CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 4 maggio 2001 n. 2519 - Pres. de Lise, Est. Trovato - Cornacchia (Avv. N. Di Modugno) c. Fiore (Avv. M. Petrocelli), Comune di Gravina in Puglia (n.c.), Di Gennaro (Avv. G. Notarnicola) e Andriani (n.c.) - (riforma TAR Puglia-Bari, Sez. I, 8 agosto 2000, n. 3483).
Elezioni - Elezioni amministrative - In comuni con oltre 15.000 abitanti - Determinazione della cifra elettorale complessiva delle liste collegate ai candidati alla carica di Sindaco ammessi al ballottaggio - Voti riportati dalla lista collegata in sede di ballottaggio - Vanno computati.
Elezioni - Elezioni amministrative - In comuni con oltre 15.000 abitanti - Attribuzione dei seggi di consigliere comunale ai candidati Sindaci non eletti - Collegamenti avutisi nel primo turno elettorale - Vanno tenuti presenti ai fini dello scorporo.
Ai sensi degli artt. 7 e 7 bis della legge 25 marzo 1993, n. 81, abrogati successivamente dall'art. 274 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (nel quale sono peraltro riprodotte disposizioni analoghe agli artt. 72 e 73), la determinazione della cifra elettorale complessiva delle liste collegate ai candidati alla carica di Sindaco ammessi al ballottaggio (art. 7, comma 4) deve essere effettuata tenendo conto dei voti riportati dalla lista collegata in sede di ballottaggio. Per dato letterale e logico, infatti, ed in difetto di diversa precisazione, i riferimenti legislativi al computo della predetta cifra elettorale sembrano riguardare i collegamenti esistenti al momento in cui si effettuano le operazioni di cui trattasi e quindi i collegamenti come definiti al secondo turno (cfr. in particolare l'art. 7 commi 4 e 6); d'altra parte non si spiegherebbe altrimenti l'utilità del collegamento in sede di ballottaggio, collegamento che è preordinato invece a facilitare ulteriori aggregazioni di liste, nelle prospettiva di stabilità e di efficienza operativa degli organi comunali, e che quindi nella distribuzione dei seggi impone una considerazione unitaria del gruppo (1).
Ai fini dell'attribuzione dei seggi di consigliere comunale ai candidati Sindaci non eletti, deve tenersi conto dei collegamenti avutisi nel primo turno elettorale, in modo che ciascun candidato Sindaco non eletto riceva il seggio di Consigliere comunale a carico della propria lista (o gruppo di liste) a lui collegata nel primo turno elettorale (2). E' quindi su tale lista che grava lo scorporo del seggio a favore del candidato alla carica di Sindaco non ammesso al ballottaggio.
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 1996, n. 290; id., 20 settembre 2000, n. 4894.
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 1996, n. 1170 e 7 marzo 1997, n. 227; Corte cost., 29 aprile 1996, n. 135.
Avv. Roberto Napoletani
(Segretario comunale)
L'attribuzione dei seggi di consigliere comunale nei Comuni superiori a 15.000 abitanti.
(nota di commento a Consiglio di Stato, sez. V, sent. 4.5.2001, n. 2519)
Con la sentenza in epigrafe, il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha fatto alcune importanti precisazioni e puntualizzazioni in materia di attribuzione dei seggi di consigliere comunale nei Comuni superiori a 15.000 abitanti, ai quali si applica un sistema elettorale misto (maggioritario e proporzionale).
La materia, peraltro, è attualissima e, quindi, è doveroso darne sinteticamente conto.
Brevemente i fatti.
Alle consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Gravina di Puglia svoltesi nell'aprile del 2000, parteciparono sei candidati a Sindaco collegati a sei liste o raggruppamenti di liste.
Successivamente, al secondo turno di votazione (ballottaggio) - nessun candidato avendo superato il 50% dei voti validi - venne eletto sindaco uno dei candidati collegato ad un raggruppamento di quattro liste. Anche il candidato sindaco non eletto al secondo turno, era collegato inizialmente a quattro liste, a queste si aggiunse, al secondo turno, anche una lista civica che al primo turno aveva sostenuto un altro candidato sindaco che non aveva superato il primo turno.
