CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 18 dicembre 2000 n. 6767 - Pres. Paleologo, Est. Borioni - Cherillo (Avv.ti Pasquale Papa e Carlo Russo) c. Comune di Sorrento (n.c.) - (conferma T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 8 luglio 1992, n. 159).
Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - In sanatoria - Presentazione della domanda - Effetto sospensivo sul procedimento sanzionatorio - Si produce in modo pieno solo nel caso di istanza di condono edilizio.
Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - In sanatoria - Presentazione di istanza di accertamento di conformità - Ex art. 13 L. n. 47/1985 - Effetto sospensivo - Si produce solo durante lo spatium deliberandi previsto per l'amministrazione.
Edilizia ed urbanistica - Abusi edilizi - Trasformazione di una cisterna in una costruzione - Non costituisce né manutenzione straordinaria né ristrutturazione edilizia.
L'effetto sospensivo del procedimento sanzionatorio è stato previsto in modo esplicito soltanto per le domande di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (c.d. condono edilizio) ed è, comunque, subordinato al pagamento dell'oblazione cui è subordinato il rilascio della concessione (art. 38, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e succ. modif.).
Nel caso di presentazione di una istanza di accertamento di conformità ex art. 13 L. n. 47/1985, l'effetto sospensivo del procedimento sanzionatorio può prodursi solo durante il periodo assegnato all'amministrazione per provvedere, ma cessa in ogni caso dopo la formazione del silenzio-diniego, che consolida il carattere abusivo dell'opera realizzata.
La trasformazione di una cisterna (nella specie, per lo spegnimento della calce viva) in una costruzione con porte e finestre, munita di bagno, non può rientrare fra gli interventi di "tipo manutentivo" eseguibili sulla base di semplice autorizzazione (art. 7 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito il legge 25 marzo 1982, n.94), né fra gli interventi di ristrutturazione edilizia, non soggetti alla sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale (art.9 della legge n.47/1985), in quanto gli uni e gli altri richiedono la conservazione delle caratteristiche essenziali del manufatto preesistente (1).
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(1) Cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 1999, n. 1183.
FATTO
Il T.A.R. della Campania, Napoli, sez.III, con sentenza 8 luglio 1992, n.159, ha respinto, previa riunione, i ricorsi n.546/1989 e n.592/1989, presentati dal sig. Salvatore Cherillo rispettivamente avverso: a) l'ordinanza del sindaco di Sorrento 28 marzo 1989, n.9209, con la quale è stato accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione di un manufatto realizzato dal sig. Cherillo in via Rubinacci, impartito con atto n.8 in data 21 gennaio 1988; b) la successiva ordinanza 10 aprile 1989 n.10662, con la quale il sindaco ha disposto l'acquisizione al patrimonio comunale dello stesso manufatto, dell'area di sedime e di una superficie corrispondente a dieci volte quella occupata dalla costruzione abusiva.
Nel primo motivo di appello viene dedotta la mancata considerazione dell'avvenuta presentazione (in data 17 ottobre 1988) della domanda di concessione in sanatoria per il manufatto in questione, sulla quale, contrariamente a quanto affermato dal T.A.R., l'amministrazione non si è mai pronunziata.
Nel secondo motivo di appello si sostiene che l'intervento ha carattere semplicemente manutentivo ed è finalizzato a rendere l'immobile più funzionale alle esigenze di coltivazione del fondo principale; che, per tale intervento, era stata presentata in data 13 gennaio 1987 istanza di concessione in sanatoria, ai sensi dell'art.13 della legge n.47/1985, respinta dall'amministrazione con provvedimento impugnato davanti al T.A.R. della Campania.
A torto, secondo l'appellante, il T.A.R. ha ritenuto irrilevanti tali circostanze, mentre avrebbe dovuto accertare se l'opera era in concreto sanabile.
Inoltre, il manufatto, per le sue ridotte dimensioni, è privo di "impatto" sotto il profilo urbanistico-edilizio e, come già detto, ha natura accessoria rispetto al fondo cui accede (ricovero di attrezzi).
Il Comune di Sorrento non si è costituito.
DIRITTO
L'appello è infondato.
La controversia ha per oggetto l'ordinanza del 28 marzo 1989, n.9209, con la quale è stato accertata l'inottemperanza all'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, e l'ordinanza 10 aprile 1989 n.10662, con la quale è stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale dello stesso manufatto, dell'area di sedime e di una superficie corrispondente a dieci volte quella occupata dalla costruzione abusiva.
