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Giurisprudenza
n. 12-2000 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 18 dicembre 2000 n. 6770 - Pres. Paleologo, Est. Trovato - Miconi (Avv. Marzio Del Tosto) c. Comune di L'Aquila (n.c.) e Pupi (n.c.) - (conferma TAR Abruzzo, L'Aquila, 10 giugno 1994 nn. 468 e 469).

1. Concorso - Bando - Clausole - Immediata impugnazione - Nel caso di clausole che impongono determinati requisiti - Occorre - Nel caso di prescrizioni ambigue - Non occorre - Fattispecie in materia di requisito dell'altezza minima per l'ammissione al concorso.

2. Concorso - Ammissione - Annullamento in via di autotutela - Per mancanza di un requisito prescritto (nella specie, altezza minima) - Costituisce attività vincolata - Motivazione sul pubblico interesse od indagini particolari - Non occorrono.

3. Concorso - Bando - Requisiti - Requisito dell'altezza minima - Possesso attestato da un primo certificato dell'USL - Possibilità di compiere un nuovo accertamento - Sussiste.

4. Atto amministrativo - Atto regolamentare - Efficacia - E' di regola ex nunc - Incidenza su atti pregressi - Impossibilità.

1.  I bandi di concorso, se contengono clausole immediatamente lesive dell'interesse degli aspiranti perchè impongono determinati requisiti di partecipazione, debbono essere immediatamente ed autonomamente impugnati. L'impugnazione del bando congiunta con quella del provvedimento applicativo va ritenuta ammissibile solo quando la clausola del bando sia ambigua e tale da prestarsi a differenti interpretazioni da parte dell'amministrazione in sede di ammissione degli aspiranti al concorso (1) (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto che la clausola del bando di concorso la quale imponeva il requisito dell'altezza minima per l'ammissione al concorso era da ritenere immediatamente lesiva; sui candidati incombeva, quindi, l'onere di controllare se avessero il requisito ed in caso negativo, ove avessero ritenuto illegittima la relativa previsione ostativa alla loro ammissione, di provvedere alla diretta ed immediata impugnazione del bando).

2.  La determinazione di annullare la nomina per difetto del requisito del limite minimo di altezza prescritto dal bando costituisce attività vincolata, conseguente all'accertamento dell'assenza di tale requisito e non richiede ulteriori indagini o particolare motivazione, nel caso in cui l'annullamento intervenga nella fase di verifica dei requisiti per l'assunzione.

3.  La circostanza che la USL abbia attestato la sussistenza del requisito del possesso dell'altezza nei riguardi di un candidato, non impedisce che, per perplessità sopravvenute, l'accertamento sia ripetuto. Tale accertamento in rettifica, proprio perché intervenuto a controllo del precedente operato, offre maggiori garanzie di accuratezza nelle operazioni tecniche e di esattezza nei risultati.

4.  Le norme regolamentari, in via di principio, non possono avere efficacia da data anteriore rispetto a quella della loro pubblicazione; non incidono, pertanto, sugli atti giuridici anteriori, di contenuto difforme, per i quali vale il principio di conservazione degli atti giuridici (2).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 agosto 1999, n. 1020; Sez. V, 11 giugno 1999, n. 626; Sez. IV, 27 agosto 1998, n. 568; Sez. V, 19 settembre 1995, n. 1319; Sez. IV, 28 febbraio 1990 n. 150.

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 1996, n. 650.

 

 

FATTO

1. Con bando in data 15 novembre 1990, venne indetto dal Comune di L'Aquila un concorso pubblico ad un posto di vigile urbano. Nel bando, in attuazione di norma del regolamento comunale per le procedure concorsuali, venne stabilita, come requisito di ammissione, un'altezza minima, per gli uomini, pari a mt.1,70.

Dopo l'espletamento del concorso, in un primo tempo, ottenne la nomina a vigile urbano il sig. Mauro Miconi.

Tale nomina fu tuttavia annullata con delibera giuntale n.89, in data 5 febbraio 1992, in quanto il sig. Miconi era risultato di statura inferiore a cm. 170 (cm. 167,5). Con delibera giuntale n.627, in data 7 aprile 1992 in sostituzione del sig. Miconi, venne nominato il sig. Fabrizio Pupi.

Contro gli atti sopracitati (bando, regolamento comunale, annullamento della sua nomina e nomina del sig.Pupi) il sig. Miconi proponeva allora ricorso al TAR Abruzzo, L'Aquila, deducendo:

a) eccesso di potere per insufficiente istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà interna al procedimento, omessa o insufficiente motivazione, quanto all'annullamento della sua nomina, in particolare sottolineando che in un primo tempo (certificato U.S.L. in data 22 gennaio 1992) era stata esattamente attestata un'altezza di cm. 170 e che solo successivamente e irritualmente era stata verificata dalla stessa U.S.L. un'altezza inferiore al minimo prescritto;

b) violazione degli artt.1 e 2 della legge 13 dicembre 1986, n.874, del d.P.C.M. 22 luglio 1987, n,411 e dell'art.51 Cost., nonché eccesso di potere sotto vari profili, quanto alle previsioni regolamentari e di bando relative al requisito di altezza.

