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Giurisprudenza
n. 6-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 6 giugno 2001 n. 3077 - Pres. Baccarini, Est. Allegretta - Unità Locale Socio Sanitaria n. 11 di Venezia (Avv.ti M. Trevisan e V. Mesiano) c. Aczel (Avv.ti A. Bianchini ed E. Romanelli) - (conferma TAR Veneto, Sez. I, 2 febbraio 1995, n. 155).

Pubblico impiego - Ripetizione emolumenti non dovuti - A seguito di rettifica dell'inquadramento - Nel caso in cui il dipendente abbia comunque svolto le mansioni relative alla qualifica attribuita in un primo momento - Impossibilità.

Allorché l'Amministrazione provveda a rettificare il precedente inquadramento del pubblico dipendente, è illegittimo il recupero delle retribuzioni erroneamente corrispostegli, ove, per effetto della qualifica precedentemente attribuita, questi abbia legittimamente svolto le corrispondenti funzioni (1).

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(1) Giurisprudenza costante: cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 1999 n. 224, in Foro amm. 1999, 334, Il Cons. Stato 1999, I, 197 ed in Giur. it. 1999,1306; id., Sez. VI, 25 ottobre 1996 n. 1404, in Il Cons. Stato 1996, I, 1589; id., Sez. V, 4 novembre 1996 n. 1301, in Riv. corte conti 1996, fasc. 6, 257, secondo cui in particolare «l'amministrazione, quando dispone in via di autotutela l'annullamento di un provvedimento di inquadramento, ripristinando la legalità ed inquadrando il dipendente in una qualifica inferiore rispetto a quella già illegittimamente attribuita, deve tenere conto del principio di corrispettività e può disporre il recupero delle somme (pari alla differenza intercorrente tra quelle corrisposte sulla base della qualifica non spettante e quelle che sarebbero effettivamente spettate), qualora risulti che il dipendente, nel periodo da prendere in considerazione, non abbia svolto le mansioni riconducibili alla qualifica superiore illegittimamente attribuita».

 

 

FATTO

Con distinti ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto la dott. Aczel ha impugnato le deliberazioni 8 settembre 1993 n. 2101 e 20 aprile 1994 n. 1026 adottate dall'Amministratore straordinario dell'Unità Locale Socio Sanitaria n. 16 di Venezia. Con la prima, l'interessata era stata reinquadrata dalla qualifica di dirigente sanitario in quella inferiore di coadiutore sanitario; con la seconda, ne era stata definita la conseguente posizione economica, con recupero delle maggiori somme corrisposte.

La ricorrente ha chiesto, altresì, l'accertamento del suo diritto alla posizione funzionale di dirigente sanitario.

Con sentenza n. 155 del 2 febbraio 1995 il Tribunale, riuniti i ricorsi, ha respinto il primo ed ha accolto il secondo, ritenendo illegittimo il disposto recupero di somme.

Di questa parte della sentenza, con l'appello in esame, ha chiesto l'annullamento l'Unità Locale Socio Sanitaria n. 11 di Venezia, succeduta nel frattempo alla U.l.s.s. n. 16, sostenendo che la citata deliberazione 20 aprile 1994 n. 1026, annullata dal giudice di primo grado in accoglimento del ricorso n. 2314 del 1994, aveva natura di atto dovuto e, pertanto, non sussisteva il rilevato contrasto con il principio "factum infectum fieri nequit".

Si è costituita in giudizio l'appellata, che ha controdedotto al gravame e ne ha chiesto la reiezione siccome inammissibile ed infondato.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 23 gennaio 2001.

DIRITTO

L'appello è infondato.

Con la deliberazione 20 aprile 1994 n. 1026, nel ridefinire la posizione economica dell'appellata a seguito di modifica peggiorativa dell'inquadramento, l'Amministrazione aveva disposto il recupero delle maggiori somme corrisposte. Risulta, tuttavia, pacifico tra le parti che nel periodo considerato l'interessata ha effettivamente svolto le mansioni connesse alla superiore qualifica funzionale di inquadramento, onde, in ragione della consolidata situazione di corrispettività, il regolare espletamento delle funzioni costituiva giusto titolo per la ritenzione della maggiore retribuzione erogatale.

Secondo principi giurisprudenziali consolidatisi in materia, infatti, allorché l'Amministrazione provveda a rettificare il precedente inquadramento del pubblico dipendente, è illegittimo il recupero delle retribuzioni erroneamente corrispostegli, ove, per effetto della qualifica precedentemente attribuita, questi abbia legittimamente svolto le corrispondenti funzioni (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 1999 n. 224; id., sez. VI, 25 ottobre 1996 n. 1404; id., sez. V, 4 novembre 1996 n. 1301).

L'appello, pertanto, dev'essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello in epigrafe.

Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2001 con l'intervento dei Signori:

Stefano Baccarini Presidente ff.

Corrado Allegretta Consigliere rel. est.

Paolo Buonvino Consigliere

Filoreto D'Agostino Consigliere

Vincenzo Borea Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.

F.to Corrado Allegretta F.to Stefano Baccarini

IL SEGRETARIO

F.to Luciana Franchini

Depositata il 06 giugno 2001.

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