CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 14 novembre 2000 n. 6104
- Pres. ROSA, Est. BACCARINI - Marcantonini (Avv. Alarico Mariani Marini) c. Benedetti (Avv. Carlo Rienzi), Comune di Bettona ed altri (n.c.) e Camilletti (Avv. Alarico Mariani Marini) - (annulla TAR Umbria, 1 febbraio 2000, n. 40).Il giudicato interno può formarsi su un capo non impugnato della statuizione, capace di comportare una parziale soccombenza della parte con conseguente necessità della relativa impugnazione, non già su un argomento, sia pure di rilievo, posto nella sentenza impugnata a sostegno della decisione (1).
La lacerazione del plico contenente le schede valide di una sezione elettorale, in mancanza di concreti elementi che possano indurre la convinzione di una effettiva manomissione del materiale elettorale, è irrilevante ai fini della veridicità del materiale stesso (2).
Il principio di strumentalità delle forme richiede che il pericolo di alterazione del risultato della volontà popolare abbia carattere di concretezza: diversamente opinando, qualsiasi inosservanza di disposizioni del procedimento elettorale implicherebbe automaticamente la nullità delle operazioni elettorali.
Secondo le disposizioni di cui all'art. 5, 4º comma, l. 25 marzo 1993 n. 81 e all'art. 5 d.p.r. 28 aprile 1993 n. 132, è legittimo l'annullamento del voto qualora la preferenza ad un candidato di lista diversa sia stata espressa non nel riquadro della lista votata con segno di croce, bensì nel riquadro di differente lista (3).
E' da considerare nulla la preferenza espressa con il solo prenome del candidato prescelto, in quanto l'art. 57, 3º comma, d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 stabilisce che la preferenza stessa dev'esser manifestata con chiarezza, cioè con l'indicazione del prenome e del cognome del candidato (4). Diversa è invece la situazione del voto espresso con l'indicazione di prenomi non riferibili ad alcun candidato, in quanto tali costituenti segni di riconoscimento.
Per il principio della strumentalità delle forme la mancata indicazione degli estremi cronologici della chiusura delle operazioni non comporta la nullità delle stesse.
Per il principio della strumentalità delle forme va ritenuto che la circostanza secondo cui le schede bianche siano state vidimate con il timbro della sezione non immediatamente non comporta l'annullamento.
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(1) Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2000, n. 2424; Cass., 10 gennaio 1984, n. 183.
(2) Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 1993, n. 470; nello stesso senso, sez. V, 21 ottobre 1991, n. 1253. Ha aggiunta la Sez. V che
(3) Cons. Stato, sez. V, 18 agosto 1997, n. 923.
(4) Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 1996, n. 1176.
F A T T O
Con ricorso al Tar dell'Umbria la sig.ra Simonetta Benedetti, candidata alle elezioni amministrative per l'elezione del sindaco del Comune di Bettona, le cui votazioni si erano svolte il 13 giugno 1999 e al cui esito era risultato eletto il sig. Mario Marcantonini della lista Spiga di Grano, che aveva conseguito un voto in più rispetto alla lista Girasole cui apparteneva la ricorrente, impugnava le operazioni elettorali.
Deduceva, con cinque motivi, numerose irregolarità che, a suo dire, avrebbero ostacolato l'effettivo accertamento della volontà popolare.
Resisteva al ricorso il sig. Marcantonini che proponeva altresì ricorso incidentale, lamentando irregolarità che si sarebbero verificate a danno della lista di appartenenza.
Il Tar adito, disposta la verificazione del materiale elettorale, definiva il giudizio con sentenza 1 febbraio 2000, n. 40, con cui accoglieva il ricorso per il fatto che il plico contenente le schede e le tabelle di scrutinio della sezione n. 4 era risultato lacerato lateralmente per l'intera altezza, annullando le operazioni elettorali.
Avverso tale sentenza propone appello il sig. Marcantonini, con ricorso notificato il 21 febbraio 2000, con un unico articolato motivo.
Resiste all'appello, riproponendo altresì con appello incidentale i motivi di ricorso di primo grado rimasti assorbiti, la sig.ra Benedetti.
Si sono costituiti per aderire all'appello principale Camilletti Renzo ed i litisconsorti indicati in epigrafe.
All'odierna udienza, uditi i difensori delle parti, il ricorso è passato in decisione.
