Giustamm.it

Giurisprudenza
n. 12-1999 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 20 dicembre 1999 n. 2072 - Pres. Iannotta, Est. Marchitiello - Autonord, s.r.l. (Avv. Salerno) c. Comune di Piacenza (n.c.) - (conferma T.A.R. dell'Emilia Romagna - Parma - del 23 febbraio 1993, n. 56).

Edilizia ed urbanistica - Oneri di urbanizzazione - Ritardato pagamento - Applicazione della sanzione prevista dall'art. 3 delle legge n. 47 del 1985 - E' automatica - Clausola contenuta nella polizza fideiussoria prestata a garanzia dell'adempimento - Non può impedire l'applicazione della sanzione.

Ai sensi dell'art. 3 delle legge n. 47 del 1985, deve ritenersi che l'amministrazione comunale - nel caso di ritardato o omesso versamento del contributo afferente alla concessione edilizia - non applica e non quantifica sanzioni ma ne diventa, per legge, creditrice, nei tempi e nella misura stabilite direttamente dallo stesso art. 3 (o dalle disposizioni regionali sostitutive, che le Regioni possono adottare ai sensi del primo comma, dello stesso art. 3).

L'eventuale clausola inserita nella polizza fideiussoria presentata a garanzia del pagamento degli oneri concessori - in base alla quale l'Istituto garante si obbligava "a pagare a seguito di semplice richiesta scritta, senza costituzione di mora e con rinuncia alla preventiva escussione" - non può, d'altra parte, impedire l'applicazione della sanzione per ritardato o omesso versamento dei detti oneri.

Le garanzie previste per il pagamento vengono in rilievo, infatti, solo in caso di mancato adempimento del pagamento del contributo oltre i termini stabiliti dall'art. 3, lettera c) e per la misura massima della sua entità come stabilita dalla norma. Prima della scadenza dell'ultimo termine, quindi, non si può parlare di inadempimento ma solo di ritardo nell'adempimento. Dal sistema della legge emerge anche che l'amministrazione fintanto che non si verifica una situazione di inadempimento non è tenuta a chiedere l'intervento del garante.

 

 

FATTO

Il Comune di Piacenza, con provvedimento del 28.5.1987, n. 658, accordava alla Soc. Autonord, s.r.l., una variante essenziale alla concessione edilizia n. 1168 del 6.11.I986, accogliendo anche la domanda di rateizzazione delle somme dovute per il costo di costruzione, quantificate in complessive Lit. 53.153.825.

Il Comune imponeva la fideiussione bancaria o assicurativa con scadenza all'8.5.1990, in relazione al pagamento del saldo di Lit. 26.576.915, da eseguirsi al momento della dichiarazione di ultimazione dei lavori. L'Istituto di credito "Credito Romagnolo", S.p.A., Filiale di Piacenza, prestava la garanzia richiesta.

L'Autonord non pagava la rata di saldo nel termine del 2.11.1989, data di ultimazione dei lavori. Il Sindaco di Piacenza, pertanto, con il provvedimento n. 39175, del 19.11.1990, irrogava alla Soc. Autonord la sanzione amministrativa di Lit. 26.576.915, pari all'importo della rata di saldo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 47 del 1985. Il provvedimento veniva impugnato dalla Soc. Autonord.

Il Comune di Piacenza non si costituiva in giudizio. Il T.A.R. dell'Emilia Romagna, con la sentenza del 23.2.1993, n. 56, respingeva il ricorso. Appella la Soc. Autonord, sostenendo la erroneità della sentenza appellata e chiedendone la riforma.

Il Comune di Piacenza non si è costituito neppure in appello.

All'udienza pubblica del 6.7.1999 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

L'appello proposto dalla Soc. Autonord è infondato.

Il Comune di Piacenza aveva rateizzato il contributo per il costo di costruzione della variante alla concessione edilizia n. 1168 del 6.11.1986 assentita alla società appellante e aveva accettato, a garanzia del pagamento della seconda e dell'ultima rata, una fideiussione prestata dal "Credito Romagnolo".

Alla data del 2.11.1989, di ultimazione dei lavori, che costituiva, in base ad apposita clausola della concessione edilizia, anche il termine finale per il pagamento dell'ultima rata del contributo, l'appellante non versava tale rata, che veniva pagata solo il 28.6.1990.

Con il provvedimento del 20.11.1990, n. 15052, impugnato in primo grado, il Comune di Piacenza ha quindi irrogato alla società appellante la sanzione di Lit. 26.576.915, per il ritardato pagamento.

La somma corrisponde, ai sensi dell'art. 3, comma II, lett. c), all'importo versato con ritardo.

