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Giurisprudenza
n. 11-2000 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 14 novembre 2000 n. 5769 - Pres. Rosa, Est. Meschino - Bandi, Bozi, Verratti, Silva (Avv.ti Viva e Delli Santi) c. Comune di Milano (Avv.ti Surano e Izzo) e nei confronti di Autorimessa Corso Roma srl (Avv.ti Manzi e Di Tolle).

Processo amministrativo - Tutela cautelare previa cauzione - Impugnativa di concessione edilizia - Accoglimento di sospensiva previa cauzione - Appello sulla cauzione - Possibilità.

Può essere riformata in appello una pronuncia cautelare che disponga sia la sospensione dei lavori che una cauzione (nel caso in esame, l'appello e' stato accolto con eliminazione della cauzione) (1).

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(1) Il Consiglio di Stato, ammettendo l'impugnativa del binomio sospensiva-cauzione anche limitatamente a quest'ultima, chiarisce implicitamente che la natura accessoria della cauzione. Il giudizio cautelare si svolge quindi con una doppia valutazione sul danno, articolantesi in giudizio sulla opportunità della sospensiva e giudizio sulla opportunità della cauzione. I due giudizi possono essere separati, sicchè in appello si può avere una riforma solo parziale (nel caso esaminato, sollevando i ricorrenti originari dalla prestazione di una cauzione). (G.S.21.11.2000)

 

 

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR Lombardia - Milano: Sezione II n. 2900/2000, resa tra le parti, concernente annullamento concessione edilizia;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Autorimessa Corso Roma srl, Comune di Milano;

Considerato che il "petitum" resta individuato, ritenuta anche l'assenza di appello incidentale, nella richiesta di annullamento della parte dell'ordinanza impugnata con cui e' disposta la cauzione;

Considerato che, ad un sommario esame, non appaiono sussistenti i presupposti per la disposizione della cauzione di cui all'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971;

P.Q.M.

Accoglie l'appello e annulla l'ordinanza impugnata nella parte in cui dispone cauzione.

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