CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 9 novembre 1999 n. 1863 - Pres. Paleologo, Est. Musio - Comune di Manfredonia (Avv.ti Dalfino e Dentamaro) c. Lauriola (n.c.) - (conferma TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 22 dicembre 1992 n.1286).
Allorchè siano contestate ingiunzioni esattoriali relative ad oneri di urbanizzazione, l'azione del privato rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. nella parte in cui contesti l'esperibilità dell'azione di recupero del credito, ovvero la legittimità dei singoli atti del relativo procedimento, ricollegandosi alla generale tutela del diritto soggettivo a non subire aggressioni alla sfera patrimoniale al di fuori dei casi contestati dalla legge; viceversa, la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo nella parte in cui metta in discussione l'an ed il quantum della pretesa urbanistica del Comune, dato che in materia di quantificazione del contributo collegato per legge alla concessione edilizia vige, ex art. 16 1. 1977 n. 10, la giurisdizione esclusiva del T.A.R.
E' illegittima una richiesta di conguaglio di oneri di urbanizzazione nel caso in cui il concessionario abbia già pagato gli oneri di urbanizzazione nella misura stabilita dalla normativa vigente alla data del rilascio della concessione edilizia (legge 10/1977) ed in base alla definizione in via provvisoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della stessa legge, dovendosi considerare insuscettibile di revisione il provvedimento a suo tempo adottato in base alle previsioni vigenti di determinazione degli oneri di urbanizzazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 1584/94 proposto dal Comune di Manfredonia rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Dalfino ed Ida Maria Dentamaro ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, Via dei Baulari n. 129,
contro
il Sig. Domenico LAURIOLA, non costituitosi; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Bari - Sez. II n. 1286 del 22.12.1992, pronunziata inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita alla pubblica udienza del 1° giugno 1999 la relazione del Consigliere Giorgio Musio e uditi, altresì, l'Avv. Dentamaro per l'appellante Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con nota n. 1662 del 13.1.1983 il Comune di Manfredonia richiedeva al Sig. Domenico Lauriola il pagamento della somma di lire 11.533.415, a titolo di conguaglio tra l'importo pagato per oneri di urbanizzazione, all'atto del rilascio della concessione edilizia n. 54/78 del 2.3.1978 e, quanto, invece, dovuto a seguito dell'approvazione da parte della Regione Puglia delle tabelle parametriche, previste dall'art. 5 della legge 10/1977, avvenuta con legge regionale 6.12.1979, n. 6.
Detto provvedimento, nonché la conseguente ingiunzione esattoriale n. 41/83 dell'1.6.1983, venivano impugnati presso il TAR della Puglia - Bari, che con la sentenza in epigrafe accoglieva il ricorso. E, per l'effetto, annullava gli atti impugnati, compensando tra le parti le spese del grado.
Contro la sentenza propone appello il Comune di Manfredonia chiedendone la riforma in quanto:
a) il giudice amministrativo difetta di giurisdizione relativamente all'impugnazione della ingiunzione esattoriale;
b) a differenza di quanto sostenuto dal TAR proprio dal carattere di provvisorietà, assegnato dalla legge 10/1977 alle deliberazioni adottate dai Comuni in via surrogatoria rispetto alla competenza regionale, discende la possibilità, per il Comune, di procedere a successivi conguagli, dopo la emanazione delle tabelle definitive a cura della Regione.
All'udienza dell'1 giugno 1999 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In ordine al lamentato difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti di impugnative relative ad ingiunzioni esattoriali, va considerato che, come la giurisprudenza in materia ha avuto modo di rilevare, l'opposizione del privato spetta al giudice ordinario nella parte in cui contesti l'esperibilità dell'azione di recupero del credito, ovvero la legittimità dei singoli atti del relativo procedimento, ricollegandosi alla generale tutela del diritto soggettivo a non subire aggressioni alla sfera patrimoniale al di fuori dei casi contestati dalla legge. Invece è devoluta al giudice amministrativo nella parte in cui, come nella fattispecie, metta in discussione l'an ed il quantum della pretesa urbanistica del Comune.
Infatti, in materia di quantificazione del contributo collegato per legge alla concessione edilizia vige, ex art. 16 1. 1977 n. 10, la giurisdizione esclusiva del T.A.R.
Per quanto attiene al secondo motivo di impugnativa il Collegio rileva che la concessione edilizia n. 54 è stata rilasciata al Lauriola il 2.3.1978. In tale occasione la Società pagò gli oneri di urbanizzazione nella misura stabilita dalla normativa allora vigente (legge 10/1977) ed in base alla definizione in via provvisoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della stessa legge.
Questa disciplina provvisoria, prevista per evitare il blocco del rilascio delle concessioni edilizie, in attesa della regolamentazione regionale (intervenuta soltanto nel 1978 con la legge Regione Puglia n. 6) ha trovato, però, il suo fondamento ed il riferimento nei criteri di cui alla legge 765/1976 e, quindi, nella determinazione del costo delle opere di urbanizzazione valutato al momento del rilascio della concessione edilizia.
La richiesta di conguaglio di cui si tratta è, quindi, illegittima, dovendosi considerare insuscettibile di revisione il provvedimento a suo tempo adottato in base alle previsioni vigenti di determinazione degli oneri di urbanizzazione.
Sicché l'appello va respinto.
Le spese del secondo grado possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) respinge l'appello.
Spese del secondo grado compensate.
Così deciso a Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, il l° giugno 1999 con l'intervento dei Signori:
Giovanni Paleologo Presidente
Anselmo Di Napoli Consigliere
Luigi Maruotti Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Giorgio Musio Consigliere estensore
In originale firmato:
Giovanni Paleologo
Giorgio Musio
Franca Provenzi