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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 22 dicembre 2000 n. 6782 - Pres. Paleologo, Est. Cintioli - Comune di Corigliano Calabro (avv. Francesco Alice) c. Brunocem s.r.l. (avv. Giuseppe Urso).

Giustizia amministrativa - Ricorso - Mancanza di alcune pagine - Conseguente nullità - Esclusione in presenza di requisiti essenziali e di esplicita volontà della parte.

Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia su area carente di opere di urbanizzazione e con violazione di altezze - Diniego - Legittimità - Tutela cautelare - Esclusione.

L'errore materiale consistente nella carenza di alcune pagine del ricorso introduttivo non rende quest'ultimo nullo quando, in omaggio al principio di conservazione degli atti giuridici, esso presenta un contenuto idoneo ad esplicare la volontà della parte ed a conseguire il suo scopo, oltre che rispettoso dei requisiti essenziali stabiliti dalla legge.

Non può essere sospeso il diniego di rilascio di concessione edilizia che riguardi un'area carente di opere di urbanizzazione ed un manufatto con altezze eccessive.

 

 

Per l'annullamento dell'ordinanza del Tar Calabria - Catanzaro: Sez. I n. 705/2000, resa tra le parti, concernente diniego di concessione edilizia;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello,

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado; Visto l'atto di costituzione in giudizio di: BRUNOCEM S.R.L.;

Udito il relatore Cons. Fabio Cintioli e udito, altresì per la parte appellante l'avv. Alice, nessuno è comparso per la soc. appellata;

Considerato, nei limiti della valutazione sul fumus boni iuris, che l'appello è fondato, avuto riguardo alle considerazioni che seguono;

Rilevato che l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza in giudizio appare infondata, perché la sottoscrizione del rappresentante dell'ente è stata autenticata da difensore ed appartiene al vice sindaco, preso atto anche delle dichiarazioni rese in udienza dalla difesa del Comune;

Atteso che, peraltro, l'appellata non ha dedotto specifiche ed ulteriori contestazioni circa la carenza dei presupposti di legittimazione ad appellare;

Ritenuto che l'errore materiale consistente nella verosimile carenza di alcune pagine del ricorso non rende nullo l'atto di appello quando, in omaggio al principio di conservazione degli atti giuridici, esso presenta un contenuto idoneo ad esplicare la volontà della parte ed a conseguire il suo scopo, oltre che rispettoso dei requisiti essenziali stabiliti dalla legge;

atteso che il diniego della concessione edilizia risulta fondato sulla carenza di opere di urbanizzazione e sulla violazione delle prescrizioni edilizie sull'altezza degli edifici e che l'appellata non ha dedotto l'esistenza di specifiche previsioni di Piano contrarie a quelle indicate dal Comune;

ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 21 della legge n. 1043 del 1971.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della ordinanza impugnata, rigetta la domanda cautelare proposta in primo grado.

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