CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - Sentenza 6 dicembre 1999 n. 812
- Pres. Paleologo, Est. Cintioli - Associazione Temporanea di Imprese COS.MER e CO.GE.PI s.r.l. (Avv.ti A. ed E. P. Salvia) e EDILGEN Appalti e Costruzioni s.r.l. (Avv. A. Romano) c. Mastrominico (Avv. Lamberti), Provincia di Caserta ed altri (n.c.) - (conferma T.A.R. Campania, Sez. I, 21 dicembre 1998 n. 3841).Il piano di sicurezza richiesto dall'art. 18, comma 8, della legge 19.3.1990, n. 55, dev'essere predisposto solo "prima dell'inizio dei lavori" e non già nella fase che precede l'aggiudicazione.
Nell'appalto-concorso, eventuali mancanze tecnico-documentali dei progetti presentati dai partecipanti alla gara determinano l'esclusione preliminare dell'offerente e non possono essere assorbite nella valutazione tecnico-discrezionale della commissione, al pari di tutti gli altri elementi che definiscono il valore "tecnico" del progetto e che confluiscono nel punteggio assegnato per questa voce dalla commissione. Nella procedura di appalto-concorso esiste infatti una fase di valutazione preliminare dei progetti presentati dagli offerenti, finalizzata ad accertare eventuali carenze tecniche, cui ben possa seguire un provvedimento di non ammissione alla gara. L'esclusione è, dunque, riconducibile ad un potere-dovere dell'Amministrazione, sicché non è esatto assorbire all'interno della valutazione tecnica insindacabile della commissione quei difetti che implicano una vera e propria inadeguatezza del progetto, collocandolo al disotto di una soglia minima di idoneità tecnica (1).
Esistendo un preciso onere a carico delle partecipanti di predisporre un progetto conforme a tutti i requisiti indicati nel bando o nella lettera-invito, ne deriva che, quando tali requisiti abbiano carattere essenziale ai fini della riconoscibile idoneità tecnica del progetto, la loro mancanza costituisce ostacolo all'ammissione dell'offerta.
La più recente disciplina dell'istituto dell'appalto-concorso, soprattutto a causa dell'influenza del diritto comunitario, è orientata nel senso di individuare con maggior precisione i limiti cui è soggetto il giudizio della commissione, la quale è tenuta al rispetto di parametri oggettivamente verificabili: ciò riduce l'ambito della discrezionalità tecnica, tradizionalmente intesa come afferente al merito amministrativo, ed amplia corrispondentemente quella parte dell'azione amministrativa che resta soggetta al sindacato giurisdizionale, per il tramite dell'eccesso di potere, come, eventualmente, anche per quello della violazione di legge.
Il computo metrico estimativo, richiesto del bando o dalla lettera d'invito di un appalto-concorso, non solo costituisce indispensabile supporto del progetto per la sua parte tecnica, ma diviene addirittura decisivo per la valutazione dell'offerta (e della sua attendibilità) nella parte della convenienza economica, garantendo un completo ed adeguato raffronto tra i diversi progetti dei concorrenti. L'essenzialità di questo requisito è confermata dalla legislazione vigente: sia dall'art. 16 della legge n. 109/1994, sia dall'art. 9 del D.M. 29.5.1895 (regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici) e dalla disciplina regolamentare che lo ha seguito più recentemente (2).
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(1) Ha osservato in particolare la Sez. IV che: "L'appalto-concorso è caratterizzato dalla predisposizione, a cura della stessa Amministrazione, di un progetto di massima quanto più completo, puntuale e corretto possibile dal punto di vista tecnico, sì da valere da inequivoco strumento di raffronto delle singole offerte dei partecipanti, ad ulteriore garanzia della par condicio e dei valori di imparzialità e trasparenza (v., in senso conforme, Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 1996, n. 731; Cons. Stato, sez. V, 12 luglio 1996, n. 868; Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 1994, n. 242)".
(2) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 luglio 1996, n. 868; T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, 25 agosto 1995, n. 375; Corte Conti, sez. contr., 17 maggio 1993, n. 80.
