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n. 12-2000 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 15 dicembre 2000 n. 6660 - Pres. Iannotta, Est. Marchitiello - Balestri (Avv. Giuseppe M.P. Iacopino) c. Comune di Roma (Avv. Bruno Ceccarani) - (conferma TAR Lazio, Sez. II, 15.4.1994, n. 483).

Pubblico impiego - Inquadramento - Posizione vantata dal dipendente - E' di interesse legittimo - Azione di accertamento - Inammissibilità.

Silenzio della P.A. - Silenzio-rifiuto - Presupposti - Istanza non seguita da atto di diffida - Inammissibilità.

In materia di inquadramenti e, più in generale, nei confronti dell'attività amministrativa che definisce la posizione funzionale dell'impiegato all'interno dell'apparato organizzativo dell'amministrazione, i pubblici dipendenti vantano esclusivamente posizioni di interesse legittimo al corretto esercizio del potere organizzatorio della pubblica amministrazione (potere autoritativo, ancorché vincolato) e non posizioni di diritto soggettivo accertabili dal giudice amministrativo (1). E' pertanto inammissibile un ricorso proposto da un dipendente pubblico con il quale non è stato impugnato alcun atto o provvedimento del comune, e che si configura come un'azione di accertamento del diritto del ricorrente a conseguire un determinato inquadramento.

La semplice istanza di un dipendente diretta ad ottenere un provvedimento dell'amministrazione non seguita da diffida, nei termini procedimentali regolati dall'art. 25 del T.U. n.3 del 1957, non è idonea a concretizzare quel comportamento omissivo dell'amministrazione rispetto ad istanze di propri dipendenti avverso il quale è possibile il ricorso al giudice amministrativo.

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(1) Cfr. da ultimo: Cons. Stato, Sez. V, 29.5.2000, n. 3083; 15.11.1999, n. 1903; 8.4.1999, n. 390; 18.6.1996, n. 720; 9.3.1995, n. 307; IV, 5.10.1998, n. 1260; C.G.A. 26.2.1993, n. 60.

 

 

FATTO

Il Sig. Vittorio Balestri, dipendente del Comune di Roma con la qualifica di collaboratore, IV livello, assumendo di avere svolto, a seguito dell'ordinanza sindacale del 23.12.1980, l'incarico di "Gerente economo" presso la I Circoscrizione comunale, corrispondente alla VI qualifica funzionale in base agli artt. 2 del D.P.R. n. 810 del 1980 e 40 del D.P.R. n. 347 del 1983, produceva domanda all'ente di appartenenza per l'inquadramento in detta qualifica funzionale.

La domanda non sortiva alcun effetto. Il Sig. Nuccitelli, pertanto, adiva il T.A.R. del Lazio, impugnando tale mancato riconoscimento, deducendo i vizi di violazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 347 del 1983, eccesso di potere e disparità di trattamento.

Si costituiva in giudizio il Comune di Roma opponendosi all'accoglimento del ricorso.

Il T.A.R. del Lazio, 2^ Sezione, con la sentenza del 15.4.1994, n. 483, respingeva il ricorso.

Appella il Sig. Balestri deducendo la erroneità della sentenza e chiedendone la riforma.

Si oppone all'accoglimento il Comune di Roma, costituitosi in data 11.5.1995.

Con la memoria depositata in data 18.10.2000 l'appellante ha svolto ulteriori argomentazioni sui motivi di appello.

All'udienza pubblica del 7.11.2000 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

La 2^ Sezione del T.A.R. del Lazio, con la sentenza del 15.4.1994, n. 483, ha respinto il ricorso con il quale il Sig. Vittorio Balestri, dipendente del Comune di Roma del IV livello retributivo funzionale, collaboratore amministrativo, aveva chiesto che gli venisse riconosciuta la VI qualifica funzionale, per avere svolto, a seguito dell'ordinanza sindacale del 23.12.1980, l'incarico di "Gerente economo" presso la I Circoscrizione comunale a partire dall'1.11.1980.

L'interessato aveva adito il T.A.R. non avendo conseguito alcuna risposta sulla istanza presentata all'ente di appartenenza il 23.11.1984, per ottenere tale diverso inquadramento.

Nell'esame dell'appello proposto dal Sig. Balestri, la Sezione deve rilevare che il ricorso di primo grado, non essendo stato impugnato alcun atto o provvedimento del comune, si configura come un'azione di accertamento del diritto del ricorrente a conseguire l'inquadramento nella VI qualifica funzionale alla quale sarebbero rapportabili le funzioni da lui svolte di "Gerente economo".

E' noto, peraltro, in quanto da tempo costituisce ius receptum, che, in materia di inquadramenti e, più in generale, nei confronti dell'attività amministrativa che definisce la posizione funzionale dell'impiegato all'interno dell'apparato organizzativo dell'amministrazione, i pubblici dipendenti vantano esclusivamente posizioni di interesse legittimo al corretto esercizio del potere organizzatorio della pubblica amministrazione (potere autoritativo, ancorché vincolato) e non posizioni di diritto soggettivo accertabili dal giudice amministrativo ( da ultime: V, 29.5.2000, n. 3083; 15.11.1999, n. 1903; 8.4.1999, n. 390; 18.6.1996, n. 720; 9.3.1995, n. 307; IV, 5.10.1998, n. 1260; C.G.A. 26.2.1993, n. 60).

La Sezione, pertanto, deve dichiarare inammissibile l'originario ricorso del Sig. Balestri.

V'è da aggiungere che il T.A.R. ha preso in esame il ricorso, in quanto diretto "avverso l'inerzia dell'amministrazione formatasi sulla domanda trasmessa in via gererarchica volta ad ottenere il richiesto inquadramento", senza rilevare che, la sola domanda diretta ad ottenere un provvedimento dell'amministrazione non seguita da diffida, nei termini procedimentali regolati dall'art. 25 del T.U. n.3 del 1957, non è idonea a concretizzare quel comportamento omissivo dell'amministrazione rispetto ad istanze di propri dipendenti avverso il quale è possibile il ricorso al giudice amministrativo.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, pronunciando sull'appello in epigrafe, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Condanna l'appellante, Sig. Giancarlo Nuccitelli, al pagamento in favore del Comune di Roma delle spese del secondo grado del giudizio che liquida in complessive L. 3.000.000 (tre milioni).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella Camera di Consiglio tenutasi il 7.11.2000, con l'intervento dei signori:

Raffaele Iannotta Presidente

Pier Giorgio Trovato Consigliere

Corrado Allegretta Consigliere

Marcello Borioni Consigliere

Claudio Marchitiello Consigliere Est.

Depositata il 15 dicembre 2000.

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