La questione sollevata in prima istanza davanti alla I sezione del TAR della Puglia, verteva sulla ripartizione dei 12 seggi tra le liste di minoranza, atteso che a quelle di maggioranza complessivamente ne spettavano 18 su complessivi 30 e questi non erano in discussione.
In particolare, il ricorrente (cittadino elettore, quisque de populo e non candidato) deduceva che alle liste di minoranza collegate al candidato sindaco non eletto al ballottaggio spettassero sì 10 seggi, sui 12 che si dovevano assegnare alla minoranza, e come attribuiti dall'Ufficio elettorale centrale, ma con una diversa individuazione degli eletti tra le varie liste concorrenti.
Infatti, l'Ufficio elettorale centrale, pur non riconoscendo alcun seggio attribuibile alla lista civica che aveva deciso di appoggiare il candidato perdente al ballottaggio, attribuiva un seggio al candidato sindaco della stessa lista civica ed un altro seggio al candidato sindaco non eletto al secondo turno, ai sensi del comma 11° dell'art. 73 del T.U. oggi vigente sull'ordinamento degli enti locali.
L'ufficio aveva, però, detratti i due seggi entrambi dalla lista di Forza Italia e non individuandoli a partire dall'ultimo quoziente utile dei seggi attribuiti a tutte le liste di minoranza. Rimanevano così alla lista di Forza Italia solo tre seggi sui cinque complessivamente attribuiti.
Il ricorrente proponeva tre motivi di censura, facendo notare nei primi due distintamente gli errori di calcolo dell'ufficio elettorale, nel terzo, date per buone le operazioni elettorali, si metteva in luce solo l'errore di aver attribuito un seggio al candidato sindaco della lista civica la quale, secondo i calcoli dell'ufficio elettorale, non aveva avuto attribuito nessun seggio e, quindi in violazione di legge, secondo il giusto tenore della norma ".. Sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati letti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio."
Il T.A.R., con sentenza n. 3483/2000, ritenuto fondato ed assorbente questo terzo motivo, ritenendo altresì erroneamente corrette le operazioni elettorali dell'Ufficio nella parte in cui non attribuivano alcun seggio alla lista civica, accoglieva il ricorso assegnando il seggio a Forza Italia e togliendolo appunto al candidato sindaco della lista civica.
Questi, come è ovvio, proponeva appello ed il Collegio con articolata e motivata sentenza decideva la questione, chiarendo gli errori commessi dall'Ufficio elettorale nelle operazioni di individuazione dei consiglieri eletti, errori che hanno poi condizionato negativamente anche la decisione del giudice di primo grado.
A questo punto, si rimanda alla chiarissima sentenza del Consiglio di Stato che, sicuramente può essere considerata un ottimo "vademecum" per gli uffici elettorali in vista delle prossime elezioni amministrative, avendo il merito di chiarire definitivamente anche alcuni punti non proprio espliciti della norma di riferimento e delle istruzioni ministeriali in materia.
Si dirà solo che in tutta la vicenda appare centrale ed essenziale l'errore iniziale di esatta determinazione della cifra elettorale complessiva delle liste elettorali collegate, nel secondo turno, ai candidati alla carica di Sindaco ammessi al ballottaggio. Questo errore, come posto chiaramente in evidenza dalla decisione in oggetto, ha poi condizionato anche le successive operazioni di ripartizione ed individuazione dei seggi attribuibili a ciascuna lista.
E' stata risolta anche un'altra questione, peraltro già affrontata dalla stessa sezione del C.d.S., cioè il problema delle modalità di scorporo del seggio da attribuire ai candidati alla carica di Sindaco non eletti, ove a seguito di apparentamento di liste in sede di ballottaggio risultino interessati più candidati Sindaco non eletti. Si è quindi ribadito che nel caso de quo "deve tenersi conto dei collegamenti avutisi nel primo turno elettorale, in modo che ciascun candidato Sindaco non eletto riceva il seggio a carico della propria lista a lui collegata nel primo turno".
F A T T O
1. Alle consultazioni per la elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Gravina in Puglia, svoltesi nell'aprile del 2000, parteciparono sei candidati Sindaci, collegati a sei liste o raggruppamenti di liste.
A conclusione del primo turno di votazione (16 aprile 2000), non risultò eletto alcun candidato Sindaco.