FATTO
La sentenza appellata si è pronunciata su due ricorsi proposti da Giuseppe Mastrominico (in appresso, più semplicemente, "Mastrominico'') e dall'Associazione Temporanea di Imprese COS.MER e CO.GE.PI s.r.l. (in appresso, più semplicemente, "Cosmer") avverso la delibera del commissario ad acta della Provincia di Caserta n. 19 del 17.1.1997, avente per oggetto l'approvazione degli atti di gara e l'aggiudicazione alla EDILGEN Appalti e Costruzioni s.r.l. (in appresso, più semplicemente, "Edilgen") dell'appalto dei lavori di costruzione del primo lotto funzionale della nuova sede dell'istituto tecnico commerciale per geometri "Florimonte", in Sessa Aurunca.
La lettera-invito prevedeva la celebrazione della gara nella forma dell'appalto-concorso e l'aggiudicazione col sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 29, lettera b), del d.lgs. 19.12.1991, n. 406, mediante attribuzione di un punteggio decrescente in corrispondenza dei seguenti elementi di valutazione: a) prezzo offerta; b) valore tecnico dell'opera; c) tempo di esecuzione dell'opera. La lettera-invito richiedeva, quindi, la presentazione del nuovo progetto generale di massima dell'intero plesso scolastico di variante al progetto generale esecutivo, nonché del progetto del primo lotto funzionale.
La graduatoria finale ha assegnato il primo posto all'Edilgen, il secondo posto alla Cosmer ed il terzo posto al Mastrominico.
La Cosmer ha impugnato l'aggiudicazione alla Edilgen, assumendo che l'offerta di essa era carente dei necessari requisiti e che, pertanto, doveva essere esclusa. Il Mastrominico, a sua volta, ha contestato sia la mancata esclusione della prima classificata, sia la mancata esclusione della seconda classificata, sussistendo in entrambe le offerte delle carenze nei relativi elaborati progettuali.
Il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dal Mastrominico e dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quello della Cosmer. In motivazione ha rilevato che entrambi i progetti delle prime due classificate (Edilgen e Cosmer) non rispettavano i requisiti richiesti dalla lettera-invito, in quanto il primo non era accompagnato dal computo metrico estimativo ed il secondo difettava del calcolo relativo alle fondazioni e della relazione sui materiali impiegati.
Hanno proposto separati appelli sia la Cosmer sia l'aggiudicataria Edilgen (la quale aveva inizialmente proposto anche appello incidentale), censurando le valutazioni del giudice di prime cure.
La Provincia di Caserta non si è costituita, mentre si è costituito il Mastrominico, che ha resistito ai motivi dedotti dagli appellanti, riportandosi alle medesime ragioni esposte nella sentenza appellata.
La causa è stata discussa nell'udienza del 2 luglio 1999.
DIRITTO
1. Atteso che sono stati proposti avverso la medesima sentenza e che sono connessi sia sul piano soggettivo sia sul piano oggettivo, i due appelli vengono riuniti.
Con il primo motivo di appello la Cosmer ripropone l'eccezione di inammissibilità del ricorso del Mastrominico per carenza di interesse, essendo anche il progetto di questi carente di requisiti tecnici essenziali: nella specie, l'appellante denuncia la mancata allegazione del piano di sicurezza dei lavori ed afferma che siffatta incompletezza avrebbe dovuto comportare l'esclusione della relativa offerta.
Il motivo è infondato, poiché, come già rilevato dal giudice di primo grado, la doglianza dell'appellante non è stata formulata in apposito ricorso indentale, da proporre avverso l'operato dell'Amministrazione nella parte in cui non ha disposto la preliminare esclusione dell'offerta del Mastrominico dalla gara. Dai verbali della commissione si evince senza possibilità di equivoci che tutte e tre le odierne contendenti hanno superato la fase preliminare di ammissione, passando al vaglio dell'esame tecnico ed economico delle offerte, sicché, in carenza di impugnativa incidentale, è divenuta inoppugnabile la determinazione dell'Amministrazione in merito alla posizione dell'odierno appellato.
È, altresì, condivisibile, in via subordinata, l'osservazione del Tribunale, secondo cui il piano di sicurezza richiesto dall'art. 18, comma 8, della legge 19.3.1990, n. 55, dev'essere predisposto solo "prima dell'inizio dei lavori" e non già nella fase che addirittura precede l'aggiudicazione.
