CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 22 dicembre 2000 n. 6763 - Pres. Paleologo, Est. Allegretta - Consorzio Impr. Agric. Utilizz.ne Agronomica reflui zootecnici (Avv.ti Franco Pascucci e Guido Butti) c. Comune di S. Anna D'Alfaedo (Avv.ti Giulio Pasquini e Luigi Flauti), Cona Cherubino (n.c.), Cona Andrea e Peretti Antonella (Avv.ti Mario Sanino, Raffaele Breoni, Stefania Cona), Marogna Ruggero (n.c.).
Ambiente - Inquinamento - Reflui zootecnici - Trattamento ad opera di consorzio - Carenza di accorgimenti - Danno dei residenti in zona - Tutela cautelare - Accoglimento.
Va sospeso il provvedimento che autorizza il trattamento di reflui zootecnici da parte di un consorzio, qualora dal trattamento a cielo aperto derivi pregiudizio ai residenti nella zona.
Per l'annullamento dell'ordinanza del TAR Veneto - Venezia: Sezione I n. 1426/2000, resa tra le parti, concernente concessione edilizia;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado; Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Comune di S. Anna D'Alfaedo, Cona Andrea e Peretti Antonella;
Udito il relatore Cons. Corrado Allegretta e uditi, altresì per le parti l'avv. Cucci su delega dell'avv. Pascucci, l'avv. Flauti e l'avv. Sanino;
Considerato che il ricorso di primo grado è stato tempestivamente notificato al Consorzio appellante e che l'attività cui è funzionale la realizzazione delle vasche di cui si tratta si configura come gestione di rifiuti, soggetta alla relativa legislazione, nella specie del tutto ignorata;
Considerato che dall'esecuzione del provvedimento impugnato e dalla conseguente attività di trattamento a cielo aperto dei reflui zootecnici in argomento deriva sicuro ed irreparabile pregiudizio alla qualità della vita dei residenti nella zona, tra i quali gli originari ricorrenti;
Ritenuto di provvedere, in via provvisoria sulle spese della presente fase cautelare, le quali seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Respinge l'appello.
Condanna, in via provvisoria, il Consorzio appellante alla rifusione delle spese della presente fase cautelare nella misura di L. 3.000.000 (tre milioni) in favore degli originari ricorrenti.
Depositata il 22 dicembre 2001.