Il TAR riteneva irrituale il motivo sub B) e infondato quello sub A), dichiarando in parte inammissibile e in parte respingendo il ricorso.

La sentenza (n. 469/94 in data 10 giugno 1994) è stata appellata dal sig. Miconi, che ha riproposto i motivi già fatti valere avanti al TAR.

Le parti intimate (Comune di L'Aquila e controinteressato, sig. Fabrizio Pupi) non si sono costituite in giudizio.

2. Con un secondo ricorso al TAR Abruzzo, il sig. Miconi impugnava la sopravvenuta delibera n.75 dd. 12 giugno 1992 del Consiglio comunale dell'Aquila avente ad oggetto la soppressione del requisito dell'altezza già previsto dal regolamento delle procedure concorsuali, relativamente all'assunzione dei vigili urbani.

Nella sostanza il ricorrente deduceva che erroneamente alla modifica regolamentare non era stata attribuita efficacia retroattiva.

Il TAR respingeva il ricorso con sentenza n.468/94, in data 10 gennaio 1994, che è stata appellata dal sig. Miconi.

Nell'appello vengono riproposte le doglianza già dedotte in primo grado.

Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.

3. Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2000, i ricorsi in appello sono passati in decisione.

DIRITTO

Gli appelli in epigrafe (n.4914/95 e n.4915/94) - che, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, possono essere riuniti- sono infondati.

Quanto all'appello n.4914/95 (avverso la sentenza 469/94, pronunciata dal TAR Abruzzo nel ricorso n.312/1992 del sig.Mauro Miconi), oggetto del contendere sono:

a) il regolamento per le procedure concorsuali del Comune di L'Aquila, adottato con deliberazione n.270/86, nella parte in cui prevede, tra i requisiti richiesti per l'accesso ai posti di vigile urbano, l'altezza minima di m.1,70 per gli uomini;

b) il bando in data 15 novembre 1990, con il quale è stato indetto dal Comune un concorso pubblico ad un posto di vigile urbano (poi elevati a 8), nella parte in cui, in applicazione della citata norma regolamentare, si stabilisce come requisito di ammissione, un'altezza minima per gli uomini pari a mt.1,70;

c) la delibera giuntale n.89, in data 5 febbraio 1992, con la quale è stata annullata la nomina al posto di cui trattasi del sig. Mauro Miconi, sul rilievo che lo stesso era risultato di statura inferiore a cm. 170 (cm. 167,5);

d) la delibera giuntale n.627, in data 7 aprile 1992, con la quale, in sostituzione del sig. Miconi, è stato nominato il sig. Fabrizio Pupi.

Esattamente il TAR ha anzitutto dichiarato la inammissibilità del ricorso in primo grado nella parte in cui era diretto contro l'atto regolamentare e il bando di concorso.

Come più volte affermato in giurisprudenza i bandi di concorso, se contenenti clausole immediatamente lesive dell'interesse degli aspiranti (perchè impongono determinati requisiti di partecipazione), devono essere immediatamente ed autonomamente impugnati. L'impugnazione del bando congiunta con quella del provvedimento applicativo viene ritenuta ammissibile solo quando la clausola del bando è ambigua e tale da prestarsi a differenti interpretazioni da parte dell'amministrazione in sede di ammissione degli aspiranti al concorso ( cfr. Consiglio Stato sez. VI, 10 agosto 1999, n. 1020 ; sez. V, 11 giugno 1999, n. 626 ; sez. IV, 27 agosto 1998, n. 568; sez. V, 19 settembre 1995, n. 1319 ;sez. IV, 28 febbraio 1990 n. 150).

Nella specie, il bando di concorso conteneva una clausola chiara e precisa sul requisito dell'altezza necessario per l'ammissione al concorso(art.3 punto 8). Altrettanto è a dirsi per la corrispondente disposizione regolamentare, all'epoca vigente (all.B).

Sui candidati incombeva quindi l'onere di controllare se avessero il requisito ed in caso negativo, ove ritenessero illegittima la relativa previsione ostativa alla loro ammissione e quindi immediatamente lesiva, di provvedere alla diretta impugnazione del bando.

Il sig. Miconi si è invece attivato in sede giurisdizionale, tardivamente, solo dopo che l'Amministrazione ne aveva annullato la nomina per difetto dei prescritti requisiti (il ricorso è stato notificato il 5 maggio 1992).

3. Esattamente il TAR ha poi ritenuto infondato il ricorso n.312/1992 nella parte in cui si facevano valere vizi propri della delibera n.89, in data 5 febbraio 1992, recante l'annullamento della nomina a vigile urbano.