2. I successivi motivi d'appello della Cosmer possono essere riassunti in due principali filoni argomentativi.
Con il primo si censura, anzitutto, la sentenza nella parte in cui ha sindacato la valutazione della connessione sulla completezza dello stesso progetto Cosmer, introducendo così un potere di verifica preliminare inammissibile, oltre che privo di alcuna rispondenza nella lex specialis di gara. Nella specie, la lettera-invito non prescriverebbe una soglia di idoneità minima dei progetti, né ad essa potrebbe collegarsi un potere di selezione introduttiva e di eventuale esclusione dei concorrenti; l'accertamento giudiziale si sarebbe, dunque, spinto fino a valutare il giudizio tecnico-discrezionale della commissione, sconfinando nel merito amministrativo.
L'appellante nega, altresì, che il progetto presentato in corso di gara fosse effettivamente carente della documentazione indicata dal T.A.R.: per un verso non risulterebbe applicabile alla fattispecie l'art. 16 della legge 11.2.1994, n. 109, il quale (a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 5 quinquies del d.l. 3.4.1995, n. 101) prescrive l'allegazione al progetto di una dettagliata relazione in ordine alle caratteristiche dei materiali prescelti ed ai calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; per altro verso, ove pure si ritenesse applicabile la norma anzidetta, i dati tecnici che il T.A.R. ha assunto essere carenti si sarebbero potuti comunque desumere da altri documenti ed atti allegati al progetto ed all'uopo specificati (in particolare, tra gli altri, l'appellante si richiama alla "relazione calcoli statici" ed alla "pianta fondazioni").
Non solo dunque, non vi sarebbe stata alcuna plausibile ragione per escludere l'offerta Cosmer, ma addirittura, secondo l'appellante, sarebbe stata illegittima la riduzione di punteggio comminata dalla commissione giudicatrice a causa dei presunti vizi del progetto.
Il secondo ordine di argomenti è quello con cui l'appellante ribadisce l'esistenza di gravi incompletezze del progetto dell'Edilgen (prima classificata), a causa (in via principale) della mancata presentazione del computo metrico estimativo. Per questo aspetto, a ben vedere, l'appellante concorda con quanto affermato del Tribunale circa l'illegittimità dell'omessa esclusione dell'offerta della Edilgen.
L'appello della Cosmer è infondato.
È bene, in primo luogo, richiamare il verbale di gara (n. 29), nella parte in cui documenta le asserite carenze progettuali dell'offerta dell'appellante: "La commissione, all'unanimità, esprime quanto segue: dalla relazione di calcolo si evince che non è stato elaborato il calcolo relativo alle fondazioni, ma vengono riportati soltanto gli statici derivanti dal calcolo della struttura in elevazione. Manca, inoltre, la seguente documentazione, indispensabile per la realizzazione dell'opera: relazione sui materiali impiegati, carpenteria ed armatura reale, carpenteria ed armatura delle travi di fondazioni nonché carpenteria ed armatura dei diversi impalcati in elevazione e la tabella pilastri".
Deve altresì, porsi in evidenza che la lettera-invito, sub c), punto 2), prescrive che "i progetti vanno eseguiti in rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare delle norme specifiche afferenti le opere di edilizia scolastica"; sotto la voce "norme ed avvertenze", inoltre, prescrive che "non sarà ammesso alla gara il progetto-offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti".
Il punto centrale della controversia riguarda, per l'appunto, il significato da attribuire alle clausole in oggetto, in coerenza con la complessiva legislazione vigente in materia, in modo da stabilire se eventuali mancanze tecnico-documentali dei progetti presentati dai partecipanti alla gara possano provocare l'esclusione preliminare dell'offerente o se debbano, piuttosto, essere assorbite nella valutazione tecnico-discrezionale della commissione, al pari di tutti gli altri elementi che definiscono il valore "tecnico" del progetto e che confluiscono nel punteggio assegnato per questa voce dalla commissione.
La valutazione dei requisiti tecnici del progetto costituisce, per definizione, uno dei momenti centrali della procedura di aggiudicazione per appalto-concorso.