Al ballottaggio furono ammessi i candidati che avevano ottenuto il maggior numero di suffragi, vale a dire nell'ordine:
- il signor Remo Barbi, collegato al raggruppamento di liste di centro sinistra (liste 2, 4, 6, 8);
- il signor Giuseppe Giovanniello, collegato al raggruppamento di liste Forza Italia, CCD, CDU, AN ( liste 1, 5, 10, 12), alle quali si era aggiunta anche la lista civica (lista 3) "Gravina nel cuore", che al primo turno aveva sostenuto il candidato Sindaco signor Nicola Cornacchia.
Dopo il ballottaggio (30 aprile 2000), fu eletto Sindaco il signor Barbi; di conseguenza al raggruppamento di centro sinistra furono attribuiti 18 seggi di consigliere comunale; i rimanenti 12 seggi furono attribuiti come segue alle liste di minoranza:
- 5 seggi a Forza Italia;
- 3 seggi al CCD;
- 1 seggio ad AN;
- 1 seggio al CDU;
nonchè
- 1 seggio a SDI;
- 1 seggio a I democratici.
Quanto al raggruppamento di liste, che erano state collegate al candidato Sindaco Giuseppe Giovanniello risultarono quindi assegnati complessivamente 10 seggi.
Nel procedere alla individuazione degli eletti quali consiglieri comunali, l'Ufficio elettorale centrale, in applicazione dell'art. 7, comma 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in particolare:
- attribuì un posto al candidato Sindaco sig. Cornacchia, non ammesso al ballottaggio e collegato nel primo turno alla lista civica Gravina nel cuore, poi apparentatasi nel ballottaggio con il raggruppamento di liste Forza Italia, CCD, CDU, AN;
- attribuì un ulteriore posto al candidato Sindaco sig. Giovanniello, ammesso al ballottaggio ma non eletto (collegato nel primo turno al raggruppamento di liste Forza Italia, CCD, CDU, AN);
- entrambi furono eletti Consiglieri comunali, in detrazione ai cinque seggi spettanti alla lista di Forza Italia, nella cui lista risultarono quindi eletti solo tre candidati.
2. In parte qua il risultato della consultazione era impugnato avanti al TAR Puglia dal signor Michele Fiore, in qualità di cittadino elettore, che deduceva:
1) violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; dell'art. 72 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; degli artt. 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modifiche e integrazioni; eccesso di potere per perplessità, illogicità, travisamento, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, sul rilievo che uno dei seggi spettanti al raggruppamento Forza Italia, CCD, CDU, AN doveva essere assegnato di diritto al candidato Sindaco del raggruppamento collegato, detraendolo dai cinque assegnati alla lista di Forza Italia, che aveva l'ultimo quoziente utile; residuavano in tal modo quattro seggi spettanti a candidati della lista di Forza Italia;
2) violazione, sotto distinto profilo, dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; dell'art. 72 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; degli artt. 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modifiche e integrazioni; eccesso di potere per perplessità, illogicità, travisamento, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, sul rilievo che in realtà nel conteggio doveva essere considerata anche la cifra elettorale conseguita nel primo turno dalla lista civica, poi apparentatasi in sede di ballottaggio; il decimo seggio doveva essere attribuito a detta lista e non a quella di Forza Italia; per la elezione del candidato Sindaco Giovanniello doveva essere utilizzato il seggio spettante alla lista CCD ultimo quoziente utile tra quelli riportati dalle liste del raggruppamento originario; ai candidati di Forza Italia spettavano quindi quattro seggi e non tre; al CCD due seggi e non tre; doveva quindi essere proclamato eletto il candidato F. Andriani (di Forza Italia) e non il candidato E. Di Gennaro (del CCD);
3) violazione, sotto distinto e subordinato profilo, dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; dell'art. 72 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; degli artt. 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modifiche e integrazioni; eccesso di potere per perplessità, illogicità, travisamento, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, sul rilievo che, ove ritenute corrette le operazioni elettorali nella parte in cui non attribuivano alcun seggio alla lista civica, si doveva conseguentemente escludere il candidato Sindaco della predetta lista dalla elezione a consigliere comunale; in ogni caso doveva quindi essere eletto il candidato F. Andriani di Forza Italia (in questo caso in sostituzione del signor Cornacchia).
Il TAR, con sentenza n. 3483/2000, ritenuto fondato e assorbente quest'ultimo motivo, accoglieva il ricorso, assegnando alla lista di Forza Italia il seggio attribuito alla lista Gravina nel cuore e al sig. Nicola Cornacchia.