Con il primo motivo viene dedotta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati perché adottati in pendenza di una domanda di concessione edilizia in sanatoria (in data 17 ottobre 1988), sulla quale l'amministrazione non si è mai pronunziata.
La censura è infondata.
Secondo la disciplina allora vigente, l'effetto sospensivo del procedimento sanzionatorio era previsto in modo esplicito soltanto per le domande di cui all'art.31 della legge 28 febbraio 1985, n.47, (c.d. condono) ed era, comunque, subordinato al pagamento dell'oblazione cui era subordinato il rilascio della concessione (art. 38, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n.47, e succ. modif.).
La domanda cui si riferisce l'appellante non risulta presentata ai sensi della norma citata, né reca alcuna menzione dell'avvenuto versamento dell'oblazione. Si tratta, in realtà, di una domanda di concessione in sanatoria ai sensi dell'art.13 della legge n.47/1985 ("accertamento di conformità"). Lo stesso art.13 prevede che, per le opere eseguite senza concessione, la domanda può essere presentata "fino alla scadenza del termine nel termine di cui all'art.7, comma 3" (e cioè, entro novanta giorni dalla ingiunzione della demolizione), e che "si intende respinta dopo l'inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione" (commi 1 e 2 del citato art.13). La norma nulla dispone circa l'arresto delle procedure sanzionatorie.
Nella specie, il predetto termine di novanta giorni rispetto alla data di notifica dell'ingiunzione non è stato osservato.
Inoltre l'effetto sospensivo potrebbe ritenersi giustificato per il periodo assegnato all'amministrazione per provvedere; ma il protrarsi della sospensione non avrebbe alcun fondamento, né sul piano normativo né sul piano logico, dopo la formazione del silenzio-diniego, che consolida il carattere abusivo dell'opera realizzata.
Nel secondo motivo di appello si sostiene, anzitutto, che il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere irrilevante la pendenza del giudizio intentato avverso la reiezione di una precedente domanda di concessione in sanatoria presentata il 13 gennaio 1987, ai sensi dell'art.13 della legge n.47/1985.
Sul punto la sentenza merita conferma.
Se la domanda di concessione in sanatoria non impedisce, dopo che si sia formato il silenzio/diniego, il prosieguo delle procedure sanzionatorie, a maggior ragione, deve escludersi che l'effetto sospensivo si produca per la pendenza del giudizio sul diniego esplicito di concessione.
Sostiene ancora l'appellante che il T.A.R., nel pronunziarsi sulla legittimità dei provvedimenti sanzionatori, avrebbe dovuto procedere ad una "adeguata ponderazione della sanabilità della costruzione".
Va replicato che il sindacato del giudice di primo grado era circoscritto, come è regola generale nel giudizio amministrativo, agli atti impugnati (le citate ordinanze n.9209 del 1989 e n.10662 del 1989). Ai quali sono estranei sia l'accertamento dell'abusività dell'opera, oggetto del precedente provvedimento n.8 del 21 gennaio 1988 (non impugnato), sia l'accertamento relativo alla sanabilità dell'abuso. Su questa l'amministrazione si era espressa con il provvedimento di diniego che, come riferisce lo stesso appellante, ha formato oggetto di altra autonoma impugnazione. Pertanto, siffatte questioni esulano dai limiti di questo giudizio.
Per quanto concerne le ulteriori osservazioni ("costruzione di dimensioni ridottissime", natura "accessoria rispetto al fondo agricolo") va rilevato che la trasformazione di una cisterna per lo spegnimento della calce viva in una costruzione con porte e finestre, munita di bagno, non può rientrare fra gli interventi di "tipo manutentivo" eseguibili sulla base di semplice autorizzazione (art. 7 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9, convertito il legge 25 marzo 1982, n.94), né fra gli interventi di ristrutturazione edilizia, non soggetti alla sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale (art.9 della legge n.47/1985), in quanto gli uni e gli altri richiedono la conservazione delle caratteristiche essenziali del manufatto preesistente (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 1999, n. 1183).
Per le ragioni esposte l'appello va rigettato.
Nulla per le spese del grado di giudizio, non essendosi costituita l'amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l'appello.
Nulla per le spese del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2000, con l'intervento dei sigg.ri
Giovanni Paleologo presidente,
Stefano Baccarini consigliere,
Piergiorgio Trovato consigliere,
Corrado Allegretta consigliere,
Marcello Borioni consigliere estensore.
Depositata il 18.12.2000.