La più recente disciplina di questo istituto, soprattutto a causa dell'influenza del diritto comunitario, è orientata nel senso di individuare con maggior precisione i limiti cui è soggetto il giudizio della commissione, la quale è tenuta al rispetto di parametri oggettivamente verificabili: ciò riduce l'ambito della discrezionalità tecnica, tradizionalmente intesa come afferente al merito amministrativo, ed amplia corrispondentemente quella parte dell'azione amministrativa che resta soggetta al sindacato giurisdizionale, per il tramite dell'eccesso di potere, come, eventualmente, anche per quello della violazione di legge. La commissione di gara è, pertanto, tenuta a predeterminare nella lettera-invito i criteri tecnico-economici alla stregua dei quali intende valutare il progetto, autovincolandosi alla loro osservanza ed autolimitando l'ambito della propria discrezionalità. L'appalto-concorso, inoltre, è caratterizzato dalla predisposizione, a cura della stessa Amministrazione, di un progetto di massima quanto più completo, puntuale e corretto possibile dal punto di vista tecnico, sì da valere da inequivoco strumento di raffronto delle singole offerte dei partecipanti, ad ulteriore garanzia della par condicio e dei valori di imparzialità e trasparenza (v., in senso conforme, Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 1996, n. 731; Cons. Stato, sez. V, 12 luglio 1996, n. 868; Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 1994, n. 242).
Queste considerazioni consentono di trarre una prima conclusione: è tutt'altro che estranea alla procedura di appalto-concorso una fase di valutazione preliminare dei progetti presentati dagli offerenti, finalizzata ad accertare eventuali carenze tecniche, cui ben possa seguire un provvedimento di non ammissione alla gara. L'esclusione è, dunque, riconducibile ad un potere-dovere dell'Amministrazione, sicché non è esatto assorbire all'interno della valutazione tecnica insindacabile della commissione quei difetti che implicano una vera e propria inadeguatezza del progetto, collocandolo al disotto di una soglia minima di idoneità tecnica.
È intuibile che siffatta esclusione dovrà comunque essere correlata ai criteri ed ai parametri oggettivi predeterminati nella lex specialis ovvero nella legge.
Ciò premesso, la procedura in esame appare alquanto distaccata dal modello tradizionale dell'appalto-concorso, dal momento che l'Amministrazione non ha provveduto a redigere il progetto di massima, affidandosi direttamente alle proposte tecniche dei partecipanti. Si prescinde da ogni considerazione sulla legittimità di queste specifiche scelte, perché si tratta di un profilo estraneo alla materia del contendere ed ai motivi di impugnazione proposti in primo grado. Nondimeno, la gara su cui si controverte appare assorbita in quella zona intermedia che contraddistingue i rapporti tra appalto-concorso e licitazione privata, atteso che tra questi due sistemi di scelta del contraente le diversità non sono più nette come in passato, soprattutto a seguito dell'introduzione del metodo "misto" di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, nella specie puntualmente adottato.
Rimane il fatto che, quale che sia la qualificazione prescelta, l'aggiudicazione dei lavori viene qui preceduta dalla valutazione del progetto del concorrente e dall'assegnazione di apposito (e congruo) punteggio al suo valore tecnico. La regola di fondo applicabile, per univoca scelta ordinamentale, è che siffatta valutazione non possa prescindere da parametri precostituiti di riferimento e dall'accertamento di alcuni requisiti obiettivi, dalla cui carenza discende inevitabilmente l'esclusione dell'offerta.
La lettera-invito, pur sinteticamente, enuncia i requisiti di cui si discute, lì dove impone che "i progetti vanno eseguiti in rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia di lavori pubblici" (né può dirsi irrilevante la successiva previsione di esclusione dell'offerta, in ogni caso di incompletezza od irregolarità dei documenti). La disciplina sui contenuti della progettazione è, invero, dotata di adeguato livello di approfondimento, giacché prevede tre diversi e successivi modelli progettuali, di cui descrive i rispettivi contenuti. Ciò, perlomeno, a seguito dell'entrata in vigore della legge quadro sui lavori pubblici (n. 109 del 1994) e delle successive novelle che l'hanno caratterizzata. L'art. 16, nel testo novellato dal d.l. n. 101/1995, richiede, già a livello di progetto definitivo, che il progetto si componga anche di una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio, nonché dei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti.