3. La sentenza è stata appellata dal signor Cornacchia che ha chiesto la conferma del risultato elettorale originario, con la sua reintegrazione nella carica di Consigliere comunale (in via subordinata al posto del sig. Emanuele Di Gennaro).
Si è costituito in giudizio il sig. Fiore, che con appello incidentale ha riproposto i motivi assorbiti dal TAR.
Si è costituito in giudizio anche il sig. Di Gennaro svolgendo puntuali controdeduzioni.
Alla pubblica udienza del 27 marzo 2001, l'appello è passato in decisione.
D I R I T T O
1. Gli appelli, principale e incidentale, sono fondati.
Ai fini del decidere si tratta nella sostanza di accertare se l'Ufficio centrale per il turno di ballottaggio, istituito in occasione delle elezioni comunali in Gravina svoltesi nel 2000, abbia esattamente individuato i posti di Consigliere comunale da attribuire rispettivamente alle liste di Forza Italia, CCD e Gravina nel cuore.
Come accennato in narrativa, alle consultazioni in questioni avevano partecipato, al primo turno, sei candidati Sindaci, collegati a sei liste o raggruppamenti di liste, senza esito di elezione del Sindaco al primo turno.
Al ballottaggio erano ammessi i due candidati alla carica di Sindaco che avevano ottenuto il maggior numero di suffragi, vale a dire nell'ordine:
- il signor Remo Barbi, collegato al raggruppamento di liste di centro sinistra (liste 2, 4, 6, 8);
- il signor Giuseppe Giovanniello, collegato al raggruppamento di liste Forza Italia, CCD, CDU, AN (liste 1, 5, 10, 12), alle quali si era aggiunta anche la lista civica "Gravina nel cuore" (lista n.3), che al primo turno era collegata al candidato Sindaco signor Nicola Cornacchia.
Quanto a quest'ultimo raggruppamento le liste di candidati alla carica di Consigliere, al primo turno, avevano conseguito le seguenti cifre elettorali:
- Forza Italia 4133
- CCD 2837
- CDU 1165
- AN 1262
- Lista civica 892.
Altre liste, collegate a candidati Sindaci non ammessi al ballottaggio e non apparentatesi in sede di ballottaggio avevano ottenuto le seguenti cifre elettorali:
-SDI (lista 11) 1504
-I democratici (lista 7) 1191.
Dopo il ballottaggio (30 aprile 2000), l'Ufficio elettorale ha proclamato Sindaco il signor Barbi, collegato al raggruppamento di liste di centro sinistra, che aveva riportato 11.243 voti contro i 10.664 voti riportati dal signor Giovanniello.
A questo punto, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, l'Ufficio elettorale ha compiuto le operazioni qui di seguito indicate con il numero di paragrafo del relativo verbale :
6) determinazione della cifra elettorale complessiva delle liste collegate ai candidati alla carica di Sindaco ammessi al ballottaggio;
7) ripartizione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista o gruppo di liste ammesse all'assegnazione dei seggi;
9) determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate;
13) attribuzione del 60% dei seggi del Consiglio al raggruppamento di liste collegato al candidato Sindaco eletto;
14) riparto dei seggi tra le liste nell'ambito del gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Sindaco;
15) riparto dei seggi tra le liste o gruppi di liste collegati a candidati diversi da quello proclamato eletto alla carica di Sindaco;
16) riparto dei seggi tra le liste nell'ambito di ciascun gruppo di liste;
18) proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.
2. In punto di diritto le cennate operazioni sono disciplinate dagli artt. 7 e 7 bis della legge 25 marzo 1993, n. 81, vigenti al momento in cui sono stati adottati gli atti impugnati e abrogati successivamente dall'art. 274 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (nel quale sono peraltro riprodotte disposizioni analoghe agli artt. 72 e 73).
