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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 22 maggio 2001 n. 2824 - Pres. Trovato, Est. Pinto - Ferri (Avv. Tonucci) c. USL Bari 4 (Avv. di Girolamo) e Devenuto (Avv. Prof. Scoca) (annulla con rinvio T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, n. 95 del 1995).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Controinteressati - Concorso - Graduatoria concorsuale - Impugnativa - Censure che travolgerebbero l'intera graduatoria - Notifica a tutti i graduati - Censure che determinerebbero la modifica dell'ordine di graduatoria - Notifica a coloro che, a seguito della modifica, conseguirebbero una collocazione deteriore.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Controinteressati - Concorso - Graduatoria concorsuale - Impugnativa - Mancata integrazione del contraddittorio in primo grado - Rilevata in sede di appello - Annullamento con rinvio della sentenza.

Nel caso di impugnativa di graduatoria concorsuale per l'accesso a pubblico impiego, il ricorso deve essere notificato non solo ai vincitori del concorso ma a tutti i graduati, qualora il ricorrente deduca censure che, ove fondate, travolgerebbero l'intera graduatoria. Invece, qualora il ricorrente deduca censure che, se fondate, determinerebbero solamente la modifica dell'ordine di graduatoria, il ricorso deve essere notificato a tutti coloro che, a seguito di detta modifica, conseguirebbero una collocazione deteriore (1).

Ove la mancata integrazione del contraddittorio venga rilevata in sede di appello, deve essere annullata con rinvio la sentenza resa dal giudice di primo grado a contraddittorio non integro (2).

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(1) Cons. Stato, sez. VI, 20 aprile 1991, n. 225.

(2) Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 1983 n. 243.

 

 

FATTO

Con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R. per la Puglia dichiarava irricevibile il ricorso proposto dalla dott.ssa Maria Domenica Ferri per l'annullamento della deliberazione n. 7615 dell'11 novembre 1993, con la quale l'amministratore straordinario della USL Bari 9 aveva approvato la graduatoria del concorso pubblico per la copertura di 7 posti di assistente di pediatria (area funzionale di medicina) ed aveva nominato i vincitori. La dott.ssa Ferri risultava classificata al 15° posto della graduatoria.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'originaria ricorrente, per un verso deducendo la tempestività del ricorso di primo grado e, per altro verso, lamentando l'erronea valutazione -da parte della commissione giudicatrice- di titoli. Ove tale valutazione fosse stata corretta, essa appellante si sarebbe collocata al 7° (anziché al 15°) posto della graduatoria di merito.

Resisteva al gravame la USL Bari 4 (succeduta alla USL Bari 9).

Con decisione n. 2229 del 2000 questa Sezione accoglieva in parte l'appello e, con riferimento al primo motivo, dichiarava che, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, il ricorso di primo grado doveva ritenersi tempestivo. Per il resto, disponeva incombenti istruttori.

In esito alla predetta decisione le parti producevano documentazione.

Si costituiva in giudizio la dott.ssa Devenuto, collocatasi al 7° posto della graduatoria succitata, chiedendo il rigetto del gravame e deducendo la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti utilmente classificatisi nella graduatoria.

All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Ritiene la Sezione che la sentenza di primo grado debba essere annullata con rinvio della controversia al primo giudice.

Si osserva in via preliminare che i vincitori di concorso sono controinteressati rispetto al ricorso con il quale s'impugna la graduatoria, e devono, quindi, essere destinatari di notifica, al fine di essere messi in grado di far valere le proprie ragioni a difesa del risultato utilmente conseguito (Cons. Stato, sez. IV, 5 giugno 1998, n. 904).

Nel caso in cui sia richiesto l'annullamento della graduatoria di un pubblico concorso per l'accesso a pubblico impiego devono ritenersi controinteressati al ricorso, e pertanto contraddittori necessari, tutti i soggetti utilmente collocati nella stessa graduatoria, indipendentemente dall'esito della impugnativa (Cons. Stato sez. VI, 20 luglio 1995, n. 756).

Gli idonei nei pubblici concorsi rivestono la posizione di controinteressati rispetto all'impugnazione della graduatoria di merito, discendendo da tale provvedimento situazioni di vantaggio. Deve ritenersi conseguentemente sussistente per il ricorrente l'onere di notifica del ricorso a tutti gli idonei, pur se talvolta questi ultimi possono avere interessi convergenti a quelli azionati al fine, ad esempio, della rinnovazione della procedura concorsuale onde poter aspirare ad un migliore posto in graduatoria (Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 1991, n. 570).

In sostanza, nel caso di impugnativa di graduatoria concorsuale, il ricorso deve essere notificato a tutti i graduati qualora il ricorrente deduca censure che, ove fondate, travolgerebbero l'intera graduatoria ovvero, qualora il ricorrente deduca censure che, se fondate, determinerebbero solamente la modifica dell'ordine di graduatoria, a tutti coloro che, a seguito di detta modifica, conseguirebbero una collocazione deteriore; la mancata osservanza di tale onere comporta l'inammissibilita' del ricorso, evitabile solo con la notifica dell'impugnativa ad almeno uno dei controinteressati e la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati (Cons. Stato, sez.VI, 20 aprile 1991, n. 225).

Ove il vizio venga rilevato in sede di appello deve essere annullata con rinvio la sentenza resa dal giudice di primo grado a contraddittorio non integro (Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 1983 n. 243).

Nel caso in esame il ricorso di primo grado -con il quale la dott.ssa Ferri aveva lamentato la mancata valutazione di titoli he le avrebbero consentito di classificarsi al 7° posto della graduatoria- risulta essere stato notificato alla dott.ssa Devenuto, settima classificata nella graduatoria di merito e vincitrice del concorso.

Tanto basta a fare ritenere il ricorso ammissibile.

Peraltro, non risulta essere stato notificato ai soggetti -idonei- classificatisi tra l'8° ed il 14° posto, i quali, secondo i principi sopra richiamati, avrebbero dovuto essere evocati in giudizio.

Va anche soggiunto che, secondo quanto risulta dalle deduzioni delle parti, l'Amministrazione avrebbe provveduto ad uno scorrimento della graduatoria, cosicchè l'interesse -sostanziale- degli idonei ad essere messi in condizione di partecipare al giudizio si rende del tutto evidente.

In conclusione, la sentenza impugnata va annullata, con il conseguente rinvio della controversia al Tribunale amministrativo regionale.

Sarà onere della parte già ricorrente in primo grado integrare il contraddittorio entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se precedente, della presente decisione. Entro trenta giorni dalla notificazione dovrà essere depositato, presso la segreteria del T.A.R., l'atto di integrazione del contraddittorio con la prova dell'avvenuta notificazione.

La pronuncia sulle spese processuali va rinviata alla decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando sull'appello, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia.

Assegna alla dott.ssa Ferri il temine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se precedente, della presente decisione per integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, nei termini ivi indicati.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2001, con l'intervento dei signori

Pier Giorgio Trovato Presidente f.f.

Filoreto D'Agostino Consigliere

Claudio Marchitiello Consigliere

Marco Lipari Consigliere

Marco Pinto Consigliere estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Marco Pinto F.to Pier Giorgio Trovato f.f.

IL SEGRETARIO

F.to Francesco Cutrupi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 22 maggio 2001.

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