D I R I T T O
1.L'appellante principale sottopone a critica la sentenza impugnata che ha annullato le operazioni elettorali in quanto il plico contenente le schede e le tabelle di scrutinio della sezione n. 4 era risultato lacerato lateralmente per l'intera altezza.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale formulata all'udienza dal difensore dell'appellata sotto il profilo dell'omessa impugnazione dell'argomento della sentenza impugnata consistente nel pericolo di manomissioni e sostituzioni di schede.
Indipendentemente dal fatto che l'appello principale ha censurato, alle pagine 9 e 10, il predetto argomento, va più in generale osservato che il giudicato interno può formarsi su un capo non impugnato della statuizione, capace di comportare una parziale soccombenza della parte con conseguente necessità della relativa impugnazione, non già su un argomento, sia pure di rilievo, posto nella sentenza impugnata a sostegno della decisione (Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2000, n. 2424; Cass., 10 gennaio 1984, n. 183).
2. Nel merito, l'appello principale è fondato.
Circa le disposizioni che prescrivono la chiusura e suggellazione del materiale elettorale, la giurisprudenza ha segnalato che la lacerazione del plico contenente le schede valide di una sezione elettorale, in mancanza di concreti elementi che possano indurre la convinzione di una effettiva manomissione del materiale elettorale, è irrilevante ai fini della veridicità del materiale stesso (C. Stato, sez. V, 1 aprile 1993, n. 470; nello stesso senso, sez. V, 21 ottobre 1991, n. 1253).
Nella specie, le modalità di lacerazione del plico non denotavano di per sé in maniera univoca che tale lacerazione fosse di origine dolosa piuttosto che accidentale: anche l'appellata, del resto, non ha potuto formulare al riguardo che mere congetture.
Né sono stati riscontrati altri elementi idonei a sorreggere il convincimento dei primi giudici circa la possibilità di una effettiva manomissione del materiale elettorale.
Anzi, il fatto che in sede di verificazione sia stata rinvenuta tra le schede annullate della sezione di riferimento una scheda valida votata per l'attuale appellante principale non conforta l'assunto dell'appellata circa la preordinazione della pretesa manomissione all'interesse elettorale del suo avversario.
Contrariamente poi a quanto ritenuto dai primi giudici, né verbali né tabelle di scrutinio erano contenuti esclusivamente nel plico rinvenuto lacerato: un altro esemplare degli stessi, infatti, era contenuto in diversi plichi, regolarmente chiusi e sigillati, così da rendere l'ipotetica manomissione del primo plico inutile.
Nemmeno rileva il pericolo, adombrato dall'appellata, che la manomissione abbia ad oggetto interventi di validazione di schede contestate.
Il principio di strumentalità delle forme, infatti, richiede che il pericolo di alterazione del risultato della volontà popolare abbia carattere di concretezza: diversamente opinando, qualsiasi inosservanza di disposizioni del procedimento elettorale implicherebbe automaticamente la nullità delle operazioni elettorali.
Pertanto, il motivo di ricorso di primo grado concernente la lacerazione del plico delle schede della sezione n. 4 era infondato e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto.
2. L'accoglimento dell'appello principale implica l'esame dell'appello incidentale, con cui vengono riproposti i motivi assorbiti del ricorso di primo grado.
Va preliminarmente osservato che per questa parte oggetto del giudizio sono esclusivamente i motivi di primo grado assorbiti, così come riproposti in appello.
Come già osservato dalla sentenza di primo grado a pag. 4, a nulla rilevano i vizi delle operazioni di scrutinio che i funzionari incaricati della verificazione hanno evidenziato al di fuori dell'ambito dei motivi di ricorso proposti.
3. Con il primo motivo l'appellante incidentale deduce la nullità delle operazioni elettorali in quanto in tre delle quattro sezioni elettorali non sarebbero state adottate misure per la custodia della sala di votazione.
Il motivo è infondato.
L'appellante incidentale desume la mancata emanazione di disposizioni a custodia della sala dalla mancata verbalizzazione delle stesse.
Indipendentemente dall'avveramento dei fatti denunciati, è assorbente che, come segnalato dalla giurisprudenza, in forza del principio di strumentalità delle forme in materia di procedimento elettorale, non comporta nullità delle operazioni l'omessa compilazione del verbale nelle parti referentisi alle disposizioni impartite dal presidente relativamente alla custodia della sala, al rinvio delle operazioni di spoglio e di scrutinio e alla ripresa delle dette operazioni (sez. V, 8 aprile 1997, n. 337).
