualifica rivestita (collaboratore amministrativo).
Per le suesposte considerazioni l'appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese del secondo grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l'appello.
Condanna l'appellante a pagare le spese e gli onorari dei secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in lire 1.000.000 (un milione) a favore dell'U.S.L. RM/8 ed in lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) a favore della Regione Lazio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso a Roma, il 1° giugno 1999, Mi camera di consiglio, con l'intervento dei signori:
Giovanni Paleologo Presidente
Anselmo Di Napoli Consigliere, estensore
Luigi Maruotti Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Marco Lipari Consigliere
In originale firmato:
Giovanni Paleologo
Anselmo Di Napoli
Franca Provenziani