CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - Sentenza 13 novembre 2000 n. 6097 -
Pres. Rosa, Est. Cintioli - Comune di Firenze (Avv.ti Annaluisa Mori dè Paoli, Claudio Visciola ed Elia Clarizia) c. Caselli (n.c.) - (conferma T.A.R. Toscana, 21 novembre 1994 n. 1364).Edilizia ed urbanistica - Oneri di urbanizzazione - Per interventi conformi a piani di lottizzazione convenzionata autorizzati ed approvati prima del 2 dicembre 1966 - Non sono dovuti.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della legge n. 1150 del 1942 (come novellato dall'art. 8, comma 8, della legge n. 765 del 1967) e dell'art. 18 della legge n. 10 del 1977, quando le concessioni edilizie sono rilasciate per interventi conformi a piani di lottizzazione convenzionata autorizzati ed approvati prima del 2 dicembre 1966, deve essere comunque concessa l'esenzione dagli oneri di urbanizzazione ed il costo economico è limitato al contributo di concessione (1).
Il riferimento dell'art. 18, ultimo comma, citato, alle convenzioni previste nella legge n. 765 del 1967 non ha un valore restrittivo, ma intende solo richiamare quelle operazioni di lottizzazione che si siano concluse in conformità alla previsioni legislative. La disposizione non assume, dunque, un contenuto penalizzante della posizione di chi ha perfezionato la lottizzazione in data anteriore alle riforme introdotte dalla legge-ponte, non potendosi evincere un simile contenuto dalla testuale previsione di legge.
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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 1998, n. 206; id., 25 febbraio 1991, n. 177; sez. IV, 15 dicembre 1981, n. 1078; in senso conforme, poiché afferma il principio per cui al momento di approvazione della convenzione lottizzatoria devono essere definiti, senza poterli rimettere poi in discussione, tutti gli aspetti patrimoniali del rapporto, Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 1998, n. 1032.
FATTO
Con il ricorso di primo grado Sergio Caselli ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Firenze, a seguito della domanda di rilascio di concessione edilizia, ha disposto che dovessero essere versati sia il costo di costruzione sia gli oneri di urbanizzazione.
In particolare, il ricorrente aveva chiesto di poter costruire su area risultante da una lottizzazione convenzionata con atto del 30.12.1959, con oneri completamente assolti, sicché riteneva che gli oneri concessori dovessero essere circoscritti alla quota del costo di costruzione, senza prevedere anche l'importo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della legge n.10 del 1977. Tale ultima disposizione, invero, così recita: "Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, già approvati, restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni è subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo le norme della presente legge".
Il T.A.R. ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato l'atto impugnato, stabilendo il principio per cui l'esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione si applica anche alle lottizzazioni convenzionate anteriori al 2.12.1966, nonostante il riferimento testuale del predetto art.18 della legge n.10 del 1977 ai piani di lottizzazione convenzionata disciplinati dall'art. 8 della legge n.765 del 1967.
Ha proposto appello il Comune, nel quale ha nuovamente dedotto la propria tesi, secondo cui il beneficio che riduce il pagamento dovuto per il rilascio della concessione alla quota del costo di costruzione non è applicabile a quelle lottizzazioni che siano state perfezionate anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 8 della citata legge n.765 del 1967. Ciò perché solo con questa legge sono stati previsti specifici obblighi a carico del lottizzante, tra i quali, in primo luogo, l'obbligo di cedere la porzione di area necessaria per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e di pagare le somme necessarie a sostenere altrimenti i costi per l'urbanizzazione. In breve, la ratio della norma che introduce l'esenzione, secondo l'appellante, è quella di non duplicare gli oneri economici previsti per l'urbanizzazione dell'area nei soli confronti di coloro che li avessero già sopportati; circostanza garantita solo nel regime di lottizzazione attuato con la legge-ponte.
Il Comune ritiene, altresì, incongruo il richiamo all'art.28, comma 8, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come novellato dall'art. 8 della legge n.765 del 1967, ai sensi del quale: "sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966". La norma, in oggetto, invero, non avrebbe quella funzione di salvaguardia attribuitagli dal Tribunale e funzionale all'ampliamento dei margini di applicazione del beneficio in discussione.
L'appellato Sergio Caselli non si è costituito.
Nel corso dell'udienza pubblica del 27 giugno 2000 la causa è stata posta in discussione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, poiché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della legge n. 1150 del 1942 (come novellato dall'art. 8, comma 8, della legge n. 765 del 1967) e dell'art. 18 della legge n.10 del 1977, quando le concessioni edilizie sono rilasciate per interventi conformi a piani di lottizzazione convenzionata autorizzati ed approvati prima del 2 dicembre 1966, deve essere comunque concessa l'esenzione dagli oneri di urbanizzazione ed il costo economico è limitato al contributo di concessione (v. Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 1998, n.206; Id., 25 febbraio 1991, n.177; Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 1981, n.1078; in senso conforme, poiché afferma il principio per cui al momento di approvazione della convenzione lottizzatoria devono essere definiti, senza poterli rimettere poi in discussione, tutti gli aspetti patrimoniali del rapporto; Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 1998, n.1032).
Il riferimento dell'art. 18, ultimo comma, citato, alle convenzioni previste nella legge n.765 del 1967 non ha un valore restrittivo, ma intende solo richiamare quelle operazioni di lottizzazione che si siano concluse in conformità alla previsioni legislative. La disposizione non assume, dunque, un contenuto penalizzante della posizione di chi ha perfezionato la lottizzazione in data anteriore alle riforme introdotte dalla legge-ponte, non potendosi evincere un simile contenuto dalla testuale previsione di legge.
Nel caso in esame, oltretutto, non solo la lottizzazione è stata approvata sulla base di apposita convenzione, ma è stata eseguita con l'assunzione di alcuni oneri economici da parte dei proprietari del terreno, consistenti nella costruzione di strade idonee a garantire la viabilità interna e l'accesso alle vie di comunicazione esterne.
Ne segue il rigetto del ricorso.
Non essendosi costituito l'appellato, non v'è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello.
Dichiara non luogo a provvedere sulle spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 giugno 2000, con l'intervento dei signori:
Salvatore Rosa Presidente
Stefano Baccarini Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Marco Lipari Consigliere
Fabio Cintioli Consigliere relatore-est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Fabio Contioli F.to Salvatore Rosa
Depositata il 13 novembre 2000.