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n. 12-2000 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 15 dicembre 2000 n. 6663 - Pres. Iannotta, Est. Marchitiello - Scampagnini (Avv. Mario Caldarera) c. Elettorale Nazionale per il Parlamento Europeo (Avv.ra Gen. Stato) e Dell'Utri ed altri (n.c.) - (annulla senza rinvio T.A.R. Lazio,  Sez. I, 8.10.1999, n. 2201).

Giustizia amministrativa - Appello - Rinuncia agli effetti della sentenza di primo grado - Da parte del ricorrente vittorioso nelle more della decisione dell'appello - Conseguenze.

Nel caso in cui il ricorrente vittorioso in primo grado nelle more dell'appello dichiari, con atto notificato a tutte le altre parti, di rinunciare agli effetti della sentenza appellata, il Giudice d'appello, verificata la regolarità dell'atto di rinuncia, deve pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado (1).

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(1) Nella specie, in applicazione del principio, la Sez. V, preso atto che l'On. Marcello Dell'Utri, risultato vittorioso in primo grado, aveva rinunciato agli effetti delle sentenza, ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR.

La possibilità di rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado, con conseguente annullamento della sentenza emessa in prime cure, è uno degli argomenti solitamente addotti per sostenere la tesi secondo cui il processo amministrativo è un processo di parti (v. per tutti S. Agrifoglio, Il processo amministrativo come processo di parti, Palermo, Cogras 1987).

Anche se non vi è alcun dubbio che il processo amministrativo è un processo di parti, tuttavia non va trascurato che in esso si agitano e comunque si fanno valere situazioni o posizioni giuridiche di tipo indisponibile, nelle quali l'interesse pubblico ha un rilevo preminente. 

In considerazione di ciò l'orientamento confermato dal CdS con la sentenza in rassegna andrebbe rivisto, dato che dopo una pronuncia del Giudice amministrativo che afferma l'illegittimità del provvedimento, tale pronuncia non può essere messa nel nulla dalla semplice rinuncia del ricorrente vittorioso. Un provvedimento che è illegittimo e che è stato conseguentemente annullato in s.g. non può divenire legittimo e ritornare in esistenza sol perchè, in base ad accordi spesso non trasparenti, il ricorrente vittorioso decide improvvisamente di rinunciare agli effetti derivanti dalla sentenza (G.V., 15.12.2000).

 

 

FATTO

L'On.le Marcello Dell'Utri, risultato eletto, a seguito delle elezioni svoltesi il 13.6.1991, rappresentante italiano al Parlamento Europeo nella I Circoscrizione (Italia Nord Occidentale) per la lista di Forza Italia, nonché primo dei non eletti nella V Circoscrizione (Italia insulare) per la stessa lista, adiva il T.A.R. del Lazio per l'annullamento dell'atto di proclamazione del candidato eletto nella V Circoscrizione per la lista di Forza Italia, contenuto nel comunicato concernente la nomina di 4 rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo del 16.7.1999.

L'On.le Dell'Utri impugnava anche il provvedimento con il quale era stato dichiarato inammissibile l'esercizio del suo diritto di opzione, ai sensi dell'art. 41 della legge 24.1.1979, n. 18, per la V Circoscrizione, e il provvedimento del 2.8.1999 di conferma di tale determinazione dell'Ufficio Elettorale Nazionale per il Parlamento Europeo presso la Corte di Cassazione.

Chiedeva, altresì, il ricorrente il riconoscimento della ammissibilità dell'opzione ex art. 41 della legge n. 18 del 1979 citato, con conseguente sua elezione nella V Circoscrizione al posto del candidato eletto On.le Umberto Scapagnini, classificatosi secondo dei non eletti.

Si costituivano in giudizio l'Amministrazione e il controinteressato On.le Scapagnini, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

Il T.A.R. del Lazio, 1^ Sezione, con la sentenza dell'8.10.1999, n. 2201, accoglieva il ricorso.

La sentenza è appellata dall'On.le Scapagnini che ne ha chiesto la riforma.

Non si è costituito in appello il ricorrente vittorioso in primo grado.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato a difesa dell'Ufficio Elettorale Nazionale per il Parlamento Europeo chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dall'On.le Scapagnini.

Sono intervenuti ad opponendum il Dott. Livio Caputi, primo dei candidati non eletti della lista Forza Italia per la I Circoscrizione (Italia Nord Occidentale) e il Sig. Luigi De Notti, elettore iscritto nelle liste elettorali della V Circoscrizione.

All'udienza pubblica del 7.11.2000 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

L'on.le Marcello Dell'Utri, risultato eletto a seguito delle elezioni svoltesi il 13.6.1991, rappresentante italiano al Parlamento Europeo nella I Circoscrizione (Italia Nord Occidentale) per la lista di Forza Italia, e primo dei non eletti nella V Circoscrizione (Italia insulare) per la stessa lista, aveva chiesto di optare ai sensi dell'art. 41 della legge 24.1.1979, n. 18, per la V Circoscrizione, in quanto il primo degli eletti per l'Italia insulare, On.le Silvio Berlusconi, aveva a sua volta optato per altra Circoscrizione.

L'Ufficio Elettorale Nazionale per il Parlamento Europeo, con provvedimento del 2.8.1999 riteneva inammissibile l'opzione.

Con la sentenza dell'8.10.1999, n. 2201, la 1^ Sezione del T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso proposto dall'On.le Dell'Utri, annullando, il provvedimento del 2.8.1999.

La sentenza è stata appellata dall'On.le Umberto Scapagnini, secondo dei non eletti per la lista di Forza Italia nella V Circoscrizione.

Nelle more dell'appello, con atto notificato il 7 e il 9 ottobre a tutte le parti del giudizio di primo grado, l'On.le Dell'Utri ha dichiarato di rinunciare agli effetti della sentenza appellata.

La Sezione, preso atto della regolarità dell'atto di rinuncia, deve quindi procedere all'annullamento senza rinvio della sentenza del T.A.R. del Lazio, 1^ Sezione, dell'8.10.1999, n. 2201.

Le spese, compensate per il primo grado di giudizio, possono essere compensate fra tutte le parti costituite anche per il secondo grado, ravvisando la Sezione giusti motivi per procedere a tale compensazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, annulla senza rinvio la sentenza del T.A.R. del Lazio, 1^ Sezione, dell'8.10.1999, n. 2201.

Compensa fra tutte le parti le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella Camera di Consiglio tenutasi il 7.11.2000, con l'intervento dei signori:

Raffaele Iannotta Presidente

Pier Giorgio Trovato Consigliere

Corrado Allegretta Consigliere

Marcello Borioni Consigliere

Claudio Marchitiello Consigliere Est.

Depositata il 15 dicembre 2000.

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