CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 30 novembre 2000 n. 6361 - Pres. Iannotta, Est. Pinto - F.lli Piemontese e C. s.n.c. (avv. De Bellis) c. Armillotta ed altro (Avv. Follieri) e Comune di Mattinata (avv. Matteo Giuffreda) e Regione Puglia (avv. Carlo Schiavoni) - (conferma T.A.R. Puglia-Bari, sent. n. 56 del 1995).
1. Giustizia amministrativa - Legittimazione attiva - Nel caso di installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburante - Legittimazione dei proprietari dei terreni circostanti o dei titolari di altri impianti - Sussiste - Ragioni.
2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Distanze dal nastro stradale - Disciplina prevista dal codice della strada - Fasce di rispetto e pertinenze stadali - Distinzione - Inapplicabilità alle prime della disciplina prevista per le seconde.
3. Autorizzazione e concessione - Impianti di distributore carburante - Mancata previsione nello strumento urbanistico di appositi siti per l'ubicazione dei nuovi impianti - Disciplina applicabile - Individuazione.
4. Autorizzazione e concessione - Impianti di distributore carburante - Trasferimenti coatti - Disciplina prevista dall'art. 18 della legge regione Puglia n. 13 del 1990 - Interpretazione.
5. Ambiente - Nulla osta ambientale - Obbligo di motivazione - Sussiste anche nel caso di provvedimento positivo - Motivazione meramente tautologica e di stile - Illegittimità.
1. La vicinanza spaziale rispetto ad un autorizzando impianto di distribuzione di carburante (derivante dalla titolarità di altro impianto di distribuzione di carburante o dalla proprietà di un altro bene) costituisce sufficiente elemento per legittimare l'impugnazione degli atti aventi ad oggetto la localizzazione dell'impianto, tenuto peraltro conto che, nell'azione amministrativa, l'interesse pubblico non è d'ostacolo alla compresenza di interessi privati, meritevoli di tutela.
2. Il codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) distingue tra fasce di rispetto stradali (disciplinate dagli articoli 16, 17 e 18) e pertinenze stradali (articolo 24). Le prime non possono in alcun modo essere assimilate alle seconde, con la conseguenza che per esse è inapplicabile la relativa disciplina.
3. Nel caso in cui lo strumento urbanistico, contrariamente a quanto previsto dalla legge (nella specie si trattava della legge regione Puglia n. 13 del 1990), non preveda ubicazioni idonee su cui permettere l'installazione dei nuovi impianti di distribuzione del carburante, è da ritenere applicabile la disciplina generale prevista per gli interventi edilizi; in particolare, l'indice planivolumetrico del nuovo impianto va calcolato prendendo in considerazione quanto previsto dal vigente strumento urbanistico per la zona in cui esso va installato.
4. L'articolo 18 della legge regione Puglia n. 13 del 1990 (il quale prevede che il trasferimento di un solo impianto di distribuzione carburanti nell'ambito dello stesso comune "può essere autorizzato solo previa rinuncia alla concessione di almeno due impianti, fatti savi i trasferimenti coatti derivanti da determinazioni di organismi pubblici e quelli decisi dal Comune con il piano di razionalizzazione di cui al successivo articolo 30 per riposizionamenti limitati al solo territorio comunale"), va interpretato nel senso che il Comune possa disporre trasferimenti coatti solo con il piano di razionalizzazione. In altri termini la previsione - generale - di un trasferimento coatto disposto da "organismi pubblici" non concerne i comuni, per i quali vale solo la previsione speciale che lega il trasferimento coatto all'adozione di un piano di razionalizzazione.
5. In materia di tutela delle bellezze naturali, se è vero che una motivazione adeguata occorre quando viene adottato dall'amministrazione un provvedimento negativo alla realizzazione di un edificio in zona soggetta a vincolo panoramico, si deve tuttavia ammettere che la motivazione, sia pure sintetica, è necessaria anche quando viene rilasciato il nulla osta, giacchè se nel primo caso si deve porre l'interessato nella condizione di adeguarsi alle osservazioni e di difendersi nell'apposita sede, nel secondo tutti i cittadini sono portatori dell'interesse a difendere il patrimonio paesaggistico (1). E' pertanto illegittimo il nulla osta in materia ambientale nel quale la motivazione è del tutto tautologica e di stile; tale motivazione, quindi, non consente di ricavare dal provvedimento anche gli elementi di fatto e le valutazioni che hanno indotto l'amministrazione alla determinazione conclusiva.
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(1) Cons. Stato, sez. VI, 19 luglio 1996, n. 968.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R. per la Puglia, su ricorso di alcuni privati, annullava la concessione edilizia n. 44 /1993 rilasciata dal Sindaco di Mattinata il 7 dicembre 1993 alla Fratelli Piemontese s.n.c. per installare un distributore di carburante, il decreto dell'assessore regionale pugliese all'industria, commercio ed artigianato del 23 dicembre 1993 con il quale la predetta società era stata autorizzata a trasferire il proprio impianto in altra zona del Comune di Mattinata ove, appunto, era stata rilasciata la citata concessione edilizia e la delibera della giunta regionale pugliese n. 3070 del 27 luglio 1993, nella parte in cui rilasciava il nulla osta paesaggistico per l'installazione del distributore di carburante. Osservava il Tribunale che la concessione edilizia era illegittima per violazione del piano di fabbricazione, a mente del quale il suolo di ubicazione dell'impianto aveva come destinazione "fascia di rispetto stradale" ed indice di fabbricabilità 0,01 metri cubi per metro quadrato, nonché per la mancanza di indicazioni progettuali su estensione dell'area, superficie coperta e cubatura, mancanza -questa- ancor più significativa giacchè l'intervento prevedeva quattro locali a servizio dell'impianto di cui almeno due non aventi natura pertinenziale; che l'autorizzazione al trasferimento non avrebbe potuto essere rilasciata in assenza di un piano di razionalizzazione; che il nulla osta paesaggistico era stato rilasciato con una motivazione tautologica e di stile.
Avverso la predetta sentenza proponevano separati appelli la F.lli Piemontese s.n.c., il Comune di Mattinata e la Regione Puglia.
Si costituivano in giudizio, per resistere al gravame, due degli originari ricorrenti.
DIRITTO
In via preliminare va disposta la riunione degli appelli, proposti contro la medesima sentenza.
Gli appelli sono infondati.
In via preliminare va esaminato il primo motivo dell'appello della regione Puglia, con il quale si ripropone l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, già disattesa dal T.A.R.. Il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la vicinitas fisico-spaziale potesse essere elemento sufficiente per rendere ammissibile il ricorso. Invece, tale rilevo comproverebbe che gli originari ricorrenti erano privi di interesse legittimo; che uno di essi è titolare di un distributore posto al di fuori del centro abitato ed al servizio di correnti di traffico diverse; che i restanti ricorrenti dovevano ritenersi "gratificati" dall'installando distributore; che, comunque, essendo il trasferimento dell'impianto originato da ragioni di pubblico interesse, non sarebbe possibile ipotizzare l'esistenza di un interesse privato preminente e connesso.
Il motivo è infondato.
Va premesso che, nell'azione amministrativa, l'interesse pubblico non è d'ostacolo alla compresenza di interessi privati, meritevoli di tutela.
Come ha sottolineato il primo giudice la vicinanza spaziale (derivante dalla titolarità di altro impianto di distribuzione di carburante o dalla proprietà di un altro bene) costituiscono sufficienti elementi per legittimare l'impugnazione degli atti aventi ad oggetto la localizzazione dell'impianto.
In primo luogo (primo e terzo motivo dell'appello della società f.lli Piemontese; secondo e terzo motivo dell'appello della regione Puglia; prima e seconda censura del Comune di Mattinata) si deduce, a sostegno della legittimità della concessione edilizia annullata dal T.A.R., che, ai sensi dell'articolo 24 del codice della strada, gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere ubicati nella fascia di rispetto stradale. Né avrebbe rilievo la circostanza che, in difformità da quanto previsto dall'articolo 6 della legge regione Puglia n. 13 del 1990, negli strumenti urbanistici comunale non fosse prevista la localizzazione degli impianti di distribuzione. Infine i manufatti destinati ad attrezzare la stazione di servizio non avrebbero potuto essere considerati nel calcolo della volumetria realizzabile.
I motivi sono infondati.
Come ha correttamente osservato il giudice di primo grado, il codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) distingue tra fasce di rispetto stradali (disciplinate dagli articoli 16, 17 e 18) e pertinenze stradali (articolo 24). Le prime non possono in alcun modo essere assimilate alle seconde, con la conseguenza che per esse è inapplicabile la relativa disciplina.
