CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Decreto presidenziale 4 novembre 2000 n. 6 - Pres. Iannotta - Ricorrente S.p.a. Ing. Orfeo Mazzitelli.
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva - In materia di servizi pubblici - Ambito - Individuazione - Ricorso con il quale si aziona un credito vantato da una società nei confronti di un Comune in relazione ad un contratto che obbliga la società stessa ad ausiliare il medesimo Comune nella realizzazione di alcune opere e nella gestione delle opere stesse in vista del trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei fanghi residui da impianti di depurazione - Giurisdizione esclusiva - Non sussiste.
Non sembra rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, così come definita dall'art. 33 D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 2000 n. 205, un ricorso con il quale una società aziona un diritto di credito nei confronti di un Comune in relazione ad un rapporto contrattuale che obbliga la società stessa ad ausiliare il medesimo Comune nella realizzazione di alcune opere e nella gestione delle opere stesse in vista del trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei fanghi residui da impianti di depurazione.
Il servizio pubblico, infatti, tra le altre caratteristiche, deve riguardare la produzione, erogazione e governo di un servizio destinato agli amministrati nell'ambito dei rapporti contrattuali stipulati con l'amministrazione da parte di imprenditori (1).
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(1) Sull'argomento vedi l'orientamento di Cass. Sez. Un. 71/2000 con nota di G. Virga, L'unica soluzione è un nuovo concordato circa la necessità di ben delimitare il servizio pubblico per non farlo coincidere con ogni attività privata rilevante per il diritto amministrativo. Si veda anche la maggiore ampiezza che alla materia dell'urbanistica è stata riconosciuta da Cass. Sez. Un. 14 luglio 2000 n. 494 (pubblicata nel n. 7/2000 di questa rivista), in tema di rapporti tra Comune e soggetto attuatore di un piano di insediamenti produttivi.
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUINTA
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
In data 4.11.2000
Visto l'appello proposto dalla s.p.a. Ing. Orfeo Mazzitelli, avverso la sentenza n. 2758-2000 del tar Puglia, sez. I;
Vista la L. 21 luglio 2000 n. 205;
Considerato che l'appellante chiede, tra l'altro la tutela cautelare anticipata;
che la domanda proposta in primo grado e ribadita in sede di appello si ricollega alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, così come definita dall'art. 33 d.lvo 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 2000 n. 205;
che tale giurisdizione postula l'identificabilità del servizi pubblico;
che nella specie non risultano, sia pure nell'ambito di una cognizione sommaria quale quella di una fase cautelare per giunta anticipata, gli estremi per identificare un servizio pubblico affidato alla società appellante, posto che questa appare essere impegnata contrattualmente con il comune di Molfetta ad ausiliare lo stesso Comune nella realizzazione di alcune opere e nella gestione delle medesime in vista del trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei fanghi residui da impianti di depurazione (cfr. p. 2-3 appello);
che il comune citato ha riservato al proprio apparato lo sgombero immondizie dalle case e i rapporti;
che il servizio pubblico, tra le altre caratteristiche, deve consistere nella produzione, erogazione e governo di un servizio destinato agli amministrati nell'ambito dei rapporti contrattuali stipulati con l'amministrazione da parte di imprenditori, ausiliari la medesima amministrazione;
che la controversia instaurata dalla s.p.a. suindicata esula, per altro verso, dall'ambito della giurisdizione generale di legittimità, posto che la società deduce in giudizio un diritto di credito, vantato nei confronti dell'Amministrazione;
P.Q.M.
Respinge la domanda cautelare anticipata, proposta dalla s.p.a. Ing. Onofrio Marzitelli.
Ordina alla Segreteria di comunicare con urgenza il presente decreto alla parte costituita che lo trasmetterà all'Amministrazione appellata.
Roma 4.11.2000