Vengono così in rilievo, quanto al caso di specie, le seguenti norme:
- "l'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco al termine del primo o del secondo turno" (art. 7 comma 3);
- non sono ammesse al riparto le liste che al primo turno hanno ottenuto meno del tre per cento dei voti validi e che non hanno fatto parte, nel medesimo turno, di un gruppo di liste che abbia superato tale soglia (art. 7 bis);
- "salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista o gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4....sino a concorrenza dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere disponendoli in ordine decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentati quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria (art. 7, comma 4);
- "nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1,2,3, 4...sino alla concorrenza del numero di seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista" (art. 7 comma 5);
- qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, "alla lista o al gruppo di liste ad esso collegato...viene assegnato il sessanta per cento dei seggi...... I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4" (art. 7 comma 6);
- "una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate" (comma 7).
3. Osserva il Collegio che, alla stregua della normativa testè riportata, risultano anzitutto non corrette le operazioni riportate al paragrafo 6 del verbale dell'Ufficio centrale e concernenti la determinazione della cifra elettorale complessiva delle liste collegate ai candidati alla carica di Sindaco ammessi al ballottaggio (art. 7, comma 4).
Nel relativo conteggio, quanto al gruppo di liste collegato al candidato Sindaco Giovanniello, doveva infatti essere ricompresa anche la lista civica Gravina nel cuore. Questa si era apparentata nella fase di ballottaggio, ai sensi dell'art.6, comma 7, della legge n. 81/1993, secondo cui, fermi i collegamenti del primo turno, "i candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quella con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno".
Non sembra dubbio che nella operazione preliminare, concernente la determinazione della "cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste" dovesse tenersi conto del collegamento intervenuto in vista del ballottaggio.
Per dato letterale e logico, in difetto di diversa precisazione, i riferimenti legislativi al computo della predetta cifra elettorale sembrano riguardare i collegamenti esistenti al momento in cui si effettuano le operazioni di cui trattasi e quindi i collegamenti come definiti al secondo turno (cfr. in particolare l'art. 7 commi 4 e 6); d'altra parte non si spiegherebbe altrimenti l'utilità del collegamento in sede di ballottaggio, collegamento che è preordinato invece a facilitare ulteriori aggregazioni di liste, nelle prospettiva di stabilità e di efficienza operativa degli organi comunali, e che quindi nella distribuzione dei seggi impone una considerazione unitaria del gruppo.
Al riguardo vanno richiamati i principi giurisprudenziali già affermati da questa Sezione (cfr. C.S., V, 19 marzo 1996, n. 290; 20 settembre 2000, n. 4894).
Il paragrafo 6 del verbale dell'Ufficio centrale (in armonia con le istruzioni ministeriali) si muove del resto in questa direzione, individuando l'operazione elettorale di cui trattasi come "determinazione della cifra elettorale complessiva delle liste collegate, nel secondo turno, ai candidati alla carica di Sindaco ammessi al ballottaggio".(analogo richiamo al secondo turno è contenuto ai paragrafi 7 e 15)
La cifra elettorale del raggruppamento collegato al candidato Sindaco Giovanniello (liste 1, 5,10, 12 e dunque lista 3 apparentata) era di 10.289 e non 9397 voti (dovendosi aggiungere gli 892 voti riportati nel primo turno dalla lista civica).
4. L'errore ha condizionato anche la successiva operazione di cui al paragrafo 7 del verbale, concernente la ripartizione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista o gruppo di liste ammesse all'assegnazione dei seggi (collegate o non ai candidati Sindaci ammessi al ballottaggio).
Detta operazione è regolata, come detto, dal metodo dei quozienti successivi (metodo d'Hondt ex art. 7, comma 4, citato), in applicazione del quale - tenendo conto della diversa cifra elettorale relativa al raggruppamento colllegato al candidato Sindaco Giovanniello, come costituitosi nel secondo turno (liste 1, 3, 5, 10, 12) - risulta la seguente graduatoria di quozienti:
1) 10.475 gruppo liste 2, 4, 6, 8
2) 10.289 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
3) 5.237,5 gruppo liste 2, 4, 6, 8
4) 5.144,5 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
5) 3.491,7 gruppo liste 2, 4, 6, 8
6) 3.429,6 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
7) 2.618,7 gruppo liste 2, 4, 6, 8
8) 2.572,2 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
9) 2.095 gruppo liste 2, 4, 6, 8
10) 2.057,8 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
11) 1.745,8 gruppo liste 2, 4, 6, 8
12) 1.714,8 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
13) 1.504 lista 11
14) 1.496,4 gruppo liste 2, 4, 6, 8
15) 1.469,8 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
16) 1.309,3 gruppo liste 2, 4, 6, 8
17) 1.286,1 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
18) 1.191 lista n.7
19) 1.163,8 gruppo liste 2, 4, 6, 8
20) 1.143,2 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
21) 1.047,5 gruppo liste 2, 4, 6, 8
22) 1.028,9 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
23) 952,2 gruppo liste 2, 4, 6, 8
24) 935,3 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
25) 872,9 gruppo liste 2, 4, 6, 8
26) 857,4 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
27) 805,7 gruppo liste 2, 4, 6, 8
28) 791,4 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
29) 752 lista n.11
30) 748,2 gruppo liste 2, 4, 6, 8.