Con l'unico motivo di appello, la Soc. Autonord, reiterando il mezzo d'impugnativa già dedotto in primo grado, sostiene che il comune avrebbe dovuto rivolgersi, alla scadenza del termine, all'Istituto bancario in quanto si era obbligato a tale comportamento accettando la fideiussione.

La fideiussione conteneva la clausola in base alla quale l'Istituto garante si obbligava "a pagare a seguito di semplice richiesta scritta, senza costituzione di mora e con rinuncia alla preventiva escussione".

Con l'accettazione della fideiussione e, quindi, di tale clausola, secondo l'appellante, si sarebbe dato vita ad un contratto atipico di garanzia, con diritti ed obblighi reciproci, tra cui l'impegno del comune a chiedere il pagamento all'Istituto di credito garante, alla scadenza del termine e prima della scadenza della fideiussione.

Il Comune, conclude l'appellante è venuto meno a tale obbligo, di tal che, non potendosi ascrivere a colpa del debitore il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, essendo sufficiente la sola richiesta del comune creditore per ottenerne il pagamento dal garante, la sanzione è da ritenere illegittima.

La tesi della società appellante è inconsistente.

Il già citato art. 3 delle legge n. 47 del 1985, relativo al ritardato o omesso versamento del contributo afferente alla concessione edilizia, al secondo comma, dispone:" Il mancato versamento del contributo di concessione di cui agli artt. 3, 5, 6 e 10 della legge 28.10.1977, n. 10, comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 20% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 50% quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 100% quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successiva sessanta giorni".

L'art. 3 in esame, al quarto comma, dispone che: "nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate".

Per il quinto comma, infine: "Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del secondo comma il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'art. 16 della presente legge".

La norma dispone direttamente gli effetti del ritardato pagamento del contributo o delle singole rate di esso, con un sistema operante in modo automatico, che non richiede l'intervento di atti dell'amministrazione. Se il titolare della concessione edilizia e debitore non paga alle scadenze stabilite il contributo aumenta nelle misure stabilite in relazione alla entità del ritardo.

L'amministrazione non applica e non quantifica sanzioni (se di sanzioni si tratta), ma ne diventa, per legge, creditrice, nei tempi e nella misura stabilite direttamente dall'art. 3 (o dalle disposizioni regionali sostitutive, che le Regioni possono adottare ai sensi del primo comma, dello stesso art. 3).

Le garanzie previste per il pagamento vengono in rilievo, pertanto, solo in caso di mancato adempimento del pagamento del contributo oltre i termini stabiliti dall'art. 3, lettera c) e per la misura massima della sua entità come stabilita dalla norma. Prima della scadenza dell'ultimo termine, infatti, non si può parlare di inadempimento ma solo di ritardo nell'adempimento.

Dal sistema emerge anche che l'amministrazione fintanto che non si verifica una situazione di inadempimento non è tenuta a chiedere l'intervento del garante.

Nella specie la Soc. Autonord ha lasciato decorrere l'ultimo termine stabilito dall'art. 3, lettera c),e, pertanto, il suo contributo si è automaticamente raddoppiato ai sensi di tale disposizione.

Solo a questo punto e non prima il Comune avrebbe potuto chiedere alla società o al garante, legati solidalmente dalla fideiussione, il versamento e, quindi, escuterli nell'ordine da essa ritenuto più conveniente per assicurarsi il credito.

La Società Autonord, peraltro, sia pure in ritardo, ha pagato l'ultima rata del contributo, nella somma predeterminata dalla legge per il ritardo nel versamento.

La sua pretesa, secondo cui, alla scadenza dell'ultima rata, il Comune avrebbe dovuto chiedere al "Credito Romagnolo" il pagamento per evitare che si accumulasse il ritardo che ha determinato il raddoppio della sottana, è da escludere, in quanto ricadono sulla società, in base alla norma esaminata, le conseguenze per il ritardo.

La tesi dell'appellante è, pertanto, evidentemente infondata.

Può solo aggiungersi che la clausola, alla quale fa riferimento la società appellante, vale solo a rendere il rapporto fideiussorio autonomo dal rapporto obbligatorio principale e, di conseguenza, a garantire maggiormente l'ente pubblico in ordine all'adempimento dell'obbligazione (con effetti analoghi a quelli del deposito cauzionale, stante l'adempimento " a semplice richiesta scritta" del creditore), ma non a generare l'obbligo per il comune di chiedere l'adempimento a pena di non ricevere la:

somma nella maggiore misura stabilita dall'art. 3 della legge n. 47 del 1985. L'appello, in conclusione, va respinto.

Nulla è da disporre in ordine alle spese non essendosi costituito l'ente appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l'appello.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Copertina