CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 11 luglio 2001 n. 3859
- Pres. Quaranta, Est. Meschino - Cascella e c.ti (Avv.ti M. Sanino e A. Morello) c. Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi (Avv.ti Prof. F. Mastragostino e A. Giuffrè) - (conferma TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 25 maggio 1994, n. 511).Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Rivalutazione monetaria ed interessi legali - Decorrenza - Nel caso di somme dovute per legge o per atto generale - Dalla data di entrata in vigore della disposizione normativa - Nel caso di somme dovute a seguito di provvedimento amministrativo - Dalla data di efficacia del provvedimento.
Nel caso in cui il credito di somme a titolo di retribuzione del pubblico dipendente promani direttamente da una norma di legge o da un altro atto generale a contenuto normativo (ad es. accordo collettivo), il dies a quo degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli emolumenti tardivamente corrisposti decorre dalla data di entrata in vigore della disposizione normativa attributiva del diritto (o dalla diversa data di decorrenza del diritto fissata dalla stessa norma); se invece, il diritto de quo trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo, la data della sua maturazione è quella del provvedimento, e quindi gli interessi e la rivalutazione spettanti su emolumenti arretrati decorrono dalla data di adozione dell'atto attributivo della nuova posizione retributiva, ancorché avente efficacia retroattiva (1).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 1999, n. 242; v. anche Sez. VI, 8 marzo 2000, n. 1166; 14 gennaio 2000, n. 50.
FATTO
1. Con sentenza n. 204 del 1988 del TAR per la Emilia-Romagna, Bologna, sezione prima, passata in giudicato, sono stati annullati i provvedimenti di recepimento e attuazione dell'accordo di lavoro del 17 febbraio 1979, e di quello del 24 giugno 1980, adottati dalla USL n. 28-Bologna Nord, quanto alla omessa previsione per i ricorrenti citati in epigrafe, divenuti Aiuti o Primari prima della data di decorrenza dell'accordo del 1979 (1° ottobre 1978), dei benefici di ricostruzione del servizio precedente, riconosciuti ai colleghi passati di qualifica dopo il 1° ottobre 1978 ai sensi dell'articolo 29 del detto accordo.
2. A seguito di tale sentenza il Comitato di Gestione della USL, con deliberazioni n. 2912, del 28 luglio 1988 e n. 4078, del 10 novembre 1988, estendeva ai ricorrenti i benefici di cui all'articolo 29 dell'accordo di lavoro del 17 febbraio 1979, con determinazione del conseguente nuovo trattamento economico con effetto dal 1° ottobre 1978. Con successiva deliberazione n. 4584, del 14 dicembre 1990, l'Amministrazione disponeva di corrispondere ai ricorrenti gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme erogate solo a decorrere dal 1° giugno 1988 (data di pubblicazione della citata sentenza n. 204 del 1988).
3. Con ricorso n. 328 del 1991, proposto al TAR per la Emilia-Romagna, i ricorrenti citati in epigrafe hanno domandato la declaratoria del loro diritto a percepire interessi e rivalutazione monetaria calcolati con riferimento alle scadenze mensili della retribuzione e sino al saldo sulle somme loro attribuite in sede di esecuzione del giudicato di cui alla sentenza dello stesso TAR, sezione prima, n. 204 del 1988, nonché del loro diritto a percepire le suddette somme assumendo come importo base iniziale, per la ricostruzione economica del servizio prestato, la sesta classe anziché la quinta di cui all'A.N.U.L. 23 giugno 1974 e, per quanto occorrente, l'annullamento della deliberazione del Comitato di Gestione n. 4584 del 14 dicembre 1990, comunicata ai ricorrenti con lettera del Presidente, prot. n. 8239 del 22 dicembre 1990.
4. Il TAR, con la sentenza citata in epigrafe, ha respinto il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e onorari del giudizio.
Nella sentenza: a) si cita la giurisprudenza per la quale, essendo gli interessi e la rivalutazione sui crediti retributivi connessi alla data di maturazione del diritto, tale data è quella della scadenza del rateo se il diritto scaturisce da una legge o da altro atto normativo, mentre è quella del provvedimento amministrativo, pur avente efficacia retroattiva, se il diritto trova in esso la sua fonte; b) si sottolinea quindi che, nella specie, la fonte del credito principale dei ricorrenti non si rinviene nell'articolo 29 dell'accordo di lavoro, ritenuto loro inapplicabile, ma nella citata pronuncia n. 204 del 1988, avente effetto costitutivo poiché, nell'accogliere il ricorso, ai ricorrenti non è stata riconosciuta una posizione di diritto soggettivo ma di interesse legittimo riguardo ai provvedimenti di recepimento degli accordi, giudicati viziati per disparità di trattamento e per illogicità; c) cosicché, si conclude, in analogia alla fattispecie dei provvedimenti di inquadramento costitutivi, "la maturazione del diritto alla retribuzione (e nel caso alla corresponsione del beneficio contrattuale) si realizza con il perfezionamento della connessa posizione sostanziale e la circostanza che esso abbia retroagito sotto il profilo economico non comporta che ex tunc siano dovuti anche gli emolumenti accessori al credito retributivo".
