CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 30 novembre 2000 n. 6354 - Pres. Iannotta, Est. Marchitiello - Inglese (Avv. Pasquale Medina) c. Comune di Conversano (Avv. Enrico Follieri) e TRA.DE.CO. s.r.l. (Avv. Luigi Volpe) - (conferma T.A.R. della Puglia-Bari, II Sezione, 24 dicembre 1993, n. 1164).
Atto amministrativo - Atto di autotutela - Adozione - Competenza - Spetta allo stesso organo che ha adottato l'atto da ritirare.
Comune e Provincia - Competenza - Nomina commissione giudicatrice di una gara di appalto - Rientra nella generale competenza della Giunta.
Contratti della P.A. - Gara - Richiesta da parte della Commissione di gara di alcuni dati agli uffici comunali - Nel caso in cui i dati non siano stati forniti e non siano richiesti dal bando di gara - Successiva aggiudicazione - Legittimità.
L'atto di autotutela, come espressione dello stesso potere di cui è emanazione il provvedimento che ne costituisce l'oggetto, può essere adottato solo dall'organo titolare del potere, che è di regola lo stesso che ha emanato l'atto da ritirare (1).
Deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 32, lett. m), della legge n. 142 del 1990, la nomina della commissione di un appalto non rientri tra gli atti di competenza del Consiglio comunale, ma, in mancanza di una diversa espressa attribuzione della legge o dello Statuto del Comune, tra i provvedimenti adottabili dalla Giunta Municipale, organo di gestione a competenza generale, ovvero dagli altri organi dell'ente, se a questi ultimi risultano espressamente riservati dalla legge o attribuiti dallo Statuto del Comune.
Legittimamente la commissione aggiudicatrice di un appalto pubblico, dopo avere chiesto ai competenti uffici comunali dei dati ritenuti necessari per la valutazione delle offerte (caratteristiche topografiche e demografiche del territorio comunale, orari dei mercati giornalieri, ecc.), procede ugualmente a valutare le offerte, anche nel caso non abbia ottenuto i dati richiesti, ove dall'esame degli atti emerga che la commissione non si sia vincolata all'acquisizione di tali dati per la valutazione delle offerte.
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(1) Cons. Stato, Sez. V, 30 giugno 1995, n. 955; 27 aprile 1971, n. 390; 7 novembre 1969, n. 1184.
FATTO
Il Sig. Pietro Inglese, titolare della Impresa Sud Servizi, mandataria dell'A.T.I. costituita fra la stessa Sud Servizi, l'Impresa "La Belvedere " di Migliorino Miria e la C.I.A.S., s.c.a.r.l., impugnava la deliberazione del Consiglio comunale di Conversano del 28.7.1992, n. 1530.
Il Comune, con tale deliberazione, aveva aggiudicato alla Soc. TRA.DE.CO., s.r.l., l'appalto concorso per l'affidamento in concessione del servizio di igiene urbana e servizi complementari nel territorio comunale per la durata di anni nove espletato con i criteri previsti dall'art. 15, lett. b), della legge n. 113 del 1981 a favore dell'offerta economicamente più favorevole in base agli elementi indicati nella lettera d'invito.
Il Sig. Inglese, impugnando anche tutti gli atti della procedura di gara, deduceva due motivi: 1) illegittimità della deliberazione della Giunta Municipale del 31.1.1992, n. 50, che aveva modificato la composizione della Commissione giudicatrice, ritenendola illegittima, sostituendo come componente il Vice Segretario Generale del comune al Sindaco, in quanto la modifica della originaria composizione della commissione spettava, secondo i principi che reggono l'autotutela allo stesso organo che aveva adottato l'atto annullato e, quindi, al Consiglio comunale che aveva stabilito l'originaria composizione con la deliberazione del 12.10.1991, n. 76; 2) eccesso di potere, in quanto la commissione giudicatrice della gara, pur non avendo ricevuto i dati ritenuti necessari alla comparazione delle offerte richiesti ai competenti uffici comunali, aveva proceduto ugualmente all'aggiudicazione dell'appalto.
Si costituivano in giudizio, opponendosi all'accoglimento del ricorso, il Comune di Conversano e l'Impresa TRA.DE.CO., s.r.l.
Il T.A.R. della Puglia, Sede di Bari, II Sezione, con la sentenza del 24.12.1993, n. 1164, respingeva il ricorso.
Appella il Sig. Inglese che, riproponendo i motivi già dedotti in primo grado, chiede la riforma della sentenza.
Resistono all'appello il Comune di Conversano e la Soc. TRA.DE.CO., s.r.l.
All'udienza pubblica dell'11.7.2000 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Il primo dei due motivi di appello è infondato.
Il Consiglio comunale del Comune di Conversano, con la deliberazione del 12.10.1991, n. 76, contestualmente alla determinazione di appaltare il servizio pubblico di igiene urbana, ha proceduto anche alla nomina della commissione giudicatrice della gara ed ha chiamato il sindaco a farne parte.