Ne discende una correzione anche al paragrafo 9 del verbale, concernente la determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate.
La correzione deve dare conto che al gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12 (unitariamente considerato) spettano 13 posti. Restano inalterati gli altri dati (14 seggi al gruppo liste 2, 4, 6, 8; 2 alla lista 11 e 1 alla lista 7).
5. E' corretta invece la successiva operazione effettuata dall'Ufficio elettorale (attribuzione del 60% dei seggi del Consiglio al raggruppamento di liste collegato al candidato Sindaco eletto, paragrafo 13 del verbale).
Di conseguenza al gruppo liste 2, 4, 6, 8 spettano conclusivamente 18 seggi (con un "premio" di quattro seggi rispetto al dato risultante dalle operazioni del paragrafo 8).
Del pari inalterato risulta il successivo calcolo per il riparto dei seggi tra le liste nell'ambito del predetto gruppo (paragrafo 14 del verbale).
Si tratta invero di operazioni che non sono in alcun modo incise dall'errore nella determinazione della cifra elettorale complessiva delle liste collegate ai candidati alla carica di Sindaco ammessi al ballottaggio, errore riguardante solo il gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12.
5. Quest'ultimo errore, nel descritto sviluppo dei conteggi, incide invece sulle successive operazioni dell'Ufficio centrale verbalizzate ai paragrafi:
15) riparto dei seggi tra le liste o gruppi di liste collegati a candidati diversi da quello proclamato eletto alla carica di Sindaco (come detto complessivamente 12, una volta detratti i 4 quattro seggi attribuiti quale "premio" al raggruppamento vincitore);
16) riparto dei seggi tra le liste nell'ambito del gruppo collegato al candidato Sindaco Giovanniello (gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12);
18) proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, nella parte in cui risulta eletto il signor Emanuele Di Gennaro anzichè il signor Felice Andriani.
Ed invero, tenendo conto sempre del raggruppamento collegato al candidato Giovanniello come formatosi nel secondo turno, si perviene, con il metodo d'Hondt, alla seguente distribuzione dei 12 seggi spettanti alla minoranza (gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12; lista 11 e lista 7):
1) 10.289 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
2) 5.144,5 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
3) 3.429,6 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
4) 2.572,2 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
5) 2.057,8 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
6) 1.714,8 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
7) 1.504 lista n.11
8) 1.469,8 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
9) 1.286,1 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
10)1.191 lista 7
11)1.143,2 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
12)1.028,9 gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12
Al gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12 spettano dunque 10 seggi, che sempre utilizzando il metodo d'Hondt determinano la seguente diversa graduatoria dei quozienti di lista e di corrispondente ripartizione dei seggi di cui al paragrafo 16 del verbale:
1) 4.133 Forza Italia
2) 2.837 CCD
3) 2.066,5 Forza Italia
4) 1.418,5 CCD
5) 1.377,6 Forza Italia
6) 1.262 AN
7) 1.165 CDU
8) 1.033,25 Forza Italia
9) 945,6 CCD
10)892 lista civica Gravina nel cuore.
6. Infine il conseguente effetto correttivo sulla proclamazione degli eletti discende dall'applicazione del richiamato art. 7, comma 7, a norma del quale "una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste" (comma 7).
Il problema interpretativo posto dalla riportata disposizione riguarda le modalità di scorporo del seggio da attribuire ai candidati alla carica di Sindaco non eletti, ove a seguito di apparentamento di liste in sede di ballottaggio risultino interessati più candidati Sindaco non eletti e, in particolare, come nella specie, un candidato Sindaco (ammesso al ballottaggio e non eletto) e un candidato Sindaco (non ammesso al ballottaggio collegato al primo turno ad altra lista).
