CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 22 maggio 2001 n. 2837 - Pres. Rosa, Est. Cerreto - Menchinelli Estelio e ISE s.r.l. (Avv. Malorni) c. Comune di Corciano (Avv. Mariani) e Fata S.p.a (n.c.) (riforma parzialmente TAR Umbria, 9 marzo 2000 nn. 163 e 164)
Contratti della P.A. - Gara - Esclusione - Conoscenza della delibera - Si desume dalla contestazione fatta della nota per l'incameramento della cauzione che non fa cenno alla decisione di esclusione - Impossibilità.
Contratti della P.A. - Gara - Esclusione - Mancata inscrizione all'Albo nazionale dei costruttori - Parere favorevole del Comitato regionale dell'ANC - Non è sufficiente.
La piena conoscenza della delibera di esclusione da una gara d'appalto, con contemporaneo incameramento della prevista cauzione, mai direttamente comunicata alle ditte interessate, non può farsi desumere dalla contestazione fatta dalle stesse ditte alla nota per l'incameramento della cauzione (rivolta ad altra ditta e indirizzata per conoscenza alle ditte ricorrenti) nella quale non si fa alcun cenno alla decisione di esclusione dalla gara.
Legittimamente viene esclusa dalla partecipazione ad una gara l'impresa che, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, possegga soltanto il parere favorevole del Comitato regionale dell'ANC, e non ancora l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, requisito espressamente richiesto dal bando di gara, con comminatoria di esclusione.
FATTO
Con gli appelli in epigrafe, le due società interessate hanno fatto presente che avevano partecipato alla gara per la sistemazione della rete viaria indetta dal Comune di Corciano; che veniva a ciascuna di esse richiesto, ai sensi art.10 L.n.109/94, di comprovare entro 10 giorni il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, producendo il certificato di iscrizione all'ANC per la categoria ed importi richiesti; che ciascuna di esse produceva in data 8.7.1999 copia conforme della delibera del Comitato regionale dell'Albo costruttori, essendo impossibilitate per motivi tecnici, indipendenti dalla loro volontà, a presentare il certificato di iscrizione all'ANC; che il Comune, in data 9.8.1999, richiedeva alla FATA, ai sensi dell'art. 10, comma 1 quater, L.n.109/94, come disposto dalla delibera G.M. n.314 del 28.7.1999, il versamento della prevista cauzione (£.19.300.660) per ciascuna di esse; che solo successivamente avevano appreso che con la menzionata delibera il Comune aveva escluso ciascuna di esse dalla gara; che ciascuna di esse aveva proposto autonomo ricorso al TAR Umbria, che con le sentenze in epigrafe lo aveva dichiarato irricevibile.
Ciascuna di esse ha quindi proposto appello, contestando l'irricevibilità del ricorso originario e riproponendo le censure già prospettate (violazione art.10 L.n.109/94 ed eccesso di potere sotto molteplici profili).
Costituitosi in ciascun giudizio, il Comune ha ribadito la tardività dei ricorsi e comunque ha chiesto il rigetto degli appelli per infondatezza.
DIRITTO
1.I due appelli indicati in epigrafe possono riunirsi per connessione essendo rivolti a risolvere le stesse questioni in relazione all'impugnativa della delibera G.M.del Comune di Corciano n.314 del 28.7.1999.
2.Con le sentenze appellate sono stati dichiarati irricevibili gli autonomi ricorsi proposti davanti al TAR Umbria da ciascuna delle due società interessate.
3.IL Collegio ritiene che non sia da condividere la dichiarazione di irricevibilità pronunciata dal TAR.
Con la delibera n.314/99 si è deciso di escludere dalla gara di appalto ciascuna delle ricorrenti e nel contempo di incamerare la prevista cauzione.
Non risulta che vi sia stata una diretta comunicazione della delibera n.314/1999 nei confronti di ciascuna interessata.
E' intervenuta invece una nota rivolta alla società FATA per l'incameramento della cauzione, indirizzata per conoscenza anche a ciascuna delle ricorrenti, nella quale si indicava come allegato anche la delibera n.314/99.
Da quanto esposto non può evincersi la prova certa che copia della delibera n.314/99 sia stata inviata non solo alla FATA ma anche a ciascuna delle ricorrenti.
La piena conoscenza della delibera n.314/99 è stata desunta dal TAR dalla contestazione fatta al riguardo da ciascuna Ditta con nota del 27.8.1999 indirizzata al Comune.
Ma in contrario si osserva che in detta nota di contestazione si fa solo riferimento alla decisione del Comune di incamerare la cauzione, senza alcun cenno alla decisione di esclusione dalla gara, che è l'effettivo aspetto lesivo cui consegue l'incameramento della cauzione.
Pertanto, i ricorsi originari non potevano ritenersi tardivi.
4.Peraltro, i ricorsi originari sono infondati nel merito.
Contrariamente da quanto sostenuto nei ricorsi originari e negli appelli, le due società erano state legittimamente escluse dalla gara. Esse, alla scadenza della domanda di ammissione alla gara (28.6.1999), non possedevano l'iscrizione all'Albo nazionale costruttori, per categoria ed importi previsti, requisito espressamente richiesto dal bando di gara, con comminatoria di esclusione.
Invero, dette società a quella data erano solo in possesso del parere favorevole del Comitato regionale dell'ANC (e tale documentazione hanno trasmesso). Ma come è noto, tenendo complessivamente conto degli artt. 2, 6, 8, 12 , 17 e 24 L.10.2.1962 n.57, quello che rileva è l'iscrizione nell'albo nazionale costruttori per chiunque esegua lavori pubblici per un importo superiore a £.75.000.000 (sistema sostituito con effetto dal 1°.1.2000 da quello di qualificazione per tutti gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 L. 11.2.1994 n.109, come sostituito dalla L.n.216/95 e dalla L.415/98) e tale iscrizione ha carattere costitutivo anche per importi fino a £.3 miliardi (V. la decisione di questa Sezione n.830 del 13.4.1998, e precedenti ivi indicati).
Né il Comune aveva la facoltà di procedere ad un accertamento diretto del requisito, richiedendo il bando espressamente il certificato di iscrizione all'ANC.
4.Per quanto considerato, in riforma delle sentenze appellate i ricorsi originari vanno respinti.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)
riunisce gli appelli indicati in epigrafe ed, in parziale riforma delle sentenze appellate, respinge i ricorsi originari.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.4.2001 con l'intervento dei signori
Salvatore Rosa -Presidente
Pier Giorgio Trovato -Consigliere
Corrado Allegretta -Consigliere
Claudio Marchitiello -Consigliere
Aniello Cerreto -Consigliere rel. est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Aniello Cerreto F.to Salvatore Rosa
IL SEGRETARIO
F.to Francesco Cutrupi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 22 maggio 2001.