CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 9 dicembre 2000 n. 6533 - Pres. Paleologo, Est. Lipari - Loporcaro (rappresentato e difeso da sè stesso) c. Comune di Bari (Avv. Aldo Loiodice) e Di Cagno (n.c.) - (riforma TAR Puglia, sede di Bari, Sez. I, 23 novembre 1999, n. 1791).
Elezioni - Giudizio elettorale - Notifica al Comune al quale si riferiscono le elezioni - Può essere effettuata anche successivamente alla scadenza dei termini per la notifica ad almeno un controinteressato.
Elezioni - Operazioni elettorali - Violazione delle regole che garantiscono la par condicio per ciò che concerne l'accesso ai mezzi di propaganda elettorale - -Non si riflette sulla validità delle operazioni.
Elezioni - Operazioni elettorali - Violazione delle regole che impongono di proclamare i risultati entro 3 giorni od il deposito del rendiconto delle spese effettivamente sostenute - Non si riflette sulla validità delle operazioni.
Elezioni - Operazioni elettorali - Mancanza in alcune sezioni elettorali del verbale mod. 215-AR - Non si riflette sulla validità delle operazioni.
Elezioni - Operazioni elettorali - Discrasia tra numero dei votati per le elezioni - Non si riflette sulla validità delle operazioni.
Nei giudizi elettorali, l'ente al quale vanno imputati i risultati della competizione non è parte necessaria del processo, poichè le operazioni elettorali sono condotte da organi estranei all'amministrazione locale; pertanto, il contraddittorio nei confronti del Comune può essere legittimamente realizzato anche in un momento successivo alla scadenza del termine previsto per la notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati (1).
L'eventuale violazione delle regole in materia di parità di accesso ai mezzi radiotelevisivi, di propaganda elettorale e di comunicazione istituzionale non si riflette sulla validità delle operazioni elettorali, ma costituisce presupposto per l'applicazione di sanzioni a carico dei soggetti responsabili (2).
Il superamento del prescritto termine di tre giorni per la proclamazione degli eletti non determina alcuna invalidità delle operazioni elettorali; del pari, la violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 30 della legge n. 81/1993 (deposito il rendiconto delle spese effettivamente sostenute) non è idonea a riflettersi sulla validità delle operazioni elettorali.
La mancanza in alcune sezioni elettorali del verbale mod. 215-AR non comporta la nullità delle operazioni elettorali e non pare costituire indice di una illegittimità delle operazioni elettorali.
La eventuale discrasia fra il numero di votanti per il comune e quello dei votanti per la circoscrizione, in mancanza di altri univoci indizi di segno contrario, non comporta la necessità di disporre una verificazione delle operazioni, essendo plausibile ritenere che, in determinati casi, alcuni elettori abbiano preferito votare solo per il comune, disinteressandosi del consiglio circoscrizionale. In tale eventualità, il numero dei votanti per le due consultazioni elettorali, pure svolte nello stesso contesto temporale, può risultare diverso, senza manifestare alcuna irregolarità delle operazioni elettorali.
La eventuale mancanza nei registri del numero dei votanti ovvero la circostanza che in alcune sezioni il totale delle schede (valide, nulle e bianche) non coincide con la somma dei parziali non influiscono in modo apprezzabile sulla regolarità delle operazioni elettorali, la cui ritualità può emergere, comunque, dall'esame degli altri documenti riguardanti il procedimento.
La circostanza che il seggio abbia vidimato un numero di schede diverso non incide sulla validità delle operazioni elettorali.
La circostanza che in numerose sezioni risultano pagine incomplete o lasciate in bianco non comporta vizi sostanziali del procedimento elettorale.
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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 1998, n. 2002; alla stregua del principio nella specie, la Sez. V ha ritenuto il difetto della notifica al Comune (derivante dal fatto che il ricorso era stato notificato presso l'Avvocatura dello Stato) non comportava alcuna inammissibilità del ricorso, imponendo solo l'integrazione del contraddittorio, in concreto avvenuta per effetto della spontanea costituzione del Comune.
(2) Alla stregua del principio nella specie è stata pertanto ritenuta manifestamente irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28 comma 1 della legge 5 maggio 1993, proposta dal ricorrente in relazione all'articolo 48 della Costituzione, nella parte in cui permette di effettuare propaganda elettorale a pagamento.
FATTO
La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'attuale appellante per l'annullamento delle operazioni elettorali per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Bari, nonché del consiglio della VI Circoscrizione amministrativa (Carrassi- San Pasquale), tenutesi il 13 giugno 1999.
L'appellante contesta la pronuncia di inammissibilità e ripropone le censure non esaminate dal tribunale.
Il comune resiste al gravame.
DIRITTO
L'appellante, ricorrente in primo grado, nella sua qualità di cittadino elettore e di candidato, ha impugnato gli atti conclusivi delle operazioni elettorali per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Bari, nonché del consiglio della VI Circoscrizione amministrativa (Carrassi- San Pasquale), tenutesi il 13 giugno 1999.
Il tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, per inesistenza della notifica spiegata nei confronti del Comune di Bari, effettuata mediante la consegna di copia dell'atto introduttivo del giudizio nella sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Secondo il giudice di primo grado, tale vizio della notifica va assimilato alla radicale mancanza della notificazione, con la conseguenza che la costituzione del Comune appare inidonea a sanare il difetto originario dell'atto introduttivo del giudizio.
