CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 26 gennaio 2000 n. 335 - Pres. Rosa, Est. Meschino - Azzariti Fumaroli (Avv. Abbamonte) c. USL 37 della Campania n.c. la Regione Campania (Avv.to Ciotti) - (conferma TAR Campania, sezione IV, sentenza 20 aprile 1993 n. 38).
La richiesta
di riesame dell'atto da parte dell'amministrazione, su invito dell'organo di
controllo, prevista dall'articolo 60 della legge n. 62,
al fine di ponderare definitivamente l'opportunità dell'atto ma non di
posticiparne indefinitamente la conferma, richiede che tale riesame
sia effettuato in tempi congrui affinché, se positivo, si giunga alla
conferma in termini brevi.
La mancata assegnazione di un termine nella richiesta di riesame dell'atto non può portare a prolungare senza limiti il procedimento avviato, che è diretto a consentire il riesame dell'atto da parte dell'organo che lo ha adottato e nel contesto in cui si è formato e non a che sia svolto ad anni di distanza, quando possono essere mutati gli organi e modificato il quadro degli interessi inizialmente ponderato.
Una deliberazione che sia adottata a distanza di molto tempo dalla richiesta di riesame (nella specie si trattava di una delibera adottata a distanza di circa 7 anni) non può considerarsi di conferma della precedente, dato che il lungo lasso di tempo trascorso dalla richiesta di riesame deve far considerare estinto il sub‑procedimento di controllo a suo tempo instauratosi, ma si configura come nuova ed è, perciò, sottoponibile ad un ulteriore procedimento di controllo.
Per
il riconoscimento del diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di
mansioni superiori da parte di un dipendente di USL, sono necessari due
essenziali requisiti, consistenti nel previo incarico formale da parte
dell'organo competente e nell'esistenza di un posto vacante e disponibile (1).
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(1)
CdS, Sez. V, 12 ottobre 1999, n. 1447; 20 luglio 1999, n. 857; 11 giugno 1999,
n. 629; 31 dicembre 1998, n. 1977.
DIRITTO
1.
Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata per aver
ritenuto legittimo il provvedimento del CORECO n. 8142 del 1989. Secondo il
giudice di primo grado, infatti, la deliberazione del Comitato di gestione della
USI, n. 82 del 1989, oggetto di tale provvedimento, è una nuova deliberazione,
e non una mera conferma della precedente deliberazione n. 689 del 1982, della
quale era stato chiesto il riesame dal CORECO il 4 giugno 1982 ai sensi
dell'articolo 60 della legge 10 febbraio 1953 n. 62. La suddetta deliberazione
n. 82 del 1989, si afferma nella sentenza, è stata adottata dopo circa sette
anni dalla precedente ed è mancata perciò, quella rivalutazione delle ragioni
di convenienza e di opportunità, sempre temporaneamente definite, in cui si
concreta il riesame di merito richiesto dal CORECO ai sensi della legge citata,
dovendo considerarsi perento, di conseguenza, il sub‑procedimento
instauratosi all'epoca con la richiesta di riesame, e legittimamente
sottoponibile l'atto, in conclusione a controllo ex novo da parte del
CORECO.
Tali
argomentazioni, si deduce nell'appello sono erronee poiché:
a)
il procedimento concluso con la deliberazione n. 82 del 1989 è stato svolto
secondo le prescrizioni poste dall'articolo 60 della legge n. 62 del 1953 ai
fini della esecutività degli atti riesaminati, non essendo ivi stabilito,
peraltro, alcun termine perentorio per il riesame; b) tale deliberazione è
stata chiaramente adottata a conferma del provvedimento n. 689 del 1982, non
essendo stata eseguita una nuova istruttoria e ribadendosi il deliberato
precedente, con esplicito richiamo delle osservazioni del CORECO e con il
riconoscimento all'appellante delle funzioni di Capo Ripartizione e del
conseguente trattamento economico; c) il CORECO non poteva quindi annullare
tale, atto, né tanto menò, procedervi per vizi di legittimità, improponibili
una volta concluso il controllo di merito e inoltre proposti, nel caso in esame,
senza adeguata motivazione.
2.
Il motivo è infondato.