La deliberazione, in contrasto, per tale ultimo profilo, con l'art. 51, comma 2, della legge n. 142 del 1990, che pone il principio della separazione fra attività di indirizzo politico e poteri amministrativi di gestione, è stata modificata dalla Giunta Municipale, con la deliberazione del 31.1.1992, n. 50, che ha sostituito il sindaco, nominando al suo posto il Vice Segretario Generale del comune.
Con il motivo in esame, l'appellante, reiterando una censura già respinta in primo grado, sostiene la illegittimità di tale deliberazione in quanto, in base ai principi sull'autotutela dell'amministrazione, alla sostituzione del sindaco avrebbe dovuto provvedere il Consiglio comunale, che aveva deliberato la originaria composizione della commissione, e non la Giunta Municipale.
Ritiene la Sezione, traendo il principio da propri precedenti in materia (V, 30.6.1995, n. 955; 27.4.1971, n. 390; 7.11.1969, n. 1184), che l'atto di autotutela, come espressione dello stesso potere di cui è emanazione il provvedimento che ne costituisce l'oggetto, non può essere adottato che dall'organo titolare del potere.
La nomina della commissione giudicatrice di un appalto non rientra tra gli atti di competenza del Consiglio comunale, ma, in mancanza di una diversa espressa attribuzione della legge o dello Statuto del Comune, tra i provvedimenti adottabili dalla Giunta Municipale.
L'art. 32 della legge n. 142 del 1990, alla lett. m), limita la competenza del Consiglio comunale (" ha competenza limitatamente") alla sola deliberazione degli appalti, "quando non siano stati già espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio". Gli atti attuativi degli appalti, tra cui la nomina della commissione giudicatrice di una gara, sono di competenza della Giunta Municipale, organo di gestione a competenza generale, ovvero di altri organi dell'ente, se a questi ultimi risultano espressamente riservati dalla legge o attribuiti dallo Statuto del comune. Dispone, infatti, l'art. 35 della legge n. 142 del 1990 che: "la giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti".
E' infondato anche il secondo motivo di appello.
L'appellante ha ravvisato nel comportamento della commissione giudicatrice della gara la violazione di prescrizioni autolimitatrici perché la commissione, dopo avere chiesto ai competenti uffici comunali dei dati ritenuti necessari per la valutazione delle offerte (caratteristiche topografiche e demografiche del territorio comunale, orari dei mercati giornalieri, ecc.) ha proceduto ugualmente a valutare le offerte, sebbene non avesse ottenuto i dati richiesti.
Ritiene invece la Sezione che la commissione abbia ritenuto di acquisire elementi di fatto, inerenti alle effettive esigenze del servizio da appaltare, per avere un quadro più articolato e approfondito della situazione reale utile ai fini del giudizio e non per darsi nuovi criteri di valutazione delle offerte.
Né dal verbale della seduta della commissione del 23.3.1992, in cui si è prospettata la esigenza di acquisire i suddetti dati, né dalla nota del presidente della commissione diretta agli uffici comunali, con la quale la richiesta dei dati è stata effettuata, emerge che la commissione si sia vincolata all'acquisizione di tali dati per la valutazione delle offerte, modificando con ciò anche gli originari criteri di valutazione già stabiliti dal capitolato di gara e dalla lettera di invito.
La mancata acquisizione dei dati, pertanto, non ha inciso minimamente sul prosieguo della gara e l'aggiudicazione è stata regolarmente effettuata sulla base dei criteri fissati dal capitolato di gara, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 12.10.1991, n. 76 e dalla lettera d'invito.
Deve anzi aggiungersi che, contrariamente all'assunto dell'appellante, la commissione sarebbe incorsa in illegittimità se, una volta ottenuti i dati richiesti, avesse valutato le offerte fondando su di essi il proprio giudizio e disattendendo di conseguenza i criteri già fissati dall'amministrazione con il capitolato di gara e con la lettera d'invito e ciò principalmente se si tiene presente che, all'atto della richiesta dei dati di cui sopra, alcuni plichi contenenti le relazioni progettuali e i dati tecnici delle offerte erano stati già aperti e si erano già "appuntati gli elementi di giudizio da comparare con le offerte di altre ditte concorrenti" in apposite schede di valutazione (verbali dell'11.3.1992, del 16.3.1992, del 17.3.1992).
In conclusione, l'appello per l'infondatezza dei due motivi su cui è articolato, va respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l'appello.
Compensa le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella Camera di Consiglio tenutasi l'11.7.2000, con l'intervento dei signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Stefano Baccarini Consigliere
Pier Giorgio Trovato Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Est.
Vincenzo Borea Consigliere
Depositata il 30 novembre 2000.