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Giurisprudenza
n. 11-2000 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 3 novembre 2000 n. 5903 - Pres. Iannotta, Est. Pinto - I.L.E.A. s.p.a. (Avv.ti Giovanni Maria Barcati e Gabriele Pafundi) c. Comune di Genova (Avv.ti Pasquale Germani ed Enrico Romanelli) - (conferma T.A.R. per la Liguria, sezione II, n. 438 del 1993).

Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Diniego di approvazione - Per motivi di pubblico interesse ed in particolare per l'eccessiva onerosità del prezzo - Ammissibilità - Applicabilità del principio anche nel caso di appalto-concorso.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - In materia di appalti pubblici - Omessa presentazione della domanda di partecipazione - Interesse all'impugnazione - Non sussiste.

In materia di contratti della pubblica amministrazione il potere di non aggiudicare ben può trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse (1). In particolare, l'eccessiva onerosità del prezzo indicato nell'offerta dell'impresa costituisce grave motivo di pubblico interesse e giustifica, pertanto, il diniego di approvazione dell'aggiudicazione (2). Tali principi trovano applicazione anche quando l'amministrazione abbia prescelto, per la scelta del contraente, il sistema dell'appalto concorso.

Il soggetto che non ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di aggiudicazione di un appalto non ha interesse ad impugnare gli atti di gara (3).

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(1) Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 1999, n. 1986.

(2) Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 1999, n. 22, relativa ad una gara di appalto di lavori pubblici.

(3) Cons. stato, sez. V, 3 aprile 2000, n. 1909.

 

 

FATTO

Con tre ricorsi proposti dinanzi al TAR per la Liguria la I.L.E.A. Adriano Gionco Industria Legno e Affini s.p.a., già fornitrice di feretri mortuari per l'azienda trasporti funerari del Comune di Genova, chiedeva l'annullamento della deliberazione della giunta municipale di Genova n. 2320 del 30 giugno 1992 con la quale l'amministrazione aveva deciso di non procedere all'aggiudicazione di un lotto posto in gara attraverso la procedura dell'appalto concorso, nonché degli atti della successiva licitazione privata che aveva determinato l'aggiudicazione ad altra impresa della fornitura in questione.

L'adito Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava il primo ricorso e dichiarava inammissibili i restanti due.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società ILEA, deducendo che, avendo l'amministrazione originariamente prescelto, come sistema di aggiudicazione, l'appalto concorso, non avrebbe potuto motivare il diniego di aggiudicazione esclusivamente con riferimento al profilo economico dell'offerta; che sussisteva anche il vizio dello sviamento, in quanto l'amministrazione, contestualmente al diniego di aggiudicazione, ha deciso di proseguire il rapporto in corso con l'ILEA stessa, a condizioni gravose per la società; che il primo giudice aveva errato anche nel dichiarare l'inammissibilità degli altri ricorsi; che, quindi, dovevano essere esaminate le censure svolte a sostegno dei medesimi.

Il Comune di Genova resisteva al gravame.

DIRITTO

L'appello è infondato.

La Sezione ritiene di non doversi discostare dal proprio orientamento secondo il quale in materia di contratti della pubblica amministrazione il potere di non aggiudicare ben può trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse (Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 1999, n. 1986).

Inoltre, va ribadito che l'eccessiva onerosità del prezzo indicato nell'offerta dell'impresa costituisce grave motivo di pubblico interesse e giustifica, pertanto, il diniego di approvazione dell'aggiudicazione (Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 1999, n. 22, relativa ad una gara di appalto di lavori pubblici).

Gli anzidetti principi trovano applicazione anche quando l'amministrazione abbia prescelto, per la scelta del contraente, il sistema dell'appalto concorso.

Cosicchè il diniego di aggiudicazione impugnato in primo grado, e la pronuncia del TAR di rigetto del ricorso proposto contro tale atto, sono immuni dai vizi denunciati.

Del pari va condivisa la pronuncia del TAR con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dei restanti ricorsi proposti in primo grado dalla società ILEA contro gli atti relativi alla licitazione privata esperita dall'amministrazione comunale in seguito al diniego di aggiudicazione.

In via preliminare si osserva che l'infondatezza del primo ricorso determina l'insussistenza della censura di illegittimità derivata fatta valere dall'appellante.

Va anche ribadito che il soggetto il quale non ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di aggiudicazione di un appalto non ha interesse ad impugnare gli atti di gara (Cons. stato, sez. V, 3 aprile 2000, n. 1909).

Né può essere condiviso l'assunto della società appellante secondo il quale, in sostanza, dalla peculiarità della vicenda in esame si trarrebbero elementi per potere derogare al predetto principio.

In conclusione l'appello va rigettato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l'appello.

Condanna la società appellante al pagamento, in favore del Comune di Genova, delle spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in complessive lire 5.000.000 (cinquemilioni).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2000, con l'intervento dei signori

Raffaele Iannotta Presidente

Pier Giorgio Trovato Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Claudio Marchitiello Consigliere

Marco Pinto Consigliere estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Marco Pinto F.to Raffaele Iannotta

Depositata il 3.11.2000.

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