Il
procedimento di controllo in questione è organizzato dall'articolo 60 della
legge n. 62 del 1953 secondo una logica di concentrazione temporale, espressa
dall'apposizione di termini a diverse fasi in cui si svolge e volta ad
assicurare che l'opportunità dell'atto sia adeguatamente riscontrata pur senza
dilazionarne l'emanazione.
In
questo quadro la legge predispone l'ipotesi del riesame dell'atto da parte
dell'amministrazione, su invito dell'organo di controllo, al fine di ponderarne
definitivamente l'opportunità ma non di posticiparne indefinitamente la
conferma, presupponendosi, a tale scopo, un riesame in tempi congrui affinché,
se positivo, si giunga alla conferma in termini brevi. La mancata assegnazione
di un termine per tale conferma non può perciò portare a prolungare senza
limiti il procedimento avviato, che è diretto a consentire il riesame dell'atto
da parte dell'organo che lo ha adottato e nel contesto in cui si è formato e
non a che sia svolto ad anni di distanza, quando possono essere mutati gli
organi e modificato il quadro degli interessi inizialmente ponderato. In una
tale ipotesi la deliberazione che sia poi adottata non è dunque di conferma
della precedente, essendosi estinto, come correttamente affermato nella sentenza
di primo grado, il sub‑procedimento di controllo a suo tempo instauratosi,
ma si configura come nuova e perciò sottoponibile ad un ulteriore procedimento
di controllo. Ed è questa la fattispecie all'esame, ponendosi di conseguenza
come legittimo il provvedimento del CORECO impugnato, che risulta peraltro
adeguatamente motivato con il richiamo ad una sentenza della Corte dei Conti
riguardante la questione della corresponsione del trattamento economico per
mansioni superiori, oggetto della deliberazione annullata.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per aver affermato la mancanza di formali provvedimenti di incarico per lo svolgimento di mansioni superiori da parte della appellante. Questi invece, si deduce nell'appello, sono agli atti del giudizio consistendo, in particolare, nell'ordine di servizio n. 26 del 26 settembre 1977 degli Ospedali Riuniti per Bambini di Napoli, con il quale l'appellante è assegnata alla Ripartizione Provveditorato, e nelle deliberazioni n. 1447 del 20 novembre 1980 e n. 689 del 28 aprile 1982, dello stesso Ente, con cui si riconoscono le superiori mansioni di Capo Ripartizione svolte dall'appellante, in particolare per il periodo dal 26 settembre 1977 al 19 novembre 1980.
4.
Il motivo è infondato.
Questo
Consiglio ha chiarito che per il riconoscimento del diritto alle differenze
retributive per lo svolgimento di mansioni superiori da parte di un dipendente
di USL, sono necessari due essenziali requisiti, consistenti nel previo incarico
formale da parte dell'organo competente e nell'esistenza di un posto vacante e
disponibile (Sez. V: 12 ottobre 1999, n. 1447; 20 luglio 1999, n. 857; 11 giugno
1999, n. 629; 31 dicembre 1998, n. 1977).
Nel
caso in esame risulta con certezza mancante il primo requisito, poiché l'unico
atto anteriore al periodo per il quale si chiede il riconoscimento delle
mansioni. superiori, con il conseguente titolo alle differenze retributive, è
l'ordine di servizio degli Ospedali Riuniti per Bambini di Napoli n. 26 del 26
settembre 1977, con il quale "Al fine di assicurare la regolarità del
servizio la Dott.ssa Angela Azzariti, addetta alla Segreteria Generale I
Sezione, è trasferita con decorrenza immediata alla Ripartizione
Provveditorato". Con tale atto si dispone perciò il trasferimento
dell'appellante ma non si fa menzione di alcun incarico di mansioni superiori
né sono comunque specificati i compiti che le vengono assegnati nell'ambito
nuovo Ufficio.
5.
Per le ragioni esposte l'appello è infondato e deve essere respinto. Sussistono
tuttavia giusti motivi per compensare le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello
n. 3925 del 1994.
Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi nella sede del Consiglio di
Stato, Palazzo Spada, il giorno 16 novembre 1999, con l'intervento dei signori
Salvatore
Rosa Presidente
Anselmo
Di Napoli Consigliere
Paolo
Buonvino Consigliere
Claudio
Marchitiello Consigliere
Maurizio
Meschino Consigliere
In
originale firmato:
Salvatore
Rosa
Maurizio
Meschino
Francesco
Cutrupi