Con motivo riproposto in appello, il sig. Miconi ha dedotto eccesso di potere per insufficiente istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà interna al procedimento, omessa o insufficiente motivazione, in particolare sottolineando che in un primo tempo (certificato U.S.L. in data 22 gennaio 1992) era stata esattamente attestata un'altezza di cm. 170 e che solo successivamente e irritualmente era stata verificata dalla stessa U.S.L. un'altezza inferiore al minimo prescritto.

Osserva il Collegio che nella specie decisivo ai fini del decidere, è un dato di fatto: il possesso o meno da parte del sig. Miconi del requisito dell'altezza pari a cm.170. La determinazione di annullare la nomina appare infatti conseguente, in via vincolata, all'accertamento dell'assenza di tale requisito e non richiede (come esattamente rilevato dal TAR) ulteriori indagini, essendo l'annullamento intervenuto nella fase di verifica dei requisiti per l'assunzione (cfr. nota in data 3 gennaio 1992 del Comune di L'Aquila).

Allo stato degli atti il requisito in parola non appare sussistente. La USL, infatti, che in un primo tempo aveva attestato un'altezza di cm.170, evidentemente per perplessità sopravvenute, ha ripetuto l'accertamento, constatando che l'altezza era invece inferiore (cm.167,5). È evidente che l'accertamento in rettifica, proprio perché intervenuto a controllo del precedente operato, offre maggiori garanzie di accuratezza nelle operazioni tecniche e di esattezza nei risultati.

Non sembrano d'altra parte invalidanti le modalità del secondo accertamento: per quanto consta agli atti la U.S.L. ha convocato il sig. Miconi a mezzo telefono stante l'urgenza, ha eseguito il controllo con un medico, ha comunicato verbalmente ( a mezzo dello stesso medico) l'esito all'interessato, ed ha fatto pervenire l'esito del controllo al Comune. A quest'ultimo riguardo è vero che il certificato relativo al primo accertamento era stato consegnato direttamente all'interessato, ma è evidente che la diversa procedura di comunicazione (direttamente al Comune) seguita dopo il secondo accertamento si giustifica oggettivamente con l'esigenza di garantire che al Comune pervenisse l'attestato definitivo, non lasciando la relativa incombenza all'interessato.

In tale modo di procedere nella rettifica, non si ravvisano elementi invalidanti.

Il sig. Miconi, poi, non produce, come avrebbe potuto fare, alcuna documentazione peritale, successiva al secondo accertamento, che consenta di verificare il possesso del requisito o di prospettare come possibile un errore tanto rilevante (cm. 2,5) nel secondo accertamento.

4. Per le ragioni che precedono, l'appello n.4914/1995 va respinto.

5. Quanto all'appello n. 4915/1995 (avverso la sentenza 468/94, pronunciata dal TAR Abruzzo nel ricorso n.766/1992 del sig. Mauro Miconi), viene in esame la delibera n.75 in data 12 giugno 1992 del Consiglio comunale dell'Aquila avente ad oggetto la soppressione del requisito dell'altezza già previsto dal regolamento delle procedure concorsuali, relativamente all'assunzione dei vigili urbani.

Nella sostanza il ricorrente, con motivo riproposto in appello, ha dedotto che erroneamente alla modifica regolamentare non è stata attribuita efficacia retroattiva.

La tesi non ha pregio.

Le norme regolamentari, in via di principio, non possono avere efficacia da data anteriore rispetto a quella della loro pubblicazione; non incidono, pertanto, sugli atti giuridici anteriori, di contenuto difforme, per i quali vale il principio di conservazione degli atti giuridici (cfr. Consiglio Stato sez. VI, 7 maggio 1996, n. 650 ).

È pur vero poi che la modifica è intervenuta sul presupposto di illegittimità della pregressa norma regolamentare (vizio, come detto tardivamente, fatto valere dal sig.Miconi con il ricorso n.312/1992 avanti al TAR), ma la circostanza non comportava alcun vincolo di decorrenza retroattiva, - contrastante con i cennati principi generali dell'ordinamento giuridico, né di annullamento in sede di autotutela ex tunc del regolamento pregresso o degli atti concorsuali svoltisi sotto la sua vigenza, trattandosi di procedimenti del tutto distinti ed autonomi tra loro.

6. Per le considerazioni che precedono anche l'appello n.4915/1995 va respinto.

7. Non vi è luogo a pronunzia sulle spese, non essendosi costituita l'Amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V), riuniti i due appelli, li respinge. Nulla per le spese del secondo questo grado dei giudizi.

Ordina che la suestesa decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V), addì 17 ottobre 2000 , in camera di consiglio, con l'intervento dei signori

Giovanni Paleologo Presidente

Stefano Baccarini Consigliere

Pier Giorgio Trovato Consigliere est.

Corrado Allegretta Consigliere

Marcello Borioni Consigliere

Depositata il 18.12.2000.

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