CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 15 dicembre 2000 n. 6662 - Pres. Iannotta, Est. Borrea - Bianchi (Avv.ti Giorgio Santilli e Mario Meneghini) c. Comune di Gavi (Avv.ti Claudio Dal Piaz e Mario Contaldi) - (dichiara improcedibile l'appello avverso TAR Piemonte-Torino, Sez. II, 14 maggio 1998 n. 281).
Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse - Pronuncia sul merito per la determinazione delle spese di giudizio - Possibilità.
Il venir meno dell'interesse al ricorso (nella specie, a seguito dell'accettazione delle dimissioni del pubblico dipendente) non preclude una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese (e cioè della verifica della cosiddetta "soccombenza virtuale").
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 gennaio 1987 n. 35; T.S.A.P., 3 luglio 1998 n. 66; alla stregua del principio la Sez. V, dopo aver dato atto che le ragioni addotte dall'appellante non apparivano prive di fumus boni juris, ha condannato il resistente Comune al pagamento delle spese di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al TAR Piemonte la sig.ra Bianchi, dipendente del comune di Gavi con profilo professionale di istruttore (VI qualifica), in servizio presso il Settore Ragioneria, impugnava una nota con la quale era stata respinta, per esigenze di servizio, una sua istanza, presentata ai sensi dell'art. 1, commi 56 e ss. L. 23 dicembre 1996 n. 662, nonché del D.P.C.M. n. 117/89, di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Il TAR respingeva il ricorso.
Avverso la relativa sentenza insorge ora la sig.ra Bianchi, in primo luogo contestando le argomentazioni svolte dai primi giudici a sostegno della motivazione di rigetto addotta dalla P.A., sul rilievo che in base all'art. 1, comma 58, della L. n. 662/96 cit. il diniego di trasformazione del rapporto è consentito soltanto in caso di conflitto di interessi tra l'attività di servizio del dipendente ed eventualmente altra attività esterna, e non anche per esigenze di servizio, le quali, e soltanto in caso di grave pregiudizio alla funzionalità della P.A. (grave pregiudizio che neppure nella specie risulta), possono al più comportare un differimento non superiore a sei mesi.
In secondo luogo, poi, l'istante lamenta il fatto che i primi giudici, a fronte del dettato normativo (art. 1, comma 58, L. n. 662/96 cit.) che prevede la trasformazione automatica del rapporto entro sessanta giorni dalla domanda, con obbligo di pronuncia della P.A. entro il suddetto termine, abbiano respinto la censura di tardività della pronuncia di rigetto (essendo stato l'atto impugnato comunicato oltre il sessantesimo giorno) sul rilievo che il relativo provvedimento non avrebbe natura recettizia, contrariamente a quanto si assume, posto che l'atto incide sul diritto del dipendente al tempo parziale e può acquisire efficacia solo con la formale comunicazione al dipendente stesso.
Con nota 2 ottobre 2000, depositata il 13 successivo, il difensore dell'appellante chiede peraltro che venga dichiarata l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere ovvero (più esattamente) per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l'appellante medesima presentato istanza di dimissioni per ragioni di famiglia in data 14 giugno 2000, accettata dal Comune di Gavi con delibera G.C. del 22 successivo.
Non resta quindi che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in appello proposto.
Quanto alle spese, ritiene il Collegio di potersi richiamare al costante insegnamento giurisprudenziale in base al quale il venir meno dell'interesse al ricorso non preclude una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine, appunto, della pronuncia sulle spese (cosiddetta soccombenza virtuale: cfr. ad es. C.d.S. IV Sez., 21 gennaio 1987 n. 35; TSAP, 3 luglio 1998 n. 66).
Ciò premesso, occorre osservare che le ragioni addotte dall'appellante non appaiono prive di fumus boni juris, posto che, a fronte del chiaro dettato normativo che preclude alla P.A. il potere di negare la richiesta trasformazione del rapporto di impiego da tempo pieno a tempo definito per mere esigenze di servizio, l'atto impugnato in primo grado si appalesa come illegittimo, con conseguente erroneità della pronuncia dei primi giudici di rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio vanno pertanto poste a carico del Comune di Gavi, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V), definitivamente pronunciando:
Dichiara l'appello proposto dalla sig.ra Laura Giuliana Bianchi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Comune di Gavi a rifondere all'appellante le spese del secondo grado di giudizio, che liquida nella somma complessiva di £. 4.000.000 (quattro milioni).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 7 novembre 2000, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Raffaele Iannotta - Presidente
Piergiorgio Trovato - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere
Marcello Borioni - Consigliere
Vincenzo Borea - Consigliere est.
Depositata il 15 dicembre 2000.