CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 26 gennaio 2000 n. 329
- Pres. Iannotta, Est. Marchitiello - Leone (Avv. Recchia) c. Comune di Isola del Gran Sasso (n.c.) - (annulla in parte TAR Abruzzo-L'Aquila, sentenza 17 aprile 1993 n. 89).La disposizione contenuta in un Piano per lo sviluppo della rete produttiva, che ammette solo la vendita diretta di beni di produzione propria, risponde alla esigenza di consentire, come è ormai consuetudinario per il settore artigianale, la promozione delle attività artigianali operanti in loco che, specie se caratterizzate da una propria tipicità come espressione delle tradizioni del luogo, hanno anche un effetto incentivante per il turismo e trainante per le altre attività commerciali.
Tale disposizione quindi vieta di vendere beni di produzione altrui, non potendosi ritenere che intervento produttivo sia ogni intervento che non sia residenziale ed agricolo.
DIRITTO
Il Sig. Leone, titolare di un laboratorio per la produzione di oggetti in ceramica, sito nella zona industriale ed artigianale, secondo il vigente Piano Regolatore Generale, ha impugnato il Piano per lo sviluppo della rete produttiva del Comune di Isola del Gran Sasso, approvato con la deliberazione consiliare 19.12.1990, n. 147, nella disposizione che consente, per la predetta zona, la vendita, all'ingrosso o al dettaglio, dei soli beni di produzione propria, con conseguente divieto di vendere beni di produzione altrui.
Il T.A.R. dell'Abruzzo, Sede di L'Aquila, con la sentenza del 17.4.1993, n.89, ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza d'interesse, rilevando che il Sig. Leone non poteva impugnare direttamente la disposizione di piano, ma avrebbe dovuto prima chiedere l'autorizzazione a vendere oggetti di produzione altrui e successivamente impugnare, con il provvedimento di diniego oppostogli dal comune, la disposizione in base alla quale il provvedimento negativo era stato adottato.
La Sezione non condivide tale statuizione dei primi giudici.
La disposizione di piano pone una preclusione immediatamente operativa.
Gli interessati inutilmente chiederebbero all'amministrazione provvedimenti autorizzativi alla vendita al minuto di beni di produzione altrui. La richiesta non potrebbe che essere respinta.
La disposizione, pertanto, incide direttamente sulla sfera giuridica dei produttori operanti nella zona ed è quindi immediatamente impugnabile.
Nel merito, l'unico motivo del ricorso di primo grado, riprodotto in appello, è infondato.
La disposizione del piano, che in sostanza vieta la comune attività commerciale e ammette solo la vendita diretta di beni di produzione propria, è in linea e non in contrasto con l'assetto urbanistico dell'area quale delineato dall'art. 25 delle N.T.A. del vigente Piano Regolatore Generale, che, come si è già rilevato, destina la zona ad insediamenti produttivi di tipo industriale ed artigianale.
La vendita all'ingrosso e al minuto di beni di produzione propria già rappresenta una deroga a tale disposizione di piano e risponde proprio alla esigenza, alla quale fa riferimento l'appellante, di consentire, come è ormai consuetudinario per il settore artigianale, la promozione delle attività artigianali operanti in loco che, specie se caratterizzate da una propria tipicità come espressione delle tradizioni del luogo, hanno anche un effetto incentivante per il turismo e trainante per le altre attività commerciali.
Il rilievo dell'appellante, secondo cui nella nozione di interventi produttivi dovrebbe includersi anche l'attività commerciale vera e propria, in quanto nel linguaggio urbanistico è intervento produttivo ogni intervento che non sia residenziale ed agricolo non è pertinente.
Innanzitutto, la norma del Piano regolatore non destina la zona ad interventi produttivi genericamente indicati ma ad impianti industriali ed artigianali, specificando, quindi, con assoluta puntualità, la natura delle attività produttive ammesse ad insediarsi nell'area.
In secondo luogo, anche a voler ammettere che la norma urbanistica non escluda l'attività commerciale, secondo la tesi dell'appellante, va rilevato che il precetto posto dall'art. 11 della legge 11.6.1971, n. 426, secondo cui, nella formazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, occorre rispettare le previsioni urbanistiche, opera solo da limite negativo per i piani commerciali, ma non impone all'amministrazione di consentire, nella formulazione di questi, tutte le attività compatibili con le disposizioni urbanistiche.
Il piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita risponde a criteri propri, che sono quelli di razionalizzazione della rete distributiva già esistente e di programmazione dello sviluppo di questa.
Ciò comporta che non possano adottarsi, nella formazione dei piani commerciali, soluzioni che contrastino con la programmazione urbanistica ma non che tutte le attività commerciali che, secondo le previsioni del piano regolatore sarebbero ammissibili, debbano essere obbligatoriamente recepite dai piani commerciali, anche quelli non corrispondenti ai criteri che il comune al quale spetta di programmare la propria rete distributiva, ritiene più rispondenti alle esigenze del commercio.
Il Comune di Isola Gran Sasso, pertanto, non ha violato l'art.11 della legge 11.6.1971, n. 426.
In conclusione, il. ricorso di primo grado era ammissibile ma infondato nel merito.
Nulla è da disporre sulle spese del secondo grado del giudizio non essendosi costituito in appello il Comune di Isola Gran Sasso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie per quanto concerne la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, lo rigetta nel merito.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella Camera di Consiglio tenutasi il 6.7.1999, con l'intervento dei signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Luigi Maruotti Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Est.
Marco Pinto Consigliere
Fabio Cintioli Consigliere
In originale firmato
Raffaele Iannotta
Claudio Marchitiello
Franca Provenziani