5. Con l'appello in esame viene chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado, con riproposizione delle domande, di accertamento di diritti e di annullamento, già avanzate nel relativo giudizio.
6. All'udienza del 27 aprile 2001 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Con l'appello si censura la sentenza di primo grado, poiché: a) nella specie non ci trova di fronte ad un provvedimento di inquadramento, con conseguente effetto costitutivo, avendo il giudice annullato un atto a contenuto normativo, l'articolo 29 dell'ANUL del 1979, recepito dall'ente con atto dal contenuto regolamentare per la parte in cui il beneficio previsto dalla disposizione non è stato esteso ai ricorrenti; b) l'attribuzione dei livelli stipendiali consegue dunque da tale annullamento, con situazione identica a quella in cui essi siano direttamente disposti da norma regolamentare, dal momento che l'attività dell'amministrazione successiva alla sentenza in questione, di attribuzione dei livelli stipendiali previsti dal detto articolo 29, è meramente paritetica; c) interessi e rivalutazione sono perciò dovuti dalla stessa data di attribuzione dei detti livelli stipendiali.
2. Tali motivi sono infondati.
Questo Consiglio ha chiarito che "nel caso in cui il credito di somme a titolo di retribuzione del pubblico dipendente promani direttamente da una norma di legge o da un altro atto generale a contenuto normativo (ad es. accordo collettivo), il "dies a quo" degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli emolumenti tardivamente corrisposti decorre dalla data di entrata in vigore della disposizione normativa attributiva del diritto (o dalla diversa data di decorrenza del diritto fissata dalla stessa norma); se invece, il diritto "de quo" trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo, la data della sua maturazione è quella del provvedimento, e quindi gli interessi e la rivalutazione spettanti su emolumenti arretrati decorrono dalla data di adozione dell'atto attributivo della nuova posizione retributiva, ancorché avente efficacia retroattiva" (Sez. IV, 1 marzo 1999, n. 242; cfr. anche Sez. VI: 8 marzo 2000, n. 1166; 14 gennaio 2000, n. 50).
Questi principi sono applicabili al caso in esame.
Nella più volte citata sentenza del TAR n. 204 del 1988 si statuisce, infatti, che non sussiste un diritto dei ricorrenti sulla base dell'articolo 29 dell'accordo del 1979, poiché "il collegio non ritiene configurabile alla stregua di un diritto soggettivo la posizione dedotta in giudizio, in quanto stima che l'articolo 29 dell'A.N.U.L. del 17. 2. 1979, come recepito dall'Ente, non era applicabile ai medici che avessero conseguito la qualifica superiore di Aiuto o Primario anteriormente alla data (1.10.1978) di decorrenza degli effetti giuridici ed economici dell'accordo stesso" e si accoglie, quindi, il ricorso "in quanto la pretesa fatta valere sia ascritta alla situazione giuridica di interesse legittimo" dichiarando il vizio di eccesso di potere di una delibera che attribuisce ai propri dipendenti, a parità di qualifica, "un trattamento economico sperequativo, giacché più favorevole ai meno anziani nella qualifica e, per converso, meno favorevole ai più anziani, collegando la differenza retributiva alla circostanza occasionale di aver conseguito la qualifica superiore anteriormente o posteriormente ad una certa data (1° ottobre 1978)".
Se dunque, per statuizione della stessa sentenza favorevole per i ricorrenti, il loro diritto ai benefici di cui all'articolo 29 dell'A.N.U.L. non promana direttamente da tale accordo, si deve concludere che esso è maturato per effetto della detta sentenza n. 204 del 1988, che dispiega perciò, nel caso in esame, effetto costitutivo del diritto, con conseguente formazione del titolo ai crediti accessori dalla data di produzione di tale effetto, cioè da quella di pubblicazione della sentenza, pur nella retroattività del disposto annullamento.
3. Con l'appello si ripropone anche la richiesta dell'accertamento del diritto dei ricorrenti a che sia assunta come base iniziale del calcolo del livello stipendiale la sesta classe dell'ANUL del 1974.
4. La richiesta non può essere considerata in quanto inammissibile a motivo della genericità della prospettazione, non essendo precisati i vizi del calcolo eseguito né le ragioni di quello proposto.
5. Per le ragioni esposte l'appello è infondato e deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
p.q.m.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello.
Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi nella sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, il giorno 27 aprile 2001, con l'intervento dei signori
Alfonso Quaranta Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Marco Lipari Consigliere
Maurizio Meschino Consigliere estensore
Depositata l'11.7.2001.