È opportuno ricordare, in proposito, che la lettera-invito, pur non soffermandosi sulla distinzione tra progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, ha richiesto, oltre al progetto generale di massima dell'intero complesso, la redazione del progetto del primo lotto funzionale. Tale progettazione, anche in considerazione delle indicazioni analitiche sui contenuti risultanti dalla stessa lettera-invito, risponde al modello della progettazione esecutiva ovvero, quantomeno, a quello della progettazione definitiva.
In breve, le suddette clausole della lettera-invito devono interpretarsi in coerenza con le direttive dell'ordinamento ed il riferimento alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici si traduce perciò in un preciso onere a carico delle partecipanti di predisporre un progetto conforme a tutti i requisiti in essa indicati.
Ne deriva che, quando tali requisiti abbiano carattere essenziale ai fini della riconoscibile idoneità tecnica del progetto, la loro mancanza costituisce ostacolo all'ammissione dell'offerta; nel caso in esame, peraltro, ciò è anche conforme alla previsione generale di esclusione delle offerte incomplete od irregolari.
Che il progetto della Cosmer non fosse rispondente ai requisiti richiesti a causa delle predette denunciate carenze è comprovato inequivocabilmente dalle considerazioni della commissione di gara, la quale addirittura è giunta a definire "indispensabile" per la realizzazione dell'opera la documentazione mancante.
La determinazione della commissione, dunque, non solo è illegittima per violazione della lex specialis, nella parte in cui non ha escluso la concorrente, ma si appalesa anche illogica e contraddittoria perché, nel mentre giudica il progetto carente di documenti indispensabili ai fini realizzativi, ammette nel contempo l'offerta alla valutazione finale, con attribuzione di un punteggio anche per il valore tecnico del progetto.
3. Devono, tuttavia, ancora affrontarsi due obiezioni dell'appellante Cosmer, logicamente preliminari alla considerazione appena formulata.
In primo luogo, assume l'appellante che il testo dell'art. 16 della legge n. 109/1994, così come novellato dal d.l. n. 101/1995, non si applica alla gara in oggetto: resterebbe vigente l'originaria formulazione dell'art. 16, per effetto del comma 5 dell'art. 1 del detto d.l. n. 101/1995, testualmente riferito "ai progetti che siano affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia pubblicato entro il 31 gennaio 1997".
Viceversa, come già rilevato dal Tribunale, trova applicazione il comma 4 del detto articolo 1, che riguarda i "progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Il bando di gara risulta, per affermazione incontroversa, pubblicato il 29.6.1995, ossia dopo l'entrata in vigore della legge di conversione 2.6.1995, n. 216 (risalente sempre al 2.6.1995). Il dato rilevante, ai fini dell'interpretazione della disposizione di cui all'art. 1 del d.l. n. 101/1995, è quello che concerne l'affidamento del "progetto": in questo caso si tratta, indubbiamente, come pure sottolineato dall'appellante, di aggiudicare un appalto di opere pubbliche, ma è parimenti prevista la redazione da parte dei concorrenti del progetto di massima, oltre che del progetto del primo lotto funzionale. Proprio la circostanza dell'elaborazione del progetto, ai fini che qui interessa, è il dato da sottolineare e che conduce all'applicazione del predetto comma 4.
D'altra parte, in subordine, il collegio rileva che il progetto presentato dalla Cosmer era comunque gravemente carente, al punto da impedire, stando all'assunto della commissione, la concreta realizzazione dell'opera. Questo dato non può dirsi privo di rilievo ai fini dell'esercizio dei poteri di esclusione della commissione di gara.
La seconda obiezione dell'appellante concerne la possibilità di desumere da altri documenti ed atti (componenti il progetto presentato in corso di gara) quegli stessi dati la cui mancanza è stata rilevata sia dalla commissione giudicatrice sia dal T.A.R..
Anche questa contestazione non persuade.
Si condivide, anzitutto, l'affermazione del giudice di primo grado, che ha ritenuto questa eccezione priva del necessario supporto probatorio.
L'appellante osserva in replica che il riferimento ai documenti a suo tempo presentati sarebbe stato sufficiente ad attivare il potere istruttorio del giudice, il quale avrebbe dovuto chiedere all'Amministrazione di produrre in giudizio tutti gli elaborati presentati dalla Cosmer.
