CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 26 gennaio 2000 n. 341 - Pres. Rosa, Est. Meschino - Confraternita di Valle Rho s.r.l. (Avv. Minieri) c. Comune di Meda (Avv.ti Bertacco e Romanelli) - (conferma TAR Lombardia, sezione II, sentenza n. 216 del 7 aprile 1994).
Decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza di demolizione della costruzione abusiva, se l'inottemperanza non sia giustificata, si verifica automaticamente l'acquisizione al patrimonio del comune di tale costruzione, nonché dell'area di sedime e di quella ulteriore necessaria ai fini urbanistico-edilizi, così che la demolizione che il proprietario abbia realizzato successivamente, anche dopo l'accertamento della inesecuzione operato dai vigili - urbani, è non solo irrilevante, ma anche illegittima, illecita e arbitraria.
L'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere abusive è, infatti, atto dovuto sottoposto esclusivamente all'accertamento della volontaria inottemperanza e del decorso dei termini prescritti (1).
Requisiti dell'ingiunzione di demolizione sono l'esistenza della condizione che la rende vincolata, cioè l'accertata esecuzione di opere abusive e il conseguente ordine di demolizione, e non anche la specificazione puntuale della portata delle sanzioni, richiamate nell'atto quanto alla tipologia
preordinata dalla legge, ma recate con successivo, eventuale provvedimento (2).---------------------
(1)
C.d.S., Sez. V, 23 gennaio 1991, n. 66; cfr. anche Sez. V, 20 aprile 1994, n. 333.(2)
C.d.S. Sez. V: 6 settembre 1999, n. 1015; 17 novembre 1994, n. 1305; TAR Toscana, Sez. III, 4 febbraio 1995, n. 3; TAR Lazio, Latina, 18 febbraio 1992, n. 102; TAR Puglia, Bari, 6 aprile 1991, n. 95; TAR Toscana, 21 dicembre 1988, n. 2082.
DIRITTO
1. Con l'appello si censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato la illegittimità dell'ordinanza sindacale, n. 85 del 1991, di acquisizione gratuita dell'area di proprietà della ricorrente, in quanto emanata nonostante fosse pendente il termine di 90 giorni assegnato per la demolizione delle opere.
Nella precedente ordinanza di demolizione, n. 30 del 22 aprile 1987, sostiene infatti l'appello, mancava l'elemento essenziale richiesto, ai fini dell'effetto acquisitivo, dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 47 del 1985, e cioè la individuazione del bene, dell'area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive; a ciò si era provveduto con il successivo atto sindacale, n. 73 del 5 settembre 1991 notificato il 9 dello stesso mese, avente così funzione integrativa del precedente ed a partire dal quale, di conseguenza, è iniziato a decorrere il termine di 90 giorni per la demolizione; 1' atto acquisitivo, in quanto del 17 ottobre 1991, è stato perciò illegittimamente adottato, pendendo ancora il suddetto termine, in scadenza l'8 dicembre 1991.
2. Il motivo è infondato.
La sentenza di primo grado individua come funzione della ingiunzione di demolizione "quella di provocare la tempestiva demolizione del manufatto abusivo ad opera del responsabile" rendendogli noto "che il mancato adeguamento spontaneo determina sanzioni più onerose della semplice demolizione" ed essendo perciò sufficiente, a tale scopo, che l'atto indichi il tipo di sanzioni che la, legge collega all'abuso senza puntualizzare le aree eventualmente destinate a passare nel patrimonio comunale; l'interessato può infatti così compiere le proprie valutazioni "le quali non possono essere influenzate dalla semplice non conoscenza delle aree di cui il Comune disporrà concretamente l'acquisizione".
Tale ricostruzione è corretta.
La legge ha infatti distinto, nell'ambito dell' articolo 7, i due atti, di ingiunzione e acquisitivo, basando il primo sul presupposto dell'abuso, con il contenuto proprio della contestazione della trasgressione e dell'ordine di demolizione, e, il secondo, sul presupposto della verifica di inottemperanza al primo, con l'effetto proprio dell'acquisizione. Requisiti dell'ingiunzione di demolizione sono perciò l'esistenza della condizione che la rende vincolata, cioè l'accertata esecuzione di opere abusive, e il conseguente ordine di demolizione, e non anche la specificazione puntuale della portata delle sanzioni, richiamate nell'atto quanto alla tipologia
preordinata dalla legge, ma recate con successivo, eventuale provvedimento (C.d.S. Sez. V: 6 settembre 1999, n. 1015; 17 novembre 1994, n. 1305; TAR Toscana, Sez. III, 4 febbraio 1995, n.3; TAR Lazio, Latina, 18 febbraio 1992, n.102; TAR Puglia, Bari, 6 aprile 1991, n. 95; TAR Toscana, 21 dicembre 1988, n. 2082).Su questa base l'ordinanza di demolizione del 22 aprile 1987 deve giudicarsi completa dei requisiti richiesti, con il conseguente decorso del termine di 90 giorni per la demolizione a far data da essa.
3. Con il secondo motivo di appello si deduce che l'ordinanza di acquisizione è illegittima anche perché, alla data del 10 ottobre 1991, l'opera abusiva era stata demolita in esecuzione della ingiunzione a demolire "ricondotta alla sua forma tipica dell'atto contenente la precisa descrizione dell'area interessata". Sarebbe mancato perciò il presupposto dell'acquisizione gratuita consistente nella inosservanza della ingiunzione.
4. Il motivo è infondato.
Questo Consiglio ha chiarito che "decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza di demolizione della costruzione abusiva, se l'inottemperanza non sia giustificata, si verifica automaticamente l'acquisizione al patrimonio del comune di tale costruzione, nonché dell'area di sedime e di quella , ulteriore necessaria ai fini urbanistico- edilizi, così che la demolizione che il proprietario abbia realizzato successivamente, anche dopo l'accertamento della inesecuzione operato dai vigili - urbani, è non solo irrilevante, ma anche illegittima, illecita e arbitraria"; la suddetta acquisizione al patrimonio del Comune, si precisa, è infatti "atto dovuto sottoposto esclusivamente all'accertamento della volontaria inottemperanza e del decorso dei termini prescritti" (Sez. V, 23 gennaio 1991, n. 66; cfr. anche Sez. V, 20 aprile 1994, n. 333). Questi principi si applicano al caso in esame, poiché il termine di novanta giorni è decorso, come visto, dal 22 aprile 1987, data dell'ordinanza di ingiunzione alla demolizione, mentre la demolizione è stata eseguita tardivamente, riferendosi l'appellante al successivo atto del 5 settembre 1991 per il decorso del relativo termine, e risultando dai sopralluoghi citati nell'atto di acquisizione che la demolizione era in corso alle date del 16 e 17 settembre 1991. Vi è stata perciò inottemperanza che il Comune ha accertato adottando, di conseguenza, legittimo atto di acquisizione. 5. Per le ragioni esposte l'appello è infondato e deve essere respinto. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello n. 6149 del 1994.
Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi nella sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, il giorno 16 novembre 1999, con l'intervento dei signori
Salvatore Rosa Presidente
Anselmo Di Napoli Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
Maurizio Meschino Consigliere estensore