La questione è gia stata esaminata dalla Sezione, con conclusioni dalle quali il Collegio non ritiene di doversi discostare.
E' stato così affermato che ai fini dell'attribuzione dei seggi di consigliere comunale ai candidati Sindaci non eletti, deve tenersi conto dei collegamenti avutisi nel primo turno elettorale, in modo che ciascun candidato Sindaco non eletto riceva il seggio di Consigliere comunale a carico della propria lista ( o gruppo di liste) a lui collegata nel primo turno elettorale (cfr. C.S., V, 27 settembre 1996, n. 1170 e 7 marzo 1997, n.227; Corte costituzionale 29 aprile 1996, n. 135).
E' quindi su tale lista che grava lo scorporo del seggio a favore del candidato alla carica di Sindaco non ammesso al ballottaggio.
Non è dubbio d'altra parte che:
- per dato letterale un seggio di Consigliere comunale spetti a tutti i candidati Sindaco non eletti (ammessi o non al ballottaggio), alla sola condizione che la lista o gruppo di liste a lui collegati abbiano ottenuto almeno un seggio (cfr. art. 7, comma 7
- per dato logico il conseguente scorporo non possa gravare su una lista del gruppo formatosi in sede di ballottaggio, diversa da quella collegata al primo turno con il candidato Sindaco non ammesso. E ciò (se non altro) in assenza di un patto di collegamento tra la detta lista e il candidato Sindaco non ammesso.
Le operazioni da eseguire, dopo la determinazione della graduatoria dei quozienti utili delle liste 1, 3, 5, 10, 12 erano quindi le seguenti:
- accertamento, relativamente al primo turno, che le liste 1,5, 10, 12 erano collegate al candidato Sindaco (ammesso al ballottaggio e non eletto) sig. Giovanniello e che la lista 3 era collegata al candidato Sindaco (non ammesso al ballottaggio) signor Cornacchia;
- detrazione a favore dei medesimi di due seggi: una a carico dell'originario raggruppamento 1, 5, 10, 12 ; l'altra a carico della lista civica.
Ne consegue che in base al decimo e ultimo quoziente utile del gruppo liste 1, 3, 5, 10, 12, il posto, spettante alla lista civica, va attribuito al signor Cornacchia (candidato Sindaco nel primo turno per la predetta lista); mentre per l'elezione a consigliere del candidato Sindaco Giovanniello, (candidato Sindaco dell'originario gruppo liste 1, 5, 10, 12) va utilizzato il nono quoziente spettante al CCD. A detta lista, quindi, a seguito della detrazione, vanno attribuiti solo due seggi (anzichè tre come disposto dall'Ufficio elettorale).
Alla lista di Forza Italia spettano invece quattro seggi (anzichè tre).
In base alle cifre elettorali riguardanti i singoli candidati, va quindi annullata la proclamazione ad eletto quale consigliere comunale del signor Emanule Di Gennaro (candidato con la terza cifra elettorale individuale della lista CCD); al suo posto va proclamato eletto il signor Felice Andriani detto Mario (candidato con la quarta cifra elettorale individuale della lista Forza Italia). Resta confermata la elezione a Consigliere comunale del signor Nicola Cornacchia.
La sentenza appellata risulta quindi corretta nella parte in cui assegna un quarto seggio alla lista di Forza Italia con proclamazione alla carica di Consigliere comunale del sig. Andriani; va invece, come sopra, riformata laddove perviene a detto risultato, ritenendo errata la attribuzione di un seggio alla lista Gravina nel cuore e la proclamazione ad eletto del sig. Cornacchia.
4. In riforma parziale della sentenza appellata, vanno quindi accolti, negli anzidetti termini, sia l'appello principale del signor Cornacchia, sia l'appello incidentale del signor Fiore.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie gli appelli principale e incidentale in epigrafe indicati, e per l'effetto, riforma come da motivazione la sentenza appellata e il risultato delle consultazioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Gravina, svoltesi il 16 - 30 aprile 2000.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 27 marzo 2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez.V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Pasquale de Lise Presidente
Pier Giorgio Trovato Consigliere estensore
Paolo Buonvino Consigliere
Filoreto D'Agostino Consigliere
Marco Lipari Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Pier Giorgio Trovato F.to Pasquale de Lise
Depositata il 4.5.2001.