Tuttavia, dovendo la ricorrente assolvere l'onere del principio di prova, comunque ineludibile nel processo con metodo acquisitivo, sarebbe stato necessario che l'appellante si fosse attivata mediante la produzione di copia della documentazione in oggetto o di documentazione equivalente (se ancora in possesso dell'Amministrazione) ovvero di una più puntuale relazione descrittiva sugli atti a suo tempo prodotti. L'insufficienza della prova dedotta appare vieppiù accentuata per il fatto che, per parte sua, l'appellato Mastrominico ha invece prodotto una relazione tecnica, nella quale si sottolinea l'inadeguatezza dei progetti di entrambe le odierne appellanti.
Qualora pure si ritenesse sufficiente la prova a supporto dell'eccezione, essa nondimeno deve ritenersi infondata. Le indicazioni tecniche che compongono il progetto devono rispettare l'ordine logico prescritto dalla legislazione vigente, sicché, anche per ovvie ragioni di chiarezza, il progetto deve illustrare, in apposita relazione ed in unico contesto documentale, il calcolo relativo alle fondazioni e le necessarie considerazioni tecniche sui materiali impiegati. Se così non fosse, ne risulterebbe pregiudicata la stessa idoneità tecnica del progetto, come per altro verso conferma nel caso di specie il giudizio della commissione.
La completezza del progetto, sia sul piano dei contenuti che sul piano documentale ed illustrativo è funzionale alla salvaguardia della par condicio e della trasparenza ed assolve anche all'esigenza di eliminare, per quanto possibile, punti imprecisi e/o equivoci da cui possa nascere un contenzioso in fase esecutiva.
Ne segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Cosmer. Non vi è interesse per la Cosmer, invero, a censurare l'aggiudicazione alla prima classificata.
4. L'appellante Edilgen censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la mancanza del computo metrico estimativo dovesse essere causa di esclusione dell'offerta.
Anche in questo caso l'appellante fonda le proprie ragioni sulle peculiarità dell'appalto-concorso e sull'ampia discrezionalità affidata alla commissione giudicatrice, la quale, per di più, è stata chiamata a valutare le offerte secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In breve, secondo l'appellante, non vi sarebbero spazi per censurare la valutazione favorevole della commissione.
L'appello è infondato.
È sufficiente richiamare quanto più sopra affermato circa i limiti cui soggiace il giudizio della commissione ed al potere-dovere di esclusione del progetto che sia carente di requisiti essenziali, richiesti dalla legge e/o dalla lex specialis di gara.
Sono interamente condivise dal collegio le osservazioni del giudice di primo grado sull'essenzialità del computo metrico estimativo, consistente in un computo analitico delle singole quantità, delle varie categorie di lavori e dei prezzi correnti corrispettivi.
Tale elaborato, non solo costituisce indispensabile supporto del progetto per la sua parte tecnica, ma diviene addirittura decisivo per la valutazione dell'offerta (e della sua attendibilità) nella parte della convenienza economica, garantendo un completo ed adeguato raffronto tra i diversi progetti dei concorrenti. L'essenzialità di questo requisito è confermata dalla legislazione vigente: sia dal citato art. 16 della legge n. 109/1994, sia dall'art. 9 del D.M. 29.5.1895 (regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici) e dalla disciplina regolamentare che lo ha seguito più recentemente (in giurisprudenza, in senso conforme: Cons. Stato, sez. V, 12 luglio 1996, n. 868; T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, 25 agosto 1995, n. 375; Corte Conti, sez. contr., 17 maggio 1993, n. 80).
Tanto basta per rigettare anche l'appello della Edilgen.
5. In ossequio al principio di soccombenza, gli appellanti sono condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado, liquidate in dispositivo insieme alle spese della fase cautelare.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti nr. 10630/98 e nr. 1434/99, li rigetta.
Condanna gli appellanti in solido fra loro ed in parti uguali nei rapporti interni, al rimborso, in favore dell'appellato Giuseppe Mastrominico, delle spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano in complessive lire 14.000.000 (quattordicimilioni).