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n. 11-1999 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 9 novembre 1999 n. 1860 - Pres. Paleologo, Est. Lipari - Donika (Avv.ti Aguglia e Moshi) c. Ospedale Maggiore di Milano (Avv.ti Romanelli ed Asti) - (conferma TAR Lombardia, Sez. III, sent. 30 novembre 1993 n. 647).

In presenza di una puntuale disposizione regolamentare di un Ente pubblico che regola in modo compiuto la possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali, non assume rilievo la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 84981/7/83 del 31 gennaio 1992, secondo cui "in presenza di più graduatorie le assunzioni avvengono utilizzando quella di data anteriore". Invero l'individuazione della disciplina concretamente applicabile va condotta tenendo conto delle norme speciali direttamente operanti nel singolo Ente e non degli indirizzi interpretativi riferiti al precedente contesto ordinamentale.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello n. 1357/1994 proposto da Donika Silvana Deliana, rappresentata e difesa dagli Avvocati Bruno Aguglia e Nyranne Moshi ed elettivamente donuiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Via Cicerone, n. 44.

CONTRO

l'Ospedale Maggiore di Milano, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avvocati Enrico Romanelli ed Enrico Asti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in. Roma, Via Cossenia, n. 5.

e nei confronti di Mariarita Gaiatto, Elena Costantini, Sergio Cordini e Roberto Russo, non costituiti in questo grado di giudizio.

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Terza, n. 647, pubblicata in data 30 novembre 1993.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese,

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 1 giugno 1999, il Consigliere Marco Lipari;

Uditi l'Avvocato Bruno Aguglia per la parte appellante e l'Avvocato Enrico Romanelli per la parte appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante, per l'annullamento della delibera n. 820 dei 7 aprile 1992, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Maggiore di Milano, aveva disposto la copertura di otto posti di. assistente amministrativo, mediante l'utilizzazione della graduatoria di un precedente concorso.

L'appellante ripropone le censure disattese dal tribunale.

L'amministrazione resiste al gravame.

DIRITTO

L'appellante, ricorrente in primo grado, ha partecipato al concorso per la copertura di 5 posti di assistente amministrativo presso l'Ospedale Maggiore di Milano, indetto con deliberazione n. 243 del 22 febbraio 1990, classificandosi al 13° posto della graduatoria di mento, approvata con delibera n. 1098 del 13 giugno 1991.

Successivamente, in seguito alla nomina in ruolo di quattro concorrenti, l'appellante è passata al quarto posto della graduatoria degli idonei non vincitori.

In un secondo tempo, con delibera n. 1606 del 20 settembre 1990, l'Ospedale bandiva un nuovo concorso per la copertura di altri otto posti di assistente amministrativo, la cui graduatoria veniva approvata con delibera n. 513 del 13 marzo 1992.

Quindi, con delibera n. 820 del 7 aprile 1992 il consiglio di amministrazione dell'Ospedale stabiliva di coprire altri otto posti di assistente amministrativo, utilizzando la graduatoria secondo concorso.

L'appellante sostiene l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, in quanto, a suo dire, era necessario utilizzare in via prioritaria la graduatoria del primo concorso, bandito con delibera n. 243/1990.

L'appello è infondato.

Infatti, l'articolo 37 del regolamento Organico dell'Ospedale Maggiore, nel testo approvato con deliberazione commissariale del 18 febbraio 1988, n. 215, con le modificazioni apportate con le successive deliberazioni del 3 novembre 1988 n. 2100 e del 16 dicembre 1988, n. 2376, ritualmente approvato dal Ministero della sanità e non censurato dall'appellante, stabilisce che il Consiglio di Amministrazione, entro un anno dall'esecutività della deliberazione concernente l'approvazione dell'ultima graduatoria, ha facoltà di procedere alla nomina in prova dei candidati idonei, per la copertura dei posti che successivamente al bando si siano resi vacanti, esclusi quelli di nuova istituzione.

Trattandosi di disposizione regolamentare direttamente applicabile alla presente fattispecie, non rileva la circostanza che essa non sia stata espressamente menzionata nel provvedimento impugnato in primo grado.

In presenza di una puntuale disposizione che regola in modo compiuto la fattispecie, neppure assume rilievo la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 84981/7/83 del 31 gennaio 1992, secondo cui "in presenza di più graduatorie le assunzioni avvengono utilizzando quella di data anteriore". Infatti, l'individuazione della disciplina concretamente applicabile va condotta tenendo conto delle norme speciali direttamente operanti nella presente vicenda e non degli indirizzi interpretativi riferiti al precedente contesto ordinamentale.

La norma regolamentare è conforme alla disciplina di rango legislativo, secondo la quale l'amministrazione ha solo la facoltà e non già l'obbligo di utilizzare le graduatorie, ben potendo giudicare preferibile l'indizione di un nuovo concorso.

In questa cornice, resta priva di pregio ogni censura relativa alla persistente validità della prima graduatoria, non essendo dubitabile che, in ogni caso, l'amministrazione aveva l'obbligo di utilizzare l'ultima

In definitiva, quindi, l'appello deve essere rigettato.

Le spese del grado possono seguire, come di regola, la soccombenza. Esse vengono liquidate nel dispositivo nei confronti dell'Ospedale Maggiore di Milano, unico appellato costituito.

PER QUESTI MOTIVI

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare all'appellato Ospedale Maggiore di Milano le spese grado di appello, che liquida nella misura di lire tre milioni (3.000.000^);

ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1 giugno 1999, con l'intervento dei signori:

GIOVANNI PALEOLOGO Presidente

ANSELMO DI NAPOLI Consigliere

LuiGi MARuoTTi Consigliere

PAOLO BUONVINO Consigliere

MARCO LIPARI Consigliere Estensore

In originale firmato:

Giovanni Paleologo

Marco Lipari

Franca Provenziani

Copertina