CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 14 novembre 2000 n. 6103 -
Pres. Rosa, Est. Lipari - Buttarazzi ed altri (Avv. Biagio Lo Russo) c. Cinelli (Avv. Loreto Gentile), Sottocommissione Elettorale Circondariale di Veroli e Prefettura di Frosinone (Avvocatura dello Stato) - (annulla Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, 21 ottobre 1999, n. 638).Elezioni - Elezioni amministrative - Presentazione delle liste - Moduli recanti le firme dei sottoscrittori - Indicazione grafica del contrassegno della lista - Necessità - Mera descrizione del suo contenuto - Insufficienza.
E' legittima l'esclusione dalle elezioni per il rinnovo di un consiglio comunale del candidato sindaco e della lista collegata, perché, in violazione dell'art. 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, i moduli recanti le firme dei presentatori non contenevano lo stesso contrassegno della lista, ma la mera descrizione verbale del suo contenuto.
Ai sensi del combinato disposto dei comma 3 e 8 art. 32 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (nell'attuale numerazione conseguente all'abrogazione dei comma 1 e 6, da parte dell'art. 34 l. 25 marzo 1993 n. 81), infatti, il contrassegno di lista deve essere apposto sui moduli ivi indicati in modo reale ossia mediante la sua riproduzione grafica e non con la descrizione delle caratteristiche. Ciò al fine di rispettare le esigenze di certezza giuridica connaturale al procedimento elettorale e di evitare, quindi, ogni equivoco in un momento cruciale quale quello della presentazione delle candidature nei comuni (1).
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(1) Consiglio Stato sez. V, 3 maggio 1994, n. 410.
FATTO
La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dagli interessati, ha annullato il provvedimento di cui al verbale n. 68 del 15 maggio 1999, con il quale la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Veroli aveva disposto l'esclusione dalle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Monte San Giovanni Campano del candidato sindaco Gino Roscioli e della lista collegata.
La sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli stessi interessati contro l'atto di proclamazione degli eletti, osservando che, con ordinanza del 27 maggio 1999, il tribunale aveva disposto l'ammissione con riserva della lista alla competizione elettorale, all'esito della quale il sindaco e la lista collegata avevano ottenuto la maggioranza dei voti.
Gli appellanti, consiglieri della lista di minoranza, contestano la decisione del tribunale.
I ricorrenti di primo grado e l'Avvocatura dello Stato resistono al gravame.
DIRITTO
1. In linea preliminare, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità dell'appello. L'impugnativa è proposta dai consiglieri eletti nella lista di minoranza, i quali hanno certamente interesse a contestare la pronuncia di primo grado, al fine di ottenere una diversa composizione del Consiglio. A tale scopo non era affatto necessario impugnare i risultati della competizione elettorale, ma era sufficiente contrastare le decisioni del tribunale, sostenendo la legittimità dell'originario atto di esclusione della lista collegata al candidato sindaco Sig. Roscioli. Infatti, l'eventuale riforma della sentenza di primo grado determinerebbe il venir meno degli effetti della ammissione con riserva disposta dal tribunale, e la conseguente caducazione delle successive operazioni elettorali.
Non è contestabile, poi, che gli appellanti sono parti necessarie del giudizio di primo grado, al quale hanno ritualmente partecipato, quali destinatari della notificazione del ricorso contro l'atto di proclamazione degli eletti. Ne deriva, quindi, che l'appello è tempestivo, non applicandosi, nella specie, la disciplina di cui all'articolo 83/12 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che fa decorrere il termine dell'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio.
2. Nel merito, l'appello è fondato.
Con il provvedimento impugnato in primo grado, di cui al verbale n. 68 del 15 maggio 1999, la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Veroli ha disposto l'esclusione dalle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Monte San Giovanni Campano del candidato sindaco Gino Roscioli e della lista collegata, per asserita violazione delle norme di cui all'articolo 28, comma quarto e 32 comma quarto del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, in quanto i moduli recanti le firme dei presentatori "non recano il contrassegno delle liste".
Secondo il tribunale, l'esclusione è illegittima, in quanto il "contrassegno" può consistere in segni diversi dalla figura e, più in particolare, può essere costituito da una o più parole. Nella specie, i moduli presentati recano la seguente descrizione verbale del contrassegno: "LIBERI E DEMOCRATICI cerchio rappresentante un campo di grano ed un paggio con un libro ed un fascio di spighe. I colori sono arancio blu e giallo".
