CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 20 ottobre 2000 n. 5645 - Pres. Rosa, Est. Pinto - DODDO (Avv.ti Antonio Lanzillotta e Giacomo Manca Di Mores) c. Unità Sanitaria Locale n. 1 di Sassari (Avv.ti Franco Salvucci e Giovanni Agostino Pinna) - (conferma T.A.R. Sardegna n. 429 del 1994).
Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Compenso per l'incentivazione della produttività - Ex art. 59 d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 - Attivazione dell'istituto - Necessità - Prestazione di servizio in plus orario - Insufficienza.
Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Indennità per turno notturno e festivo - Ex art. 52 d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 - Turnazione del personale - Necessità - Corresponsione di compenso per lavoro straordinario - Incompatibilità.
Il compenso per l'incentivazione della produttività, disciplinato dall'articolo 59 e seguenti del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, presuppone la concreta attivazione dell'istituto; d'altra parte, la prestazione di servizio in plus orario non costituisce elemento idoneo a dimostrare, nemmeno in via presuntiva, la concreta attivazione dell'istituto.
L'indennità per turno notturno e festivo prevista dall'articolo 52 del d.P.R. n. 348 del 1983 presuppone la turnazione del personale, cioè la prestazione del servizio in modo tale che venga escluso il ricorso al compenso per lavoro straordinario.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
Decisione
sul ricorso in appello n. 5380 del 1995 proposto dalla dott.ssa Lidia Luisa Maria DODDO, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Lanzillotta e dall'avv. Giacomo Manca Di Mores, e domiciliato presso il primo in Roma, via Lima 48,
contro
la Unità Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, in persona dell'amministratore straordinario, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Salvucci e dall'avv. Giovanni Agostino Pinna, e domiciliato presso il primo in Roma, via Barberini 86
per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sardegna n. 429 del 1994.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della U.S.L. appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 27 giugno 2000, relatore il consigliere Marco Pinto, uditi gli avv.ti Lanzillotta e Salvucci;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR per la Sardegna, su ricorso proposto nei confronti della Unità Sanitaria locale n. 1 di Sassari, rigettava la domanda di un dipendente volta alla declaratoria del diritto alla corresponsione dei compensi per l'incentivazione della produttività e per le indennità per turno notturno e festivo, accoglieva la domanda volta ad ottenere la rivalutazione e gli interessi sulle somme tardivamente corrisposte relative ai miglioramenti spettanti in applicazione del d.P.R. n. 348 del 1983 e compensava tra le parti le spese di lite. Osservava il Tribunale che non era stata fornita la prova della effettiva attivazione dell'istituto della incentivazione della produttività e, quindi, della effettiva prestazione dell'attività lavorativa al di fuori del normale orario di servizio. Osservava, anche, che il servizio di guardia festivo o notturno era stato retribuito come lavoro straordinario, con le previste maggiorazioni per le l'espletamento in orario notturno o in giornata festiva, con la conseguenza che non poteva essere riconosciuta la speciale indennità per il turno di servizio che si svolga durante le ore notturne o in giornata festiva.
L'originario ricorrente proponeva appello avverso la predetta sentenza, nella parte a lui sfavorevole, deducendo che le prestazioni svolte in plus orario erano documentate con l'attestazione resa dal primario e che doveva ritenersi spettante l'indennità per il servizio prestato in ore notturne e nei giorni festivi.
Resisteva al gravame l'amministrazione sanitaria.
Con memoria dell'8 giugno 2000 l'appellante deduceva che dalla documentazione agli atti del giudizio emergeva un principio di prova in ordine all'attivazione dell'istituto dell'incentivazione; che la sostanziale inottemperanza dell'amministrazione alla sentenza istruttoria emessa nel giudizio di primo grado avrebbe dovuto indurre il Tribunale se non a ritenere provati, ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., i fatti allegati, quanto meno a reiterare l'istruttoria; che, comunque, anche nel presente grado occorreva disporre incombenti istruttori.
DIRITTO
L'appello è infondato.
In via preliminare si osserva che la spettanza del compenso per l'incentivazione della produttività, disciplinato dall'articolo 59 e seguenti del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, presuppone la concreta attivazione dell'istituto anzidetto.
Sotto questo profilo si rileva che la prestazione di servizio in plus orario non costituisce elemento idoneo a dimostrare, nemmeno in via presuntiva, la concreta attivazione dell'istituto.
Tale circostanza è, di per sé, d'ostacolo al riconoscimento della pretesa fatta valere dall'appellante.
La sentenza, quindi, è a tale riguardo immune da vizi.
Per quanto attiene, poi, all'indennità prevista dall'articolo 52 del citato d.P.R. n. 348 del 983, va detto che essa presuppone la turnazione del personale, cioè la prestazione del servizio in modo tale che venga escluso il ricorso al compenso per lavoro straordinario. A fronte della puntuale affermazione contenuta nella sentenza (e cioè che per il servizio in questione il personale aveva percepito il compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro notturno o festivo) l'appellante si è limitato a ribadire il suo diritto all'indennità di cui trattasi, facendo presente che il servizio "non è stato prestato in orario di guardia e compensato a parte".
Tale deduzione, ad avviso della Sezione, non è in alcun modo idonea a ritenere provati i presupposti che determinano l'insorgenza del diritto.
In conclusione l'appello va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l'appello.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 giugno 2000, con l'intervento dei signori
Salvatore Rosa Presidente
Stefano Baccarini Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Marco Lipari Consigliere
Marco Pinto Consigliere estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Marco Pinto F.to Salvatore Rosa
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 20.10.2000.