4. Con il secondo motivo l'appellante incidentale lamenta che in due schede votate per la lista Girasole con voti di preferenza per candidati di altra lista siano stati annullati i voti di lista, in luogo di considerare inefficaci i voti di preferenza.
Il motivo è infondato.
La verificazione espletata ha evidenziata una sola scheda - nella sezione n. 1 - votata nel modo indicato dall'appellante incidentale e in particolare con crocesegno sul contrassegno della lista Girasole e voto di preferenza al candidato Zietta della lista Spiga di grano accanto al corrispondente contrassegno non barrato.
Ma al riguardo la giurisprudenza ha segnalato che secondo le disposizioni di cui all'art. 5, 4º comma, l. 25 marzo 1993 n. 81 e all'art. 5 d.p.r. 28 aprile 1993 n. 132, è legittimo l'annullamento del voto qualora la preferenza ad un candidato di lista diversa sia stata espressa non nel riquadro della lista votata con segno di croce, bensì nel riquadro di differente lista (sez. V, 18 agosto 1997, n. 923).
5. Con il terzo motivo l'appellante incidentale lamenta che nelle sezioni n. 1 e n. 3 alcuni voti di preferenza a candidati della lista Spiga di grano siano stati espressi con l'indicazione del solo prenome.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza invocata dall'appellante incidentale al fine di dedurre la nullità del voto di lista nelle circostanze predette, anziché la mera inefficacia del voto di preferenza, è inconferente.
Secondo sez. V, 27 settembre 1996, n. 1176, infatti, è nulla la preferenza espressa con il solo prenome del candidato prescelto, in quanto l'art. 57, 3º comma, d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 stabilisce che la preferenza stessa dev'esser manifestata con chiarezza, cioè con l'indicazione del prenome e del cognome del candidato.
Diversa è invece la situazione del voto espresso con l'indicazione di prenomi non riferibili ad alcun candidato, in quanto tali costituenti segni di riconoscimento: situazione che qui però non ricorre.
La verificazione non ha confermato l'esistenza nella sezione n.1 di una scheda votata per la lista Spiga di grano con l'aggiunta della sillaba SI.
Quanto alla scheda votata per la lista Spiga di grano contenente un segno forse consistente in un numero, il fatto che il voto di preferenza di esprima con l'indicazione del cognome del candidato, ai sensi dell'art. 5, comma 4, l. n. 81/93, non significa che l'apposizione di un segno forse consistente in un numero denoti inoppugnabilmente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere.
6. Con il quarto motivo l'appellante incidentale lamenta che nei verbali delle sezioni 1, 2 e 4 non siano indicati l'ora e il giorno di chiusura delle operazioni elettorali e che i verbali medesimi non siano sottoscritti dal presidente e da almeno due scrutatori.
Anche questo motivo è infondato: per il principio della strumentalità delle forme la mancata indicazione degli estremi cronologici della chiusura delle operazioni, infatti, non comporta la nullità delle stesse.
Quanto alla censura di mancata sottoscrizione del verbale, questa è infondata in fatto, come risulta dai documenti agli atti.
7. Infondato è anche il quinto motivo, con cui l'appellante incidentale lamenta che nelle sezioni n. 2 e n. 3 le schede bianche siano state vidimate con il timbro della sezione non immediatamente.
Anche in questo caso per il principio della strumentalità delle forme va respinta una censura che, pur essendo fondata su dichiarazioni dei rappresentanti di lista, non deduce alcuna effettiva e concreta manomissione delle schede bianche.
8. Per quanto detto sub 2, sono inammissibili le censure svolte in memoria circa schede elettorali evidenziate in sede di verificazione ma non costituenti oggetto di rituali censure in primo grado.
Per le suesposte considerazioni, l'appello principale va accolto e l'appello incidentale va respinto.
Restano conseguentemente assorbiti i motivi del ricorso incidentale di primo grado, riproposti in via subordinata dall'appellante principale.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V), definitivamente pronunciando:
1) Accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto dinanzi al Tar;
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 31 ottobre 2000 dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Salvatore Rosa Presidente
Stefano Baccarini Consigliere estensore
Aldo Fera Consigliere
Marco Lipari Consigliere
Marco Pinto Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Stefano Baccarini f.to Salvatore Rosa
Depositata il 14.11.2000.