La tesi del tribunale non può essere condivisa.
La soluzione del giudice di primo grado si collega ad una pronuncia di altro tribunale, secondo il quale la nuova formulazione dell'art. 32 comma 4 t.u. 16 maggio 1960 n. 570 introdotta dall'art. 4 l. 11 agosto 1991 n. 271, che impone ai sottoscrittori delle liste elettorali l'applicazione delle firme su appositi moduli recanti, tra l'altro, il contrassegno di lista, può ritenersi osservato nella sostanza quando il contrassegno stesso venga analiticamente descritto nell'atto di sottoscrizione di lista e nella dichiarazione di presentazione della lista stessa (T.A.R. Basilicata 28 luglio 1993, n. 249).
In senso opposto, tuttavia, la Sezione ha chiarito che, ai sensi del combinato disposto dei comma 3 e 8 art. 32 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (nell'attuale numerazione conseguente all'abrogazione dei comma 1 e 6, da parte dell'art. 34 l. 25 marzo 1993 n. 81) il contrassegno di lista deve essere apposto sui moduli ivi indicati in modo reale ossia mediante la sua riproduzione grafica e non con la descrizione delle caratteristiche. Ciò al fine di rispettare le esigenze di certezza giuridica connaturale al procedimento elettorale e di evitare, quindi, ogni equivoco in un momento cruciale quale quello della presentazione delle candidature nei comuni (Consiglio Stato sez. V, 3 maggio 1994, n. 410).
La formula legislativa non sembra lasciare dubbi di sorta, prescrivendo che i moduli delle firme degli elettori debbano recare lo stesso contrassegno della lista e non la mera descrizione verbale del suo contenuto.
Per contrastare questa conclusione non vale affermare che il "contrassegno" è "mezzo per far riconoscere una cosa o una persona o per distinguerla da altre". La caratteristica propria del contrassegno non può essere ridotta alla sua generica finalità di identificazione della lista elettorale, ma risiede nelle particolari modalità in cui essa si esprime.
Anche sul piano puramente funzionale, poi, l'efficacia espressiva del contrassegno elettorale è certamente superiore a quella della descrizione verbale, consentendo una più immediata riconoscibilità delle candidature.
A ciò si aggiunge poi, che tutta la fase delle operazioni elettorali (pubblicazione dei manifesti con le liste, schede di votazione) contempla i contrassegni delle liste e non la loro espressione con segni verbali.
In senso contrario non potrebbe assumere rilievo la formulazione della legge elettorale, che fa riferimento ad "un modello di contrassegno, anche figurato". Diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, la norma non indica affatto l'equivalenza fra il disegno e la sua descrizione verbale, ma stabilisce semplicemente che il contrassegno può risolversi anche in una sigla o in una o più parole, senza alcuna particolare elaborazione figurativa. Ma, anche in tali eventualità, il contrassegno resta nettamente distinto dalla espressione letterale del suo contenuto.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, la scritturazione del contrassegno verbale non è affatto idonea a garantire il risultato voluto dalla norma. Basta osservare che, nel caso di specie, la descrizione del contrassegno è contenuta nella parte inferiore del foglio di presentazione delle candidature ed è espressa con grafia minuta e di non immediata leggibilità. Il contrassegno, invece, consente una inequivoca e certa riconoscibilità della candidatura.
Ne consegue, quindi, la legittimità dell'operato della Commissione elettorale e l'infondatezza dell'originario ricorso.
In definitiva, quindi, l'appello deve essere accolto, con la conseguente riforma della pronuncia impugnata.
Per effetto della reiezione dell'originario ricorso, resta priva di effetto l'ammissione con riserva della lista esclusa dalla commissione elettorale, disposta in sede cautelare dal tribunale, con ordinanza n. 257 del 27 maggio 1999. Ne consegue anche il travolgimento degli effetti delle operazioni elettorali svolte.
Le spese possono essere compensate.
Per Questi Motivi
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, e, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado, compensando le spese;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 ottobre 2000, con l'intervento dei signori:
Salvatore Rosa - Presidente
Stefano Baccarini - Consigliere
Aldo Fera - Consigliere
Marco Lipari - Consigliere Estensore
Marco Pinto - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Marco Lipari F.to Salvatore Rosa
Depositata il 14.11.2000.