Va anche osservato che la legge regione Puglia n. 13 del 1990, all'articolo 6, dispone che i comuni debbano prevedere, nei propri strumenti urbanistici generali, ubicazioni idonee su cui permettere l'ubicazione degli impianti. Il che, nel caso in esame, non è avvenuto. Cosicchè si rende applicabile la disciplina generale prevista per gli interventi edilizi.
Nel caso in esame la concessione edilizia prevede l'ubicazione dell'impianto di distribuzione di carburanti in zona qualificata, dal programma di fabbricazione, "fascia di rispetto stradale", con indice di fabbricabilità 0,01 metri cubi per metro quadrato.
E' pure di rilievo la circostanza che la concessione è stata rilasciata nonostante la mancanza di elementi sulla effettiva cubatura prevista nel progetto, in relazione alla superficie disponibile, con la conseguenza che non viene reso possibile il puntuale controllo del rispetto dell'indice di fabbricabilità surrichiamato.
5. Si deve ora procedere all'esame delle doglianze formulate con riferimento al capo della sentenza avente ad oggetto il trasferimento dell'impianto (terzo motivo dell'appello della società f.lli Piemontese, terza censura dell'appello del Comune, quarto motivo dell'appello della regione Puglia). Il trasferimento coatto di distributore può derivare o da determinazioni di organismi pubblici o dal piano di razionalizzazione comunale. Nel caso in esame, quindi, la giunta comunale (quale organismo pubblico) bene poteva determinare il trasferimento; né si rendeva necessario un piano di razionalizzazione, tenuto conto del fatto che nel territorio comunale sono presenti due soli impianti.
Il motivo è infondato.
L'articolo 18 della citata legge regione Puglia n. 13 del 1990 prevede che il trasferimento di un solo impianto nell'ambito dello stesso comune "può essere autorizzato solo previa rinuncia alla concessione di almeno due impianti, fatti savi i trasferimenti coatti derivanti da determinazioni di organismi pubblici e quelli decisi dal Comune con il piano di razionalizzazione di cui al successivo articolo 30 per riposizionamenti limitati al solo territorio comunale".
Ritiene la Sezione, in aderenza all'orientamento assunto dal T.A.R., che il Comune possa disporre trasferimenti coatti solo con il piano di razionalizzazione. In altri termini la previsione -generale- di un trasferimento coatto disposto da "organismi pubblici" non concerne i comuni, per i quali vale solo la previsione speciale che lega il trasferimento coatto all'adozione di un piano di razionalizzazione.
Cosicchè, nel caso in esame, la Regione non avrebbe potuto autorizzare il trasferimento fondandosi su una determinazione comunale non derivante dal piano di razionalizzazione anzidetto.
6. Con ulteriore motivo di gravame (quarto motivo dell'appello della società F.lli Piemontese e quinto della regione Puglia) si lamenta l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha annullato il nulla osta paesistico per difetto di motivazione.
Il motivo è infondato.
In materia di tutela delle bellezze naturali, se è vero che una motivazione adeguata occorre quando viene adottato dall'amministrazione un provvedimento negativo alla realizzazione di un edificio in zona soggetta a vincolo panoramico, si deve tuttavia ammettere che la motivazione, sia pure sintetica, è necessaria anche quando viene rilasciato il nulla osta, giacchè se nel primo caso si deve porre l'interessato nella condizione di adeguarsi alle osservazioni e di difendersi nell'apposita sede, nel secondo tutti i cittadini sono portatori dell'interesse a difendere il patrimonio paesaggistico (Cons. Stato, sez. VI, 19 luglio 1996, n. 968).
Nel caso in esame, come ha rilevato il primo giudice, la motivazione del nulla osta è del tutto tautologica e di stile, e contrasta con la necessità che dal provvedimento si ricavino anche gli elementi di fatto e le valutazioni che hanno indotto l'amministrazione alla determinazione conclusiva.
In conclusione, gli appelli vanno rigettati.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunisce gli appelli e li rigetta.
Condanna ciascuna delle parti appellanti al pagamento, in favore dei signori Armillotta e Bisceglie, delle spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in complessive lire 5.000.000 (cinquemilioni) per ogni appello.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2000, con l'intervento dei signori
Raffaele Iannotta Presidente
Stefano Baccarini Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Marco Pinto Consigliere estensore
Fabio Cintioli Consigliere
Depositata il 30 novembre 2000.