La conclusione del tribunale non può essere condivisa. La Sezione ha costantemente affermato che, nei giudizi elettorali, l'ente al quale vanno imputati i risultati della competizione non è parte necessaria del processo, in veste di autorità emanante il provvedimento impugnato, poichè le operazioni elettorali sono condotte da organi estranei all'amministrazione locale; pertanto, il contraddittorio nei confronti del comune può essere legittimamente realizzato anche in un momento successivo alla scadenza del termine previsto per la notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati (Consiglio Stato sez. V, 31 dicembre 1998, n. 2002).
Nel caso di specie, quindi, il difetto della notifica non comportava alcuna inammissibilità del ricorso, imponendo solo l'integrazione del contraddittorio, in concreto avvenuta per effetto della spontanea costituzione del comune di Bari.
L'accertata erroneità della pronuncia con cui il tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di primo grado impone al collegio di esaminare, nel merito, le censure proposte dal ricorrente.
Con un primo gruppo di censure, l'appellante lamenta che:
alla data del 20 maggio 1999 non erano stati pubblicati nell'Albo Pretorio del Comune di Bari i programmi amministrativi dei partiti partecipanti alle elezioni, né i loro bilanci preventivi di spesa per la propaganda elettorale;
nel corso della campagna elettorale sono state ripetutamente violate le regole in materia di "par condicio";
l'amministrazione comunale ha operato una inammissibile campagna istituzionale.
Le censure sono infondate. L'eventuale violazione delle regole in materia di parità di accesso ai mezzi radiotelevisivi, di propaganda elettorale e di comunicazione istituzionale non si riflette sulla validità delle operazioni elettorali, ma costituisce presupposto per l'applicazione di sanzioni a carico dei soggetti responsabili.
Ne consegue la manifesta irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28 comma 1 della legge 5 maggio 1993, proposta dal ricorrente in relazione all'articolo 48 della Costituzione, nella parte in cui permette di effettuare propaganda elettorale a pagamento.
L'appellante lamenta, poi, che la proclamazione degli eletti sia avvenuta solo il 22 giugno 1999, ben oltre il termine di tre giorni previsto dalla legge elettorale. La censura è infondata. Il superamento del termine stabilito non determina alcuna invalidità delle operazioni elettorali. Del resto, la proclamazione è intervenuta all'esito delle operazioni di scrutinio dei voti, comprensive anche del calcolo dei voti espressi nelle diverse sezioni elettorali.
Per le stesse ragioni, non è fondata la censura con cui il ricorrente lamenta che, in alcuni seggi, le operazioni elettorali sono proseguite oltre il termine massimo di dodici ore previsto dalla legge e che, in alcune sezioni, non è stata verbalizzata la data e l'ora di chiusura dello spoglio.
L'appellante lamenta la violazione dell'articolo 30 della legge n. 81/1993, in quanto non risulta che i partiti abbiano depositato il rendiconto delle spese effettivamente sostenute. Anche tale censura è priva di fondamento, poiché la violazione dell'obbligo previsto dalla norma non è idonea a riflettersi sulla validità delle operazioni elettorali.
L'appellante deduce ancora che nelle sezioni elettorali n. 56, 90, 94, 305 manca il verbale mod. 215-AR. Si tratta di una carenza documentale che non comporta la nullità delle operazioni elettorali e che non pare costituire indice di una illegittimità delle operazioni elettorali.
Secondo l'appellante, poi, in alcune Sezioni vi è una discrasia fra il numero di votanti per il comune e quello dei votanti per la circoscrizione. Il motivo non è fondato: in mancanza di altri univoci indizi di segno contrario, è plausibile ritenere che, in determinati casi, alcuni elettori abbiano preferito votare solo per il comune, disinteressandosi del consiglio circoscrizionale. In tale eventualità, il numero dei votanti per le due consultazioni elettorali, pure svolte nello stesso contesto temporale, può risultare diverso, senza manifestare alcuna irregolarità delle operazioni elettorali.
Secondo l'appellante, nelle Sezioni elettorali numero 90, 94 e 305 non risulta dai registri il numero dei votanti. Inoltre, nelle sezioni elettorali 270, 290 e 305 il totale delle schede (valide, nulle e bianche) non coincide con la somma dei parziali. La censura è infondata: le irregolarità denunciate non influiscono in modo apprezzabile sulla regolarità delle operazioni elettorali, la cui ritualità può emergere, comunque, dall'esame degli altri documenti riguardanti il procedimento.
L'appellante sostiene che in alcune Sezioni risulta un numero di schede bollate ed autenticate in numero diverso da quello degli elettori. La censura è infondata: la circostanza che il seggio abbia vidimato un numero di schede diverso non incide sulla validità delle operazioni elettorali.
Infine, l'appellante deduce che in numerose Sezioni risultano pagine incomplete o lasciate in bianco. Anche tale censura è infondata: le riscontrate irregolarità non comportano vizi sostanziali del procedimento elettorale.
Priva di fondamento risulta, in ogni caso, la domanda di rimborso delle spese asseritamente sostenute per effettuare il controllo sugli atti delle operazioni elettorali, in difetto di una specifica norma o di un principio generale che riconosca pretese di questo contenuto.
In definitiva, quindi, la sentenza di primo grado può essere riformulata perché il ricorso originario non andava dichiarato inammissibile. Ma il ricorso originario dev'essere respinto.
Le spese dei due gradi sono integralmente compensate per le parti.
Per Questi Motivi
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado, compensando fra le parti le spese del giudizio;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 ottobre 2000, con l'intervento dei signori:
Giovanni Paleologo - Presidente
Stefano Baccarini - Consigliere
Piergiorgio Trovato - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere
Marco Lipari - Consigliere Estensore
